CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 22276/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;considerato che il primo motivo, con cui si censura violazione di legge conriferimento alla ritenuta responsabilità ed il secondo motivo, con cui si deduce violazione dilegge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sonoconsentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che, con riferimento al primo motivo, la Corte territoriale evidenzia che i conti dellapersona offesa sono stati prosciugati da quando l’imputata ha iniziato a lavorare per lastessa, mediante continui prelievi di contanti e di assegni, anche espressamente intestatiall’imputata stessa, tale prosciugamento sistematico dei conti è senz’altro rivelatoredell’impossessamento delle somme (sul punto, si vedano pagine 9-10-11);che, in ordine al secondo motivo i giudici di seconde cure hanno evidenziato lemotivazioni per le quali rigettare le argomentazioni difensive, adducendo il comportamentoprocessuale dell’imputata (si veda, in particolare, pag. 11 della sentenza impugnata);ritenuto, inoltre, che tale motivo è manifestamente infondato perché l’applicazionedelle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenzalegittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, Rv. 281590) e tenuto conto che la Corte di legittimità ha affermato che lacondotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento "non collaborativo" puògiustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. (Inmotivazione, la S.C. ha osservato che se l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta dellegislatore, non penalmente perseguibili dichiarazione false rese a propria difesadall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per lavalutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, aglieffetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen.)(Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339 –01);osservato altresì che il primo motivo di ricorso è generico perché fondato suargomenti che ripropongono lestesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice delgravame e, pertanto, non specifici;che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art.591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione trale ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell’impugnazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende;considerato che in ragione delle condizioni personali della persona offesa vadisposto a norma dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, che sia apposta, a cura dellacancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso diriproduzione dello stesso in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi degli interessati riportati nel provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.