CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03249/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 193 Pinto NRG 27556/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che il primo complessivo motivo declina censure di merito e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sul riconoscimento dell'imputato; pagg. 3-4 sulla pericolosa condotta di guida tenuta dal ricorrente nel darsi alla fuga); il secondo e terzo motivo articolano censure anche generiche sulla determinazione del trattamento punitivo (recidiva e circostanze attenuanti generiche), benché la sentenza impugnata sia sorretta al riguardo da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso il