CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 1964
Cassazione n. 51764/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1964 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo e il terzo motivo, Domenico eonfiglio deduce la violazione di legge in relazione all'art. 276 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto i giudici di appello hanno ritenuto sussistente il delitto di evasione, ancorché l'allontanamento dEUVabitazione fosse dovuto ad assoluta necessità; Considerato che i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto si risolvono in una sollecitazione a una rinnovata valutazione nel giudizio di legittimità degli elementi probatori raccolti nei giudizi di merito; Ritenuto che il terzo motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, stante l'abitualità della condotta inottemperante evidenziata dalla Corte di appello; Considerato che il quarto motivo, relativo alla violazione di legge conseguente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non ha neppure indicato la causa di non punibilità o di estinzione del reato asseritamente pretermessa dalla Corte di appello di Salerno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 otto