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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2019

Cassazione n. 24015/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Parasporo, chechiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in funzione digiudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXX, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina delreato continuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a due sentenzeesecutive.2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il propriodifensore, XXXXXXXX, deducendo violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen.,671, cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento al diniego dellacontinuazione e all’omessa valutazione di circostanze specifiche addotte dalladifesa.Lamenta il difensore che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso dianalizzare gli indici sintomatici e rivelatori dell’unicità del disegno criminoso e inparticolare di considerare che nella condotta intimidatoria posta in essere dalcondannato nei confronti della moglie il 22 gennaio 2019 lo stesso già palesavala propria intenzione di perseguitare quest’ultima anche in casa della madre,come in effetti avvenne il successivo 28/03/2019, quando violava il domiciliodella madre della moglie armato di ascia, minacciando le due donne edanneggiando gli arredi dell’abitazione, e il successivo 24/12/2019, quandocommetteva furto e danneggiamento presso l’abitazione della ex suocera.

Rileva,quindi, la difesa che le condotte successive erano state programmate, previste edeliberate nelle loro linee essenziali dal condannato ab initio, anche considerati ilbreve intervallo temporale tra i fatti commessi, le medesime persone offese, lemedesime finalità perseguite, i medesimi contesti familiare e territoriale.

Insisteper l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1.

Va, invero, premesso che:- il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074);- in tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato,è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quantomeno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventivaprogrammazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudicedell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibileil medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv.284970);- per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento allacontiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv.275451); ne è sufficiente il riferimento al movente (Sez. 7, n. 5305 del16/12/2008, dep. 2009, D'amato, Rv. 242476, in cui si specifica che sussiste unaradicale diversità tra l'identità della spinta criminosa o del movente praticosotteso alle plurime violazioni di legge e l'unicità del disegno criminoso richiestoper la configurabilità del reato continuato; o ancora Sez. 1, n. 35639 del02/07/2013, Piras, Rv. 256307, secondo cui l’unicità del movente rileva ai finidella continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificità econcretezza, escludendosi, in motivazione, rilevanza alla generica ideazionedell'imputato di sopprimere i componenti delle famiglie avverse).1.2.

L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e nedà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero, nell’escludere l’unicità del disegno criminoso, evidenzia checonsiderati lo iato temporale tra i reati, la diversa tipologia degli stessi(trattandosi di maltrattamenti, violazione di domicilio, danneggiamento e furto inabitazione) e l’assenza di alcun concreto collegamento tra i medesimi nonsussistono elementi per ritenere che le fattispecie siano frutto di determinazionivolitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformialla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che evidenziano i dati dissonantirispetto alla prospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamentala mancata considerazione degli elementi che costituirebbero gli indici rivelatoridell’unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, e cheinsiste sull’unicità di un movente consistente nella generica volontà di XXXXXXXXdi perseguitare la moglie, senza considerare che per farlo il suddetto pone inessere azioni criminose estemporanee per come evidenziato dal provvedimentoimpugnato, si rivela infondato.

Peraltro, nel ricorso è lo stesso ricorrente che,ricalcando l’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, indica come data diinizio dei maltrattamenti il 1999, senza spiegare, poi, come in tale data abbiapotuto preordinare la commissione del furto avvenuta nel 2019.2.

Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Parasporo, chechiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in funzione digiudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXX, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina delreato continuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a due sentenzeesecutive.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il propriodifensore, XXXXXXXX, deducendo violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen.,671, cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento al diniego dellacontinuazione e all’omessa valutazione di circostanze specifiche addotte dalladifesa.Lamenta il difensore che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso dianalizzare gli indici sintomatici e rivelatori dell’unicità del disegno criminoso e inparticolare di considerare che nella condotta intimidatoria posta in essere dalcondannato nei confronti della moglie il 22 gennaio 2019 lo stesso già palesavala propria intenzione di perseguitare quest’ultima anche in casa della madre,come in effetti avvenne il successivo 28/03/2019, quando violava il domiciliodella madre della moglie armato di ascia, minacciando le due donne edanneggiando gli arredi dell’abitazione, e il successivo 24/12/2019, quandocommetteva furto e danneggiamento presso l’abitazione della ex suocera. Rileva,quindi, la difesa che le condotte successive erano state programmate, previste edeliberate nelle loro linee essenziali dal condannato ab initio, anche considerati ilbreve intervallo temporale tra i fatti commessi, le medesime persone offese, lemedesime finalità perseguite, i medesimi contesti familiare e territoriale. Insisteper l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Va, invero, premesso che:- il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074);- in tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato,è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quantomeno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventivaprogrammazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudicedell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibileil medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv.284970);- per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento allacontiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv.275451); ne è sufficiente il riferimento al movente (Sez. 7, n. 5305 del16/12/2008, dep. 2009, D'amato, Rv. 242476, in cui si specifica che sussiste unaradicale diversità tra l'identità della spinta criminosa o del movente praticosotteso alle plurime violazioni di legge e l'unicità del disegno criminoso richiestoper la configurabilità del reato continuato; o ancora Sez. 1, n. 35639 del02/07/2013, Piras, Rv. 256307, secondo cui l’unicità del movente rileva ai finidella continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificità econcretezza, escludendosi, in motivazione, rilevanza alla generica ideazionedell'imputato di sopprimere i componenti delle famiglie avverse).1.2. L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e nedà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero, nell’escludere l’unicità del disegno criminoso, evidenzia checonsiderati lo iato temporale tra i reati, la diversa tipologia degli stessi(trattandosi di maltrattamenti, violazione di domicilio, danneggiamento e furto inabitazione) e l’assenza di alcun concreto collegamento tra i medesimi nonsussistono elementi per ritenere che le fattispecie siano frutto di determinazionivolitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformialla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che evidenziano i dati dissonantirispetto alla prospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamentala mancata considerazione degli elementi che costituirebbero gli indici rivelatoridell’unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, e cheinsiste sull’unicità di un movente consistente nella generica volontà di XXXXXXXXdi perseguitare la moglie, senza considerare che per farlo il suddetto pone inessere azioni criminose estemporanee per come evidenziato dal provvedimentoimpugnato, si rivela infondato. Peraltro, nel ricorso è lo stesso ricorrente che,ricalcando l’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, indica come data diinizio dei maltrattamenti il 1999, senza spiegare, poi, come in tale data abbiapotuto preordinare la commissione del furto avvenuta nel 2019.2. Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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