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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 06663/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; letta la memoria del difensore; rilevato che: con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione,_ ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata chiesta la dichiarazione di nullità della notifica del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione e la nullità della notifica della revoca del decreto di sospensione per inesistenza delle stesse, con contestuale richiesta di rimessione nei termini per chiedere i benefici dell'ordinamento penitenziario; atti notificati, rispettivamente, nel giugno e nel settembre 2018; a fondamento ha segnalato la tardività dell'istanza ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. essendo stato tratto in arresto il condannato, per l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, il 25 luglio 2024 ed essendo stata presentata l'istanza di remissione in termini in data 10 settembre 2024; il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'istanza, altresì, infondata nel merito essendo [OSCURATO:PERSONA] evaso dal domicilio dichiarato sin dal 15 novembre 2011, con conseguente inserimento nell'elenco dei catturandi; il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata eccependo di non avere richiesto la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. e di avere avanzato l'istanza ai soli fini dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen.; ritenuto che: la censura attinge solo una delle rationes decidendi del provvedimento impugnato che, oltre a segnalare la tardività dell'istanza, ha evidenziato la sua infondatezza nel merito risultando la condotta di evasione del condannato dal domicilio eletto sin dal 2011, epoca a partire dalla quale si è reso volontariamente irreperibile; considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; letta la memoria del difensore; rilevato che: con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione,_ ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata chiesta la dichiarazione di nullità della notifica del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione e la nullità della notifica della revoca del decreto di sospensione per inesistenza delle stesse, con contestuale richiesta di rimessione nei termini per chiedere i benefici dell'ordinamento penitenziario; atti notificati, rispettivamente, nel giugno e nel settembre 2018; a fondamento ha segnalato la tardività dell'istanza ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. essendo stato tratto in arresto il condannato, per l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, il 25 luglio 2024 ed essendo stata presentata l'istanza di remissione in termini in data 10 settembre 2024; il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'istanza, altresì, infondata nel merito essendo [OSCURATO:PERSONA] evaso dal domicilio dichiarato sin dal 15 novembre 2011, con conseguente inserimento nell'elenco dei catturandi; il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata eccependo di non avere richiesto la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. e di avere avanzato l'istanza ai soli fini dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen.; ritenuto che: la censura attinge solo una delle rationes decidendi del provvedimento impugnato che, oltre a segnalare la tardività dell'istanza, ha evidenziato la sua infondatezza nel merito risultando la condotta di evasione del condannato dal domicilio eletto sin dal 2011, epoca a partire dalla quale si è reso volontariamente irreperibile; considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Decreto Cassazione n. 06663/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris