CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31075-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I I I; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4282/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la soc. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania — Napoli che -nel giudizio rescissorio- ha riformato la pronuncia della CTP di Napoli, ove non erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di TARSU; che il Comune di Napoli ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prnggitnità elpll'udienn hi depouitato memoria a 2o2tegno delle proprie conclusioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c., perché il giudice del rinvio ha omesso di pronunciare su questioni assorbite e riproposte circa la debenza del tributo; che con il secondo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 n, 4 c.p.c. per violazione del principio di diritto enunciato in sede rescindente in ordine al dovere di presentare la denuncia iniziale di cui all'art. 70 d.lgs. n. 507/1993; che i motivi possono essere trattati congiuntamente; che non sussistono le condizioni per la decisione in camer-atli consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c.; PQM Ric. 2020 n. 31075 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- La Corte rinvia alla V Sezione per la trattazione in pubblica udienza. Così dec