CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 06119/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 17/01/2022, in parziale riforma della sentenza resa al Tribunale di Bologna in data 22/01/2019, riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ayoub in 8 mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa. Il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione degli artt. 648 e 712 cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di qualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod. pen., non è consentito dalla legge poiché reiterativo ed aspecifico, non confrontandosi criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, addotte dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione della natura del bene ricettato e delle modalità di acquisto del telefono cellulare che risultavano indicative della provenienza illecita del bene (pagg. da 6 a 7 della sentenza di appello). La Corte di merito ha, inoltre, fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti e le modalità di detenzione consentono di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massinnata). Il secondo motivo con il quale il ricorrente eccepisce la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale è manifestamente infondato in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. La Corte territoriale, dopo aver riqualificato il fatto nell'ipotesi di ricettazione attenuata, ha ritenuto adeguata una pena base di poco superiore alla misura minima edittale prevista dall'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce, peraltro, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in da 24 gennaio