CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43432/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04XZWQ5), n. [OSCURATO:PERSONA] (Nigeria) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso c:hiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trento, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 13 ottobre 2020 dal Tribunale di Rovereto, in parziale riforma della decisione ha assolto il predetto imputato dall'addebito di cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto ed ha rideterminato la pena inflitta in relazione ai restanti reati di cui ai capi a), b) e c) ex .art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto a mezzo del difensore, deduce: 2.1. Con il primo motivo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 178 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ordinanza dibattimentale emessa in data 13.10.2020 con riferimento alla nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, della vocatio in judicium e dell'intero processo per non essere stato l'imputato messo in grado di esercitare la sua difesa. L'imputato ha avuto conoscenza del giudizio solo quando gli è stata notificata la citazione a giudizio in data 21.1.2020, non avendo avuto valida notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., come riconosciuto dallo stesso Giudice di primo grado con ordinanza del 15.10.2019. Inoltre, emerge dagli atti che l'imputato non conosce la lingua italiana e tale emergenza è stata illegittimamente negata dalla Corte di merito sul rilievo che lo stesso risulta aver conferito mandato fiduciario al difensore in italiano. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità in ragione della errata considerazione del riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati ritenuti in chiave di abitualità. 3.11 procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-1. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del di. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. Esso è del tutto genericamente proposto in relazione al contenuto della ordinanza dibattimentale impugnata.Con questa il Giudice di primo grado ha rigettato l'istanza di "rimessione in termini" proposta dal difensore al fine di richiedere la celebrazione del procedimento con rito abbreviato per la detenzione nel frattempo sofferta e di misura cautelare per altro e non avendo effetto ai fini della conoscenza del processo la elezione di domicilio fatta presso il difensore di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] ha del tutto ineccepibilmente negato il termine rilevando che l'imputato aveva ricevuto notifica a mani proprie in data 1.11.2.019 del decreto di citazione a giudizio ben prima della sua detenzione e sottoposizione a misura cautelare ed aveva conferito mandato all'attuale difensore in data 5.11.2019, con atto depositato in data 12.11.2019, nell'ambito di istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. 2.2. Quanto alla nullità della vocatio in jus la censura è manifestamente infondata. La sentenza ha correttamente ribadito la ritualità della citazione, come disposta in rinnovazione dallo stesso Tribunale in data 15.10.2019, secondo le emergenze già sopra indicate e sul rilievo del conferimento al difensore della procura speciale per la proposizione del rito abbreviato. 2.3. Quanto alla mancata conoscenza della lingua italiana /la censura è del tutto generica rispetto al rilievo secondo il quale la relativa deduzione è priva di qualsiasi supporto fattuale, anche solo indiretto, oltre che contrastata dal rilascio della nomina fiduciaria. 3. Il secondo motivo è genericamente proposto ,oltre che manifestamente infondato, in ragione della incensurabile ostativa considerazione ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità della reiterazione delle condotte e del loro spessore (riferendosi a 127 dosi e 48 dosi). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che sitima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d