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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 26010/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 16560/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.s., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 374/2022 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 05/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal cons.

DANILOSESTINI; rilevato che:il [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA](già amministratore unico della società attrice , dichiarata fallita con sentenza del 29.4.2010), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente, moglie e fratello del primo), nonché la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Madonna delle Api s.s., per sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di atti dispositivi compiuti dal predetto Fiorenzi negli anni 2008 e 2009, consistiti nella costituzione di un fondo patrimoniale e nella vendita di immobili e terreni di sua proprietà; il Tribunale respinse la domanda, dichiarando la decadenza dall’azione revocatoria per la violazione del termine triennale previsto dall’articolo 69 bis L.F., con condanna della Curatela al pagamento delle spese di lite; il Fallimento impugnò la sentenza,contestando l’assoggettamento della revocatoria proposta in sede civile ordinaria alla normativa speciale prevista per la revocatoria esperibile in sede fallimentare; con sentenza n. 374/2022, la Corte d’appello di Ancona ha accolto la revocatoria, dichiarando l’inefficacia nei confronti del Fallimento , ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale intervenuto fra il Fiorenzi e la moglie, della vendita di due appartamenti siti in Osimo in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui era socia la moglie del Fiorenzi), della vendita della quota di ½ della proprietà di un garage a [OSCURATO:PERSONA] e di quote di comproprietà di due appezzamenti di terreno in favore della soc.

Madonna delle Api s.s.; ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi; ha resistito, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380.1 bis c.p.c.; la controricorrente ha depositato memoria; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza entro i successivi sessanta giorni;considerato che: il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato (pagg. 2 e 3 del ricorso) che la sentenza, pubblicata il 5.4.2022, è stata notificata in data 19.4.2022 e ha proceduto alla notifica del ricorso -a mezzo pec-il 20.6.2022; in atti non risulta, tuttavia, depositata la relata di notifica della sentenza, rispetto alla quale sarebbe risultatatempestiva la notifica del 20.6.2022 (in quanto avvenuta entro il termine breve, scadente nel giorno di sabato 18 giugno e prorogato ex legeal lunedì successivo); il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, 2° co. c.p.c., alla luce del principio secondo cui « l a dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c. (Cass., S.U. n. 21349/2022; cfr., fra le altre, anche Cass. n. 15832/2021); né ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi della richiamata giurisprudenza di legittimità, consentono di escludere la dichiarazione di improcedibilità per il fatto che relata di notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio;va escluso, altresì, che risulti superata la c.d. prova di resistenza rispetto al termine di pubblicazione della sentenza, sì da potereritenere comunque osservato il termine breve di impugnazione (cfr. Cass. n. 17066/2013 e Cass. n. 11386/2019); alla dichiarazione di improcedibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002; p.q. m. la Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 16560/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.s., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 374/2022 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 05/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal cons. DANILOSESTINI; rilevato che:il [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA](già amministratore unico della società attrice , dichiarata fallita con sentenza del 29.4.2010), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente, moglie e fratello del primo), nonché la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Madonna delle Api s.s., per sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di atti dispositivi compiuti dal predetto Fiorenzi negli anni 2008 e 2009, consistiti nella costituzione di un fondo patrimoniale e nella vendita di immobili e terreni di sua proprietà; il Tribunale respinse la domanda, dichiarando la decadenza dall’azione revocatoria per la violazione del termine triennale previsto dall’articolo 69 bis L.F., con condanna della Curatela al pagamento delle spese di lite; il Fallimento impugnò la sentenza,contestando l’assoggettamento della revocatoria proposta in sede civile ordinaria alla normativa speciale prevista per la revocatoria esperibile in sede fallimentare; con sentenza n. 374/2022, la Corte d’appello di Ancona ha accolto la revocatoria, dichiarando l’inefficacia nei confronti del Fallimento , ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale intervenuto fra il Fiorenzi e la moglie, della vendita di due appartamenti siti in Osimo in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui era socia la moglie del Fiorenzi), della vendita della quota di ½ della proprietà di un garage a [OSCURATO:PERSONA] e di quote di comproprietà di due appezzamenti di terreno in favore della soc. Madonna delle Api s.s.; ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi; ha resistito, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380.1 bis c.p.c.; la controricorrente ha depositato memoria; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza entro i successivi sessanta giorni;considerato che: il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato (pagg. 2 e 3 del ricorso) che la sentenza, pubblicata il 5.4.2022, è stata notificata in data 19.4.2022 e ha proceduto alla notifica del ricorso -a mezzo pec-il 20.6.2022; in atti non risulta, tuttavia, depositata la relata di notifica della sentenza, rispetto alla quale sarebbe risultatatempestiva la notifica del 20.6.2022 (in quanto avvenuta entro il termine breve, scadente nel giorno di sabato 18 giugno e prorogato ex legeal lunedì successivo); il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, 2° co. c.p.c., alla luce del principio secondo cui « l a dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c. (Cass., S.U. n. 21349/2022; cfr., fra le altre, anche Cass. n. 15832/2021); né ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi della richiamata giurisprudenza di legittimità, consentono di escludere la dichiarazione di improcedibilità per il fatto che relata di notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio;va escluso, altresì, che risulti superata la c.d. prova di resistenza rispetto al termine di pubblicazione della sentenza, sì da potereritenere comunque osservato il termine breve di impugnazione (cfr. Cass. n. 17066/2013 e Cass. n. 11386/2019); alla dichiarazione di improcedibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002; p.q. m. la Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p
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