CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 09092/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.11825/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 21 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr 22 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza nr. 1094/2018 della Corte d’Appello di L’Aquila depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA], convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] spa per sentirla condannare al risarcimento dei danni quantificati in € 300.000 o nella diversa somma da accertare per l’illegittima elevazione del protesto, a nome [OSCURATO:PERSONA], dell’assegno nr 10182555 dell’importo di lire 9.723.000 emesso dalla società in data 22/12/1998 per insussistenza di fondi. 2. Il Tribunale di Teramo rigettò la domanda; sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di L’Aquila ha respinto l’appello rilevando che la responsabilità della errata indicazione del nominativo del soggetto protestato era da ascrivere, in via esclusiva, alla condotta del pubblico ufficiale che aveva proceduto alla elevazione del protesto. 3. Ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; la Banca ha svolto difese mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo di impugnazione il ricorrente denuncia « violazione e falsa applicazione (art. 360 cpc n.3) degli artt. 62 e 63 del R.D 21 dicembre 1933 , n. 1736, con riferimento all’art. 1 dello stesso decreto, nonché degli artt. 1175, 1366, 1374 e 1375 del codice civile » si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di seconde cure, la normativa di settore attribuisce un valore decisivo alla richiesta, proveniente da un soggetto dotato di elevata professionalità quale la banca, del protesto in ordine alla identificazione del suo destinatario non essendo tenuto l’Ufficiale incaricato a svolgere ricerche sulla effettiva qualità del soggetto indicato dalla banca come emittente dell’assegno. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1 I fatti di causa, non contestati dalle parti, possono così riassumersi; a) [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA], aveva emesso un assegno, che recava la sua firma ed il timbro, logo, sede e partita Iva della società, di lire 9.723.000 in data 22/12/1998 tratto sul conto corrente nr 12473- 00 intestato alla società; b) su richiesta della Banca, che aveva indicato quale traente il nome del ricorrente, l’assegno venne protestato a nome di [OSCURATO:PERSONA] anziché della società titolare del conto corrente. 2.2 Essendo, quindi, pacifica la illegittima levata del protesto nei confronti del ricorrente, la questione dibattuta nei giudizi di merito verte esclusivamente sull’individuazione di eventuali profili di responsabilità della condotta della banca, unico soggetto nei confronti del quale l’attore ha proposto la domanda di risarcimento danni. 2.3 Ciò posto, non può revocarsi dubbio che il protesto, formalità solenne mediante il quale viene attestato il rifiuto del pagamento dell’assegno bancario, consta di attività, indicate negli artt.61-65 r.d. 1736/1933, tra le quali rientrano anche l’indicazione del luogo in cui è fatto la menzione delle richieste eseguite, l’oggetto della richiesta, il nome della persona richiesta , le risposte avute o i motivi per i quali non se ne ebbe una, ed è atto riferibile esclusivamente al pubblico ufficiale (Notaio, [OSCURATO:PERSONA] o in mancanza [OSCURATO:PERSONA]) che ne è il primo responsabile. 2.4 Al riguardo , questa Corte ha avuto modo di precisare che sussiste la responsabilità del pubblico ufficiale, nel causare il protesto illegittimo se ha omesso di vigilare, anche per colpa lieve, sulla corrispondenza tra la firma di traenza e il nome del titolare del conto corrente, poiché nell'adempimento dei suoi obblighi di status a lui personalmente incombe dirigere la compilazione dell'atto -L. n. 89 del 1913, art. 47- con perizia e diligenza professionale per non danneggiare un soggetto apparentemente estraneo all'emissione dell'assegno" (Cass. 16617/10e 8787/2012). 2.5 Pur essendo incontestabile che la levata del protesto è attività propria del pubblico ufficiale, ciò non esclude la configurabilità di una colpa concorrente della banca ove le informazioni da essa fornite, ovvero l'omissione o l'incompletezza nel fornirle, abbiano inciso causalmente sull'illegittimo protesto(Cass. nr 18316/2007). 2.6 Individuati i soggetti nei confronti dei quali può indirizzarsi la domanda di risarcitoria derivante da illegittima levata del protesto, la Corte distrettuale ha nel caso concreto in primo luogo evidenziato che lo sbaglio nella pubblicazione sugli elenchi dei protestati non è dipeso da un errore sulla disponibilità della provvista- attribuibile senz’altro alla Banca a titolo di ne gligente gestione del contratto di conto corrente- ma dall’erronea indicazione del soggetto che ha emesso l’assegno in difetto di provvista. 2.7 Con riferimento a tale attività i giudici di merito hanno rimarcato il ruolo decisivo ed assorbente di ogni antecedente condotta negligente avuto dal pubblico ufficiale compilatore dell’atto della levata del protesto, il quale con l’uso della diligenza professionale richiesta per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli avrebbe potuto e dovuto accertare che la sottoscrizione dell’atto di traenza – dove era indicata con timbro leggibile la società - era da attribuire ad un soggetto diverso da quello indicato dalla banca come titolare del conto corrente e, quindi, non avrebbe dovuto procedere alla levata del protesto nei confronti del ricorrente o quanto meno avrebbe dovuto sospendere le operazioni e chiedere chiarimenti alla Banca. 2.8 L’erronea indicazione da parte della Banca al pubblico ufficiale del nominativo del traente l’assegno impagato è stata ritenuta dall’impugnata decisione un mero antecedente neutralizzato sul piano causale dalla negligente condotta del pubblico ufficiale prossima all’evento che ha avuto efficacia causale esclusiva ed assorbente nella illegittima levata del protesto. 2.9 Ciò posto, va rilevato che il giudizio sulla sussistenza o meno del nesso causale, quando riguarda la dinamica tra fatto ed evento, è un giudizio difatto e, pertanto, la critica a tale giudizio volge sul merito della decisione ed è in questa sede insindacabile, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 1 comma nr, 5 cpc attuale formulazione (cfr. Cass 26231/2021) 2.10 Il motivo di doglienza sotto l’egida della violazione di legge contiene una istanza di rivalutazione dell’ efficienza causale della condotta della bancasfavorevolmente apprezzato dal decidente. 3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive € 10.200 di cui € 200,00 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricors