CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 39640/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria, intitolata "motivi nuovi", con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste nel ricorso, integrando l'argomento del primo motivo con la constatazione che alla data della memoria il ricorrente non risulta essere stato condannato per la precedente denuncia di guida senza patente del 28 marzo 2019; Ritenuto che: - i primi due motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di guida senza patente, sono manifestamente infondati, in quanto la decisione del giudice del merito in punto di criteri di accertamento della recidiva nel biennio è coerente con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che "in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 — 01; conforme Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Pg in proc. Anzillotta, Rv. 287732 - 01); - per quanto riguarda l'argomento proposto nel motivo nuovo, la previsione normativa della recidiva nel biennio è compatibile anche con la circostanza che la precedente condotta di guida senza patente sia stata ritenuta, a sua volta, di rilevanza penale per esserci a monte un'ulteriore condotta di guida senza patente, nel qual caso lo "elemento di prova" sufficiente a ritenere incidentalmente provata l'esistenza di quell'episodio è anche la mera denuncia, in assenza di allegazioni sul proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste, e tale non è l'allegazione in negativo che allo stato non risulta ancora una condanna; - il terzo motivo di ricorso, relativo alla condanna per il reato di porto fuori della propria abitazione di oggetti atti ad offendere, è manifestamente infondato, in quanto la deduzione di utilizzo di una annotazione di polizia giudiziaria in giudizio ordinario è manifestamente infondata, in quanto l'annotazione di polizia giudiziaria del 2 settembre 2019 del Reparto prevenzione crimine Campania, in cui è citato anche l'esistenza del sequestro amministrativo che dal 3 marzo 2019 sussisterebbe a carico dell'autovettura, è inserito nel fascicolo del dibattimento, e nel verbale di udienza dibattimentale del 18 maggio 2021 non risultano questioni preliminari ex art.491 cod. proc. pen. sulla composizione del fascicolo di cui all'art. 431 cod. proc. pen.;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere es