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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 marzo 2024

Cassazione n. 10777/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19333/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 832 del 17/5/2022della Corte d’appello di Palermo; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : −[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all ’ esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Agrigento n. 79 del 3/8/1998, recante un preteso credito di Lire 269.730.962; −i l predetto provvedimento monitorio era stato opposto dal Raia, ma, in conseguenza della declaratoria di fallimento dell’opponente, il processo veniva interrotto e mai più riassunto; −l a domanda di ammissione al passivo fallimentare avanzata dal Bordenca veniva dapprima respinta e, poi, in esito ad opposizione allo stato passivo (sentenza n. 1295/2004 del Tribunale di Agrigento), accolta, ma soltanto per l’importo di Euro 42.142,25, oltre accessori; nel riparto finale della procedura concorsuale al creditore veniva assegnato l’importo di Euro 60.430,84; −s uccessivamente alla chiusura del fallimento, [OSCURATO:PERSONA] otteneva sentenza che dichiarava l’estinzione dell’opposizione a decreto ingiuntivo (la relativa decisione veniva impugnata, senza successo da [OSCURATO:PERSONA]); −c onseguita l ’ esecutività del decreto ingiuntivo, il Bordenca procedeva ad espropriazione immobiliare, alla quale si opponeva il Raia per negare l’attuale efficacia del provvedimento monitorio, travolto dalla sentenza n. 1295/2004 che aveva rideterminato il credito, il quale era stato integralmente soddisfatto col pagamento effettuato in sede fallimentare; l’opponente contestava altresì gli ulteriori crediti azionati dal procedente, in quanto già soddisfatti mediante altra procedura esecutiva individuale; −s ospesa l’ esecuzione immobiliare, nel giudizio di merito il Tribunale di Agrigento, con la sentenza n. 191/2016, accoglieva l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA]; −[OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione e la Corte d ’ appello di Palermo, con la sentenza n. 832 del 17/5/2022, in riforma integrale della statuizione di primo grado, rigettava l’opposizione; −p er quanto qui rileva, nella motivazione della sentenza della Corte di merito si legge: «[OSCURATO:PERSONA] fondava l’opposizione sull’inidoneità del titolo giudiziale a costituire la regolamentazione del rapporto azionato -il decreto ingiuntivo appunto, obbligatorio tra le parti-in ragione della prevalenza di altro titolo giudiziale, la sentenza n.1295/2004, resa nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, la quale aveva ridotto grandemente la pretesa del Bordenca (portandola da €.139.304,42 a €.42.142,25), poi totalmente soddisfatta in sede fallimentare, mediante pagamento in suo favore della sorte capitale, degli interessi e delle spese.

Per pacifica e consolidata giurisprudenza, in caso di interruzione per intervenuto fallimento dell’opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest’ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato “in bonis”… qualora, cioè, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia interrotto per il sopravvenuto fallimento del debitore opponente, questi ha l’onere di riassumere il giudizio stesso per impedire che il decreto acquisti efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 653 c.p.c. – con conseguente formazione del giudicato sulla sussistenza del credito –, al fine di evitare che, una volta tornato in bonis, tale efficacia gli sia opposta dal creditore … inoltre, come correttamente rilevato dall’appellante, l’esecutività del decreto ingiuntivo si è prodotta solo con la sentenza che ha dichiarato l’estinzione del relativo giudizio, emessa nell’anno 2007, quindi in data successiva alla sentenza di ammissione del credito allo stato passivo del fallimento … Alla luce dei superiori rilievi, conseguentemente, la sentenza n.1295/2004, resa nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, la quale aveva ridotto grandemente la pretesa del Bordenca (portandola da €.139.304,42 a €.42.142,25), non esplica efficacia e non travolge iltitolo esecutivo»;−a vverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; −all’esito della camera di consiglio del 18 / 3 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : −col primo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente degli artt. 338, 647, 653, 656, 395 c.p.c. e 2909 c.c. in quanto erroneamente interpretati e applicati nel senso che, ai fini dell’ap- plicazione del criterio temporale di prevalenza del giudicato successivo su quello precedente, e con riferimento all’ipotesi di decreto ingiuntivo dive- nuto definitivo per estinzione del giudizio di opposizione, si debba prendere in considerazione non la data di emissione del decreto bensì la data del provvedimento che ne dichiara l’estinzione»; −col secondo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce « Violazione e falsa applicazione di norme di di- ritto, segnatamente degli artt. 338, 647, 653, 656, 395 c.p.c., 2909 c.c., art. 99 L. Fall., nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in quanto erroneamente interpretati e applicati nel senso di negare prevalenza alla sentenza di cognizione passata in giudicato che ab- bia, in sede di opposizione allo stato passivo, statuito sul credito controverso con effetti extrafallimentari, rispetto al decreto ingiuntivo passato in giudi- cato per estinzione del giudizio di opposizione». −l e censure possono essere esaminate congiuntamente perché, in base a quanto di seguito illustrato, risulta irrilevante l’errore compiuto dalla Corte d’appello sull’individuazione della priorità temporale tra la sentenza di op- posizione allo stato passivo e la sentenza che ha dichiarato l’estinzione dell’opposizione a decreto ingiuntivo e attribuito l’esecutività al provvedi- mento monitorio; −tale passaggio della motivazione – dal quale sembra evincersi, quale ulteriore argomentazione, che, tra due giudicati riguardanti la medesima vicenda, deve attribuirsi prevalenza a quello da ultimo intervenuto e, nel caso, alla statuizione di estinzione dell’opposizione a decreto ingiuntivo –si fonda su un erroneo presupposto e, cioè, che l’accertamento del credito nella procedura concorsuale possa spiegare effetti sul decreto ingiuntivo; −tale affermazione va corretta ai sensi dell ’ art. 384 cod. proc. civ. (non occorre, dunque, cassare la decisione impugnata, che, correttamente, ha respinto l’opposizione del Raia); −s econdo un consolidato orientamento, sia anteriormente alla riforma della disciplina fallimentare risalente al 2006-2007, sia successivamente ad essa, i provvedimenti di ammissione o esclusione dallo stato passivo hanno un’efficacia solo endoconcorsuale: «La legge fallimentare, nella formula- zione anteriore alla riforma e qui applicabile ratione temporis, non stabilisce espressamente l’efficacia endofallimentare, e cioè limitata agli effetti del concorso, del decreto di esecutività dello stato passivo; tale efficacia, tut- tavia, in conformità del costante orientamento della giurisprudenza (Cass.11 marzo 2003, n. 3550; Cass. 22 febbraio 2002, n. 2573), deve essere affermata in base al rilievo che l’accertamento del passivo si svolge secondo regole proprie che vedono, da un lato, una speciale disciplina della opponi- bilità degli atti alla massa dei creditori e, dall’altro, una posizione marginale del fallito che non dispone di mezzi per impugnare la decisione del giudice delegato.

Analoga efficacia deve essere attribuita, per le stesse ragioni, an- che alle sentenze che nel regime anteriore alla riforma concludono i giudizi a cognizione ordinaria previsti per l’accertamento del passivo.» (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8431 del 05/04/2013, in motivazione).La citata deci- sione è stata ripresa sia da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23175 del 22/10/2020, sia da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22047 del 13/10/2020 («[i]l decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tri- bunale all’esito dei giudizi all’articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.

Ma tale disposizione recepisce un principio, assolutamente fermo, preesistente alla riforma del 2006.»), sia da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8110 del 14/03/2022, secondo le quali le modifiche normative interve- nute non hanno introdotto una disciplina diversa rispetto a quella previ- gente, ma hanno, al contrario, recepito e rafforzato l’orientamento inter- pretativo che attribuiva (e tuttora attribuisce) alle statuizioni degli organi fallimentari un’efficacia meramente endoconcorsuale, sia, recentemente, da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2779 del 30/1/2024; −p er le ragioni suesposte, gli accertamenti compiuti in sede fallimen- tare hanno (e avevano anche prima della riforma della Legge Fallimentare del 2006) effetti esclusivamente ai fini della procedura concorsuale e non si estendono oltre il perimetro del fallimento, la cui speciale disciplina in tema di accertamento dei crediti è legata alla sua caratteristica di procedura “uni- versale”e all’esigenza di salvaguardia della par condicio dei creditori con- correnti sull’intero patrimonio del debitore (in proposito,Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 33408 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] «L’oggetto dell’accertamento del passivo è dunque il diritto al concorso (art. 96, ult. comma, l.fall.); e il soddisfaci- mento propiziato dalla domanda d’insinuazione concerne la porzione con- corsuale dei crediti vantati»); −s e è pacifico che il decreto ingiuntivo non spiega effetti nella proce- dura concorsuale, posto che un eventuale accertamento estraneo al falli- mento è inopponibile alla procedura (tra le altre, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22047 del 13/10/2020), nessuna disposizione impedisce l’accertamento, al di fuori della procedura concorsuale, di un credito nei confronti del fallito da far valere, necessariamente, nella prospettiva di un suo ritorno in bonis; −i n proposito, la giurisprudenza è da tempo granitica: già nella deci- sione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 221 del 08/02/1963, Rv. 260288-01, si era statuito che «Qualora nelle more del giudizio inteso all’accertamento di un debito ed alla conseguente condanna del debitore, il debitore stesso venga dichiarato fallito, il creditore, ove intenda persistere nell’intento di realizzare il suo credito, deve obbligatoriamente sottostare alle norme del procedimento concorsuale, e cioè seguire la speciale procedura d’insinua- zione.

A questo principio, per cui, in sostanza, il fallimento del debitore, intervenuto nelle more del giudizio, importa l’improcedibilità del giudizio stesso in sede ordinaria, sussistono due limitazioni: quella per cui, se al momento della dichiarazione di fallimento sia stata già pronunciata una sen- tenza ancora suscettibile di gravame, il giudizio d’impugnazione può e deve essere promosso in sede ordinaria nei confronti del curatore e quella per cui, essendo l’improcedibilità non di ordine assoluto, bensì relativa alla massa fallimentare, il creditore può proseguire il giudizio in sede ordinaria contro il convenuto in proprio ottenendo una sentenza inopponibile alla massa fallimentare e destinata ad avere efficacia pratica se e quando il fal- lito tornerà in bonis» (la massima richiama precedenti addirittura antece- denti: Cass. 754/1960 e Cass. 3475/1955); più recentemente, a conferma della possibilità di intraprendere o proseguire un giudizio volto ad accertare un credito nei confronti del soggetto fallito –giocoforza da azionare dopo il suo ritorno in bonis – si sono pronunciate, tra le altre, Cass., Sez.

L, Sen- tenza n. 31843 del 05/12/2019, Rv. 656003-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2608 del 05/02/2014, Rv. 629853-01, e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28481 del 22/12/2005, Rv. 585606-01; −c on specifico riguardo all ’ opposizione a decreto ingiuntivo pendente in primo grado al momento della dichiarazione di fallimento dell’ingiunto-op- ponente, la necessità del creditore di insinuare il credito al passivo fallimen- tare per soddisfarsi nella procedura concorsuale non incide la facoltà di rias- sumere il processo (interrotto ex art. 43 L.F.); la facoltà di riassunzione del giudizio di opposizione interrottosi spetta sia al creditore opposto, sia al debitore opponente: al primo per conseguire una esplicita pronuncia sul merito oppure di estinzione che gli consentano di munire il decreto di effi- cacia esecutiva e di renderlo così opponibile al debitore una volta tornato in bonis(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23394 del 16/11/2015, Rv. 637714 - 01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14981 del 28/06/2006, Rv. 590808-01); al se- condo per la finalità opposta e, cioè, per evitare che all’estinzione dell’op- posizione per mancata riassunzione del processo consegua l’effetto exart. 653, comma 1, cod. proc. civ. (in proposito, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22047 del 13/10/2020, Rv. 658984-01: «In caso di interruzione per inter- venuto fallimento dell’opponente del giudizio di opposizione a decreto in- giuntivo, quest’ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponi- bile nei suoi confronti una volta tornato in bonis»; analogamente, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5727 del 23/03/2004, Rv. 571403-01); −traendo le conclusioni da quanto sopra illustrato, non vi è, nel caso in esame, conflitto di giudicati, perché la sentenza resa nell’opposizione allo stato passivo riguarda l’accertamento del credito ai soli fini della procedura concorsuale, mentre la definitività del decreto ingiuntivo, conseguente all’estinzione dell’opposizione (interrotta e non tempestivamente rias- sunta), contiene un accertamento del credito nei confronti del debitore in bonis; −in conclusione, il ricorso va rigettato e alla decisione consegue la con- danna del ricorrentealla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel di- spositivo; −va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudi- zio di legittimità, liquidate in Euro 3.400,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19333/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 832 del 17/5/2022della Corte d’appello di Palermo; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : −[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all ’ esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Agrigento n. 79 del 3/8/1998, recante un preteso credito di Lire 269.730.962; −i l predetto provvedimento monitorio era stato opposto dal Raia, ma, in conseguenza della declaratoria di fallimento dell’opponente, il processo veniva interrotto e mai più riassunto; −l a domanda di ammissione al passivo fallimentare avanzata dal Bordenca veniva dapprima respinta e, poi, in esito ad opposizione allo stato passivo (sentenza n. 1295/2004 del Tribunale di Agrigento), accolta, ma soltanto per l’importo di Euro 42.142,25, oltre accessori; nel riparto finale della procedura concorsuale al creditore veniva assegnato l’importo di Euro 60.430,84; −s uccessivamente alla chiusura del fallimento, [OSCURATO:PERSONA] otteneva sentenza che dichiarava l’estinzione dell’opposizione a decreto ingiuntivo (la relativa decisione veniva impugnata, senza successo da [OSCURATO:PERSONA]); −c onseguita l ’ esecutività del decreto ingiuntivo, il Bordenca procedeva ad espropriazione immobiliare, alla quale si opponeva il Raia per negare l’attuale efficacia del provvedimento monitorio, travolto dalla sentenza n. 1295/2004 che aveva rideterminato il credito, il quale era stato integralmente soddisfatto col pagamento effettuato in sede fallimentare; l’opponente contestava altresì gli ulteriori crediti azionati dal procedente, in quanto già soddisfatti mediante altra procedura esecutiva individuale; −s ospesa l’ esecuzione immobiliare, nel giudizio di merito il Tribunale di Agrigento, con la sentenza n. 191/2016, accoglieva l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA]; −[OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione e la Corte d ’ appello di Palermo, con la sentenza n. 832 del 17/5/2022, in riforma integrale della statuizione di primo grado, rigettava l’opposizione; −p er quanto qui rileva, nella motivazione della sentenza della Corte di merito si legge: «[OSCURATO:PERSONA] fondava l’opposizione sull’inidoneità del titolo giudiziale a costituire la regolamentazione del rapporto azionato -il decreto ingiuntivo appunto, obbligatorio tra le parti-in ragione della prevalenza di altro titolo giudiziale, la sentenza n.1295/2004, resa nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, la quale aveva ridotto grandemente la pretesa del Bordenca (portandola da €.139.304,42 a €.42.142,25), poi totalmente soddisfatta in sede fallimentare, mediante pagamento in suo favore della sorte capitale, degli interessi e delle spese. Per pacifica e consolidata giurisprudenza, in caso di interruzione per intervenuto fallimento dell’opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest’ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato “in bonis”… qualora, cioè, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia interrotto per il sopravvenuto fallimento del debitore opponente, questi ha l’onere di riassumere il giudizio stesso per impedire che il decreto acquisti efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 653 c.p.c. – con conseguente formazione del giudicato sulla sussistenza del credito –, al fine di evitare che, una volta tornato in bonis, tale efficacia gli sia opposta dal creditore … inoltre, come correttamente rilevato dall’appellante, l’esecutività del decreto ingiuntivo si è prodotta solo con la sentenza che ha dichiarato l’estinzione del relativo giudizio, emessa nell’anno 2007, quindi in data successiva alla sentenza di ammissione del credito allo stato passivo del fallimento … Alla luce dei superiori rilievi, conseguentemente, la sentenza n.1295/2004, resa nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, la quale aveva ridotto grandemente la pretesa del Bordenca (portandola da €.139.304,42 a €.42.142,25), non esplica efficacia e non travolge iltitolo esecutivo»;−a vverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; −all’esito della camera di consiglio del 18 / 3 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : −col primo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente degli artt. 338, 647, 653, 656, 395 c.p.c. e 2909 c.c. in quanto erroneamente interpretati e applicati nel senso che, ai fini dell’ap- plicazione del criterio temporale di prevalenza del giudicato successivo su quello precedente, e con riferimento all’ipotesi di decreto ingiuntivo dive- nuto definitivo per estinzione del giudizio di opposizione, si debba prendere in considerazione non la data di emissione del decreto bensì la data del provvedimento che ne dichiara l’estinzione»; −col secondo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce « Violazione e falsa applicazione di norme di di- ritto, segnatamente degli artt. 338, 647, 653, 656, 395 c.p.c., 2909 c.c., art. 99 L. Fall., nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in quanto erroneamente interpretati e applicati nel senso di negare prevalenza alla sentenza di cognizione passata in giudicato che ab- bia, in sede di opposizione allo stato passivo, statuito sul credito controverso con effetti extrafallimentari, rispetto al decreto ingiuntivo passato in giudi- cato per estinzione del giudizio di opposizione». −l e censure possono essere esaminate congiuntamente perché, in base a quanto di seguito illustrato, risulta irrilevante l’errore compiuto dalla Corte d’appello sull’individuazione della priorità temporale tra la sentenza di op- posizione allo stato passivo e la sentenza che ha dichiarato l’estinzione dell’opposizione a decreto ingiuntivo e attribuito l’esecutività al provvedi- mento monitorio; −tale passaggio della motivazione – dal quale sembra evincersi, quale ulteriore argomentazione, che, tra due giudicati riguardanti la medesima vicenda, deve attribuirsi prevalenza a quello da ultimo intervenuto e, nel caso, alla statuizione di estinzione dell’opposizione a decreto ingiuntivo –si fonda su un erroneo presupposto e, cioè, che l’accertamento del credito nella procedura concorsuale possa spiegare effetti sul decreto ingiuntivo; −tale affermazione va corretta ai sensi dell ’ art. 384 cod. proc. civ. (non occorre, dunque, cassare la decisione impugnata, che, correttamente, ha respinto l’opposizione del Raia); −s econdo un consolidato orientamento, sia anteriormente alla riforma della disciplina fallimentare risalente al 2006-2007, sia successivamente ad essa, i provvedimenti di ammissione o esclusione dallo stato passivo hanno un’efficacia solo endoconcorsuale: «La legge fallimentare, nella formula- zione anteriore alla riforma e qui applicabile ratione temporis, non stabilisce espressamente l’efficacia endofallimentare, e cioè limitata agli effetti del concorso, del decreto di esecutività dello stato passivo; tale efficacia, tut- tavia, in conformità del costante orientamento della giurisprudenza (Cass.11 marzo 2003, n. 3550; Cass. 22 febbraio 2002, n. 2573), deve essere affermata in base al rilievo che l’accertamento del passivo si svolge secondo regole proprie che vedono, da un lato, una speciale disciplina della opponi- bilità degli atti alla massa dei creditori e, dall’altro, una posizione marginale del fallito che non dispone di mezzi per impugnare la decisione del giudice delegato. Analoga efficacia deve essere attribuita, per le stesse ragioni, an- che alle sentenze che nel regime anteriore alla riforma concludono i giudizi a cognizione ordinaria previsti per l’accertamento del passivo.» (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8431 del 05/04/2013, in motivazione).La citata deci- sione è stata ripresa sia da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23175 del 22/10/2020, sia da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22047 del 13/10/2020 («[i]l decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tri- bunale all’esito dei giudizi all’articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso. Ma tale disposizione recepisce un principio, assolutamente fermo, preesistente alla riforma del 2006.»), sia da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8110 del 14/03/2022, secondo le quali le modifiche normative interve- nute non hanno introdotto una disciplina diversa rispetto a quella previ- gente, ma hanno, al contrario, recepito e rafforzato l’orientamento inter- pretativo che attribuiva (e tuttora attribuisce) alle statuizioni degli organi fallimentari un’efficacia meramente endoconcorsuale, sia, recentemente, da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2779 del 30/1/2024; −p er le ragioni suesposte, gli accertamenti compiuti in sede fallimen- tare hanno (e avevano anche prima della riforma della Legge Fallimentare del 2006) effetti esclusivamente ai fini della procedura concorsuale e non si estendono oltre il perimetro del fallimento, la cui speciale disciplina in tema di accertamento dei crediti è legata alla sua caratteristica di procedura “uni- versale”e all’esigenza di salvaguardia della par condicio dei creditori con- correnti sull’intero patrimonio del debitore (in proposito,Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 33408 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] «L’oggetto dell’accertamento del passivo è dunque il diritto al concorso (art. 96, ult. comma, l.fall.); e il soddisfaci- mento propiziato dalla domanda d’insinuazione concerne la porzione con- corsuale dei crediti vantati»); −s e è pacifico che il decreto ingiuntivo non spiega effetti nella proce- dura concorsuale, posto che un eventuale accertamento estraneo al falli- mento è inopponibile alla procedura (tra le altre, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22047 del 13/10/2020), nessuna disposizione impedisce l’accertamento, al di fuori della procedura concorsuale, di un credito nei confronti del fallito da far valere, necessariamente, nella prospettiva di un suo ritorno in bonis; −i n proposito, la giurisprudenza è da tempo granitica: già nella deci- sione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 221 del 08/02/1963, Rv. 260288-01, si era statuito che «Qualora nelle more del giudizio inteso all’accertamento di un debito ed alla conseguente condanna del debitore, il debitore stesso venga dichiarato fallito, il creditore, ove intenda persistere nell’intento di realizzare il suo credito, deve obbligatoriamente sottostare alle norme del procedimento concorsuale, e cioè seguire la speciale procedura d’insinua- zione. A questo principio, per cui, in sostanza, il fallimento del debitore, intervenuto nelle more del giudizio, importa l’improcedibilità del giudizio stesso in sede ordinaria, sussistono due limitazioni: quella per cui, se al momento della dichiarazione di fallimento sia stata già pronunciata una sen- tenza ancora suscettibile di gravame, il giudizio d’impugnazione può e deve essere promosso in sede ordinaria nei confronti del curatore e quella per cui, essendo l’improcedibilità non di ordine assoluto, bensì relativa alla massa fallimentare, il creditore può proseguire il giudizio in sede ordinaria contro il convenuto in proprio ottenendo una sentenza inopponibile alla massa fallimentare e destinata ad avere efficacia pratica se e quando il fal- lito tornerà in bonis» (la massima richiama precedenti addirittura antece- denti: Cass. 754/1960 e Cass. 3475/1955); più recentemente, a conferma della possibilità di intraprendere o proseguire un giudizio volto ad accertare un credito nei confronti del soggetto fallito –giocoforza da azionare dopo il suo ritorno in bonis – si sono pronunciate, tra le altre, Cass., Sez. L, Sen- tenza n. 31843 del 05/12/2019, Rv. 656003-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2608 del 05/02/2014, Rv. 629853-01, e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28481 del 22/12/2005, Rv. 585606-01; −c on specifico riguardo all ’ opposizione a decreto ingiuntivo pendente in primo grado al momento della dichiarazione di fallimento dell’ingiunto-op- ponente, la necessità del creditore di insinuare il credito al passivo fallimen- tare per soddisfarsi nella procedura concorsuale non incide la facoltà di rias- sumere il processo (interrotto ex art. 43 L.F.); la facoltà di riassunzione del giudizio di opposizione interrottosi spetta sia al creditore opposto, sia al debitore opponente: al primo per conseguire una esplicita pronuncia sul merito oppure di estinzione che gli consentano di munire il decreto di effi- cacia esecutiva e di renderlo così opponibile al debitore una volta tornato in bonis(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23394 del 16/11/2015, Rv. 637714 - 01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14981 del 28/06/2006, Rv. 590808-01); al se- condo per la finalità opposta e, cioè, per evitare che all’estinzione dell’op- posizione per mancata riassunzione del processo consegua l’effetto exart. 653, comma 1, cod. proc. civ. (in proposito, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22047 del 13/10/2020, Rv. 658984-01: «In caso di interruzione per inter- venuto fallimento dell’opponente del giudizio di opposizione a decreto in- giuntivo, quest’ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponi- bile nei suoi confronti una volta tornato in bonis»; analogamente, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5727 del 23/03/2004, Rv. 571403-01); −traendo le conclusioni da quanto sopra illustrato, non vi è, nel caso in esame, conflitto di giudicati, perché la sentenza resa nell’opposizione allo stato passivo riguarda l’accertamento del credito ai soli fini della procedura concorsuale, mentre la definitività del decreto ingiuntivo, conseguente all’estinzione dell’opposizione (interrotta e non tempestivamente rias- sunta), contiene un accertamento del credito nei confronti del debitore in bonis; −in conclusione, il ricorso va rigettato e alla decisione consegue la con- danna del ricorrentealla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel di- spositivo; −va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudi- zio di legittimità, liquidate in Euro 3.400,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
Decreto Cassazione n. 10777/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris