CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25085/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21194 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 6 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - Oggetto: operazioni oggettivamente inesistenti –prova - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale delPiemonte, n. 219/31/16, depositata in data16 febbraio 2016; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 9 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2007, aveva richiesto il pagamento di una maggiore Ires, Irap e Iva,atteso che le fatture passive ricevute da [OSCURATO:PERSONA], quale fornitore, erano risultate relative a operazioni oggettivamente inesistenti; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Torino; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: gli elementi di prova presuntiva forniti dall’amministrazione finanziarianon erano idonei a ritenere che le operazioni passive fossero oggettivamente inesistenti, atteso che avevano riguardo ad irregolarità formali e sostanziali del soggetto fornitore ; la società avev a fornito idonea prova contraria; era infondata l’eccezione dell’Agenzia delle entrate di inammissibilità dei documenti prodotti in appello per essersi formato il giudicato interno sulla pronuncia del giudice di primo grado che aveva ritenuto inammissibili i documenti prodotti in quel giudizio; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate h a quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motivi di censura; la società è rimasta intimata; considerato che:con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 54, d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 2697e 2727, cod. civ.; in particolare, si censura la sentenza per avere ritenuto che gli elementi di prova presuntiva fatti valere a fondamento della inesistenza oggettiva delle operazioni non fossero idonei, essendo invece indizi volti a comprovarel’inesistenza del fornitore; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in particolare si lamenta la mancata considerazione: del fatto che tutte le fatture erano state emesse con una partita iva cessata; le fatture avevano una descrizione generica; alcune fatture avevano una doppia numerazione; la numerazione di fatture non era temporalmente consequenziale; eranostati utilizzati bollettari non fiscali di diverso tipo; non vi era prova dei pagamenti; le risultanze dell’attività di controllo svolta dall’ufficio controlli di Cuneoconfermavano la contestazione di F.O.I.; i motiv i, che possono essere esaminati uni tariamente, sono infondati; le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite essendo volte sostanzialmente a sostenere che la circostanza che il soggetto fornitore non fosse in condizione di realizzare le prestazioni di cui alle fatture costituirebbe, di per sé, dimostrazione della inesistenza delle operazioni; sotto tale profilo, le stesse tendono a rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, in contrasto con il principio secondo cui la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021);d’altro lato, con riferimento al vizio di motivazione, va osservato che il giudice del gravame ha espressamente preso in considerazione gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente, ma ha ritenuto che le stesse non erano idonee a dare la prova della inesistenza delle operazioniesprimendosi nel senso che riguardavano esclusivamente irregolarità formali o sostanziali degli obblighi tributari riconducibili al fornitore e, in tal modo, ha espresso la propria valutazione in ordine alla non rilevanza delle suddette prove, con un giudizio non sindacabile in questa sede; d’altro lato, le presenti ragioni di censura attengono unicamente alla valutazione degli elementi di prova forniti dall’amministrazione finanziaria a supporto della propria pretesa, ma non tengono conto del fatto che il giudice del gravame, oltre che averli espressamente tenuti in considerazione, ha comunque valutato la valenza della prova contraria offerta dalla società, ed ha ritenuto di potere da essa evincere che, in realtà, le operazioni erano state effettivamente eseguite; va, altresì, aggiunto che questa Corte ha precisato che l'omesso esame di elementi istruttori non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. civ., n. 9253 del 2017); la valutazione delle prove raccolte, d’altro lato, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass.n. 1234 del 2019), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017); rimane, pertanto, estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 7, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 115, cod. proc. civ., per avere dato rilevanza, ai fini probatori, alle dichiarazioni rese da terzi, peraltro soggetti interessati, nonché alle schede cantiere o fogli di presenza, trattandosi di documenti provenienti dalla stessa parte; il motivo è infondato; questa Corte (Cass. civ., 4 novembre 2021, n. 31588) ha precisato che, n el processo tributario, la dichiarazione di terzo sostitutiva d i atto notorio non è assimilabile alla prova testimoniale, preclusa dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4, come interpretato dalle sentenze della Corte Cost. n. 18/2000 e n. 395/2007, ma costituisce un indizio ammissibile e utilizzabile tant o dall'amministrazionefinanziaria quanto dal contribuente, nel rispetto del principio di parità delle armi di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 47, espressione del principio di uguaglianza ai fini dell'art. 3 Cost..; inoltre, la suddetta pronuncia ha, altresì, affermato che, nel processo tributario, in tema di prova per presunzioni semplici, valgono i medesimi criteri di cui all'art. 2729 c.c., e, pertanto, non è sufficiente il fatto che le dichiarazioni di terzo sostitutive di atto notorioprodotte nel processo siano plurime e di contenuto analogo ("concordanza") perchél'indizio in esse contenuto assurga a prova critica, essendo necessario un approfondimento da parte del giudice circa la "precisione" del fatto storico noto, desunta dalla sua contestualizzazione anche con riferimento agli ulteriori elementi di prova raccolti nel processo, nonché riguardo alla sua "gravità", riconnessa alla probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; con riferimento al caso di specie, il giudice del gravame non si è limitato a fare unicamente alle dichiarazioni di terzi, ma le ha valorizzate, nella loro portata indiziaria, alla luce delle ulteriori risultanze di prova contraria offerte dalla società, in particolare: le schede di cantiere, che risultavano “ sufficientemente precise nell’indicare il cantiere di riferimento, i soggetti addetti a quel cantiere, le ore di lavoro per i dipendente e lepresenze della squadra di [OSCURATO:PERSONA]”; i fogli di presenza; la circostanza che la società aveva stipulato gli impegni contrattuali per i lavori da eseguire; il fatto che dalla visura camerale la ditta fornitrice risultava regolarmente iscritta, con la precisazione che quest’ultimo elemento indiziario smentiva “quanto risultava dalle verifiche dell’ufficio di Mondovì”; la valutazione, dunque, della rilevanza probatoria delle dichiarazioni di terzi non ha costituito un fatto isolato e ritenuto di per sé solo idoneo a fornire la prova contrario, avendo, invece, il giudice del gravame espresso una valutazione alla luce del complesso delle prove contrarie dedotte dalla parte; né può assumere rilevanza il profilo relativo alla non attendibilità delle dichiarazioni rese da terzi, posto che attiene alla valutazione intrinseca della rilevanza probatoria delle stesse devoluta al giudice del meritoalla luce delle complessive risultanze probatorie; né può rilevare l’ulteriore ragione di doglianza che attiene alla rilevanza probatoria di documenti provenienti dalla stessa parte; questa Corte(Cass. civ., 27 aprile 2016, n. 8290) ha precisato che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltrechè la sua esistenza; tuttavia, non risulta che la ricorrente avesse prospettato la mancata valenza di prova idonea alla documentazione prodotta dalla controparte e dalla stessa proveniente; dal ricorso, invero, si evince che, rispetto alle prove prodotte dalla controparte,l’Agenzia delle entrate aveva unicamente prospettato la questione della tardività della produzione ovvero della inammissibilità delle autocertificazioni rese dai dipendenti (vd. ricorso, pagg. 7, in fine, e 8, all’inizio); con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo consistente nelle deduzioni da essa proposte al fine di confutare la rilevanza probatoria della prova contraria prodotta dalla società; il motivo è infondato; va in questa sede ribadito quanto già evidenziato in sede di esame del terzo motivo del secondo motivo di ricorso, in particolare il fatto che la deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli a