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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 09370/2024

Testo disponibile della fonte

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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20811/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis -controricorrente - avverso la s entenza n. 4882/2017 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 6.7.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.2.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAIl ricorrente ha lavor a to alle dipendenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, essendo stato in servizio preso l’Agenzia delDemanio ed avendo optato per il passaggio ad altra pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173del 2003 , quando l’Agenzia venne trasformata in ente pubblico economico.

Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il lavoratore chiese l’accertamento del proprio diritto di percepire dal Ministero il medesimo trattamento retributivo già percepito presso l’Agenzia del Demanio, lamentandosi di avere invece subito una diminuzione della retribuzione mensile pari a € 309,43.

Il Tribunale accolse la domanda del lavoratore, ma il Ministero impugnò la sentenza di primo grado davanti alla Corte d’Appello di Napoli, la qualeaccolse il gravame e, quindi, rigettò la domandaoriginaria del lavoratore.

Contro la sentenza della Corte d’Appello il lavoratore ha proposto ricorso articolato in due motivi.

Il Ministero si è difeso con controricorso .

Il ricorrente ha altresì depositato memoriaillustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denunciano «violazione e falsa applicazionedell’art. 74 del d. lgs. n. 300 del 1999, dell’ art. 3 , comma 5,del d .lgs. n. 173 del 2003, dell’ art. 202 del d.

P .

R . n. 3del 1957, dell’art. 3 , comma 57 , della l egge n. 537 del 1993, dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’ art. 12 preleggi , in relazione all’ art. 360 , comma 1 , n. 3, c.p.c. ».

Inoltre si giustappone alla denuncia di violazione di norme di diritto la denuncia di «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti,ai sensi dell’art. 360 , comma 1,n. 5, c.p.c.».

Il ricorrente sostiene di essere sempre rimasto alle dipendenze del Ministero, in quanto assuntonel 1975 dall’allora Ministero delle Finanzee poi inserito , al momento dell’istituzione delle Agenzie fiscali, in un [OSCURATO:PERSONA], per essere solo distaccato presso l’Agenzia del Demanio.

Da ciò discende, secondo il ricorrente, l’applicabilitàal suo passaggio dal servizio presso l’Agenzia ai ranghi del Ministero dell’Economia e delle Finanze degli allora vigenti art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 («assegno personale nei passaggi di carriera»)e art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993 («Nei casi di passaggio di carriera di cui all’articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione»).

1.1. Il motivo è infondato, perché il ricorrente non considerache, a seguito dell’entrata in vigore del « Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze» (contenuto nel d.P.R. 26.3.2001 n. 107, di cui viene in rilievo, in particolare, l’art. 20, comma 3),il personale del Ministero, inizialmente solo distaccato presso le Agenzie fiscali , è stato definitivamente trasferito alle dipendenze delle medesime Agenzie (v., in tal senso, Cass. n n . 10 991 /20 05 ; 19564/2006; 5806/2010; 21809/2013; 18299/2017; alle motivazioni di queste sentenze si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per una più dettagliata ricostruzione dellevicende normative delle Agenzie fiscali).

Pertanto non può essere condivisala pretesa di qualificare il successivo ritrasferimento del ricorrente dall’Agenzia del Demanio al Ministero ( a seguito dell’esercizio d ell’ opzione ex art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173 del 200 3 ) come un trasferimento avvenuto nell’ambito della medesima amministrazione dello Stato, con conseguente invocata applicabilitàdella norma contenuta nell’art. 3, comma 57, della legge 537 del 1993, che allora garantiva al pubblico impiegato il mantenimento del medesimo trattamentoeconomico goduto presso l’amministrazione di provenienza, se del caso mediante il pagamento di un « assegno personale pensionabile, non riassorbibile» ( corsivo dell’estensore ; sull’applicabilità dell’art. 202 d.P.R. 3 del 1957 solo ai passaggi dei dipendenti tra diverse amministrazioni statali, v., per tutte,Cass. n. 19437/2018).

2. Il secondo motivo censura «violazione e falsa applicazione dell’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, dell’ art. 3 , comma 57, della leggen. 537 del 1993, dell’ art. 30 del d.lgs. n. 165del 2001 e del CCNL Agenzia del Demanio e dell’art. 1406 c.c., dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. ».

Inoltre anche questo motivo è completato con la censura di «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360,comma 1,n. 5, c.p.c.».

Sebbene vengano in parte ripetutii medesimi riferimenti normativi e i medesimi argomenti di cui al motivo precedente, in questo caso il ricorrente rivendica il diritto a percepire un assegno ad personam riassorbibile a copertura della lamentata riduzione delle retribuzione subita al momento del passaggio dall’Agenzia del Demanio al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

A tal fine, il ricorrente prospetta l’inapplicabilità al suo caso, ratione temporis, dell’art. 30, comma 2 - quinquies , del d.lgs. n. 165 del 2001, che dispone:«Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell ’ amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilit à si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione ».

Con l’uso dell’avverbio «esclusivamente» tale disposizione sembrerebbe negare al lavoratore trasferito il diritto alla conservazione, sia pure con assegno riassorbibile,del trattamento economico più favorevolegoduto presso l’ente di provenienza (tuttavia, per un caso in cuiil diritto all’assegno ad personam è stato riconosciuto pur applicandol’art. 30, comma 2 - quinquies , d.lgs. n. 165 del 2001, v. lagià citata Cass. n. 18299 /2017) .

La disposizione del comma 2-quinquiesè stata aggiunta all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 dall’art. 16, comma 1, della legge n. 246 del 2005, ovverosia dopo che il ricorrente aveva già esercitato l’opzione per il passaggio al Ministero(nel 2004) , quantunque primadel trasferimento effettivo ( marzo 2006).

Il ricorrente censura lastatuizione della Corte d’Appello secondo cui –ai fini dell’applicabilità della nuova norma – «non rileva … che egli avesse esercitato l’opzione il [OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè in data precedente l’entrata in vigore della legge», dovendosi invece fare riferimento alla «data della effettiva immissione nelle funzioni».

2.1. Il motivo è fondato, per quanto di ragione e nei termini di seguito precisati.Si intende qui dare continuità all’orientamento già espresso sul punto da questa Corte, secondo cui, tenuto conto della portata innovativa e non interpretativa dell’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001(ove interpretato nel senso di derogare aldivieto di reformatio in peius di cui all’art. 2112 c.c., richiamato dall’art. 31 del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001), «non può considerarsi indifferente che l’opzione ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173/2003 … sia stata manifestata prima ovvero dopo la sopra indicata modifica legislativa » .

Infatti, al momento della scelta «il dipendente …poteva contare sul fatto che non esisteva … una disposizione che prevedesse espressamente che al dipendente trasferito per mobilità si applica “esclusivamente”il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

Diversamente il dipendente avrebbe potuto valutare, ad esempio, di restare alle dipendenze dell’Agenzia del Demanio per conservare il trattamento economico goduto presso quest’ultima».

Inoltre non può rilevare, « al fine di ritenere applicabili le modifiche introdotte dalla l . n. 246/2005, la circostanza che il concreto passaggio nei ruoli presso l’Agenzia del Demanio sia avvenuto in ritardo e cioè dopo l’entrata in vigore della legge medesima perché ciò renderebbe l’opzione legislativamente disciplinata un atto del tutto svincolato dal contesto normativo di riferimento al momento del relativo esercizio.

È del tutto evidente che l’espressione “a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione”… non può avere un effetto di trascinamento a ritroso rispetto ad una opzione esercitata prima dell’entrata in vigore di tale disciplina”(Cass. n. 10266/2021).In definitiva, ha errato la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] laddove ha negato al ricorrente l’assegno ad personam riassorbibile necessario per evitare la reformatio in peius del trattamento retributivo,ritenendo di dover applicare, ratione temporis , l’art. 30, comma2-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Pertanto, a prescindere da qualsi a si considerazione circa l’effettiva portata di tale ultima disposizione,il giudice del merito avrebbe dovuto riconoscereil diritto del ricorrente al pagamento di un assegno personale riassorbibile, ove necessario per evitare la riduzione della retribuzione fissa e continuativa in precedenza goduta pressol’Agenzia del Demanio.

3. Accolto il ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, perché decida, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, attenendosi al seguente principio di diritto: «il lavoratore trasferito dall’Agenzia del Demanio al Ministero dell’Economia e delle Finanze che abbia esercitato l’opzione in tal senso (di cui all’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173 del 2003)prima de ll’entrata in vigore dell’art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall’art. 16, comma 1, della legge n. 246 del 2005) ha diritto – in ossequio al principio del divieto di reformatio in peius– al pagamento di un assegno ad personam qualora il trattamento retributivo fondamentale e accessorio fisso e continuativo dovuto dal Ministero risulti complessivamente inferiore a quello goduto presso l’Agenzia; e ciò a prescindere dal fatto che l’effettivo trasferimento sia avvenuto dopo l’entrata in vigore del citato art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001; l’assegno ad personam è però destinato ad essere poi riassorbito negli incrementi del trattamento economico complessivo spettanteai dipendenti del Ministero».4.

Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, per quanto di ragione , cassa la sentenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20811/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis -controricorrente - avverso la s entenza n. 4882/2017 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 6.7.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.2.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAIl ricorrente ha lavor a to alle dipendenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, essendo stato in servizio preso l’Agenzia delDemanio ed avendo optato per il passaggio ad altra pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173del 2003 , quando l’Agenzia venne trasformata in ente pubblico economico. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il lavoratore chiese l’accertamento del proprio diritto di percepire dal Ministero il medesimo trattamento retributivo già percepito presso l’Agenzia del Demanio, lamentandosi di avere invece subito una diminuzione della retribuzione mensile pari a € 309,43. Il Tribunale accolse la domanda del lavoratore, ma il Ministero impugnò la sentenza di primo grado davanti alla Corte d’Appello di Napoli, la qualeaccolse il gravame e, quindi, rigettò la domandaoriginaria del lavoratore. Contro la sentenza della Corte d’Appello il lavoratore ha proposto ricorso articolato in due motivi. Il Ministero si è difeso con controricorso . Il ricorrente ha altresì depositato memoriaillustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denunciano «violazione e falsa applicazionedell’art. 74 del d. lgs. n. 300 del 1999, dell’ art. 3 , comma 5,del d .lgs. n. 173 del 2003, dell’ art. 202 del d. P . R . n. 3del 1957, dell’art. 3 , comma 57 , della l egge n. 537 del 1993, dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’ art. 12 preleggi , in relazione all’ art. 360 , comma 1 , n. 3, c.p.c. ». Inoltre si giustappone alla denuncia di violazione di norme di diritto la denuncia di «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti,ai sensi dell’art. 360 , comma 1,n. 5, c.p.c.». Il ricorrente sostiene di essere sempre rimasto alle dipendenze del Ministero, in quanto assuntonel 1975 dall’allora Ministero delle Finanzee poi inserito , al momento dell’istituzione delle Agenzie fiscali, in un [OSCURATO:PERSONA], per essere solo distaccato presso l’Agenzia del Demanio. Da ciò discende, secondo il ricorrente, l’applicabilitàal suo passaggio dal servizio presso l’Agenzia ai ranghi del Ministero dell’Economia e delle Finanze degli allora vigenti art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 («assegno personale nei passaggi di carriera»)e art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993 («Nei casi di passaggio di carriera di cui all’articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione»). 1.1. Il motivo è infondato, perché il ricorrente non considerache, a seguito dell’entrata in vigore del « Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze» (contenuto nel d.P.R. 26.3.2001 n. 107, di cui viene in rilievo, in particolare, l’art. 20, comma 3),il personale del Ministero, inizialmente solo distaccato presso le Agenzie fiscali , è stato definitivamente trasferito alle dipendenze delle medesime Agenzie (v., in tal senso, Cass. n n . 10 991 /20 05 ; 19564/2006; 5806/2010; 21809/2013; 18299/2017; alle motivazioni di queste sentenze si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per una più dettagliata ricostruzione dellevicende normative delle Agenzie fiscali). Pertanto non può essere condivisala pretesa di qualificare il successivo ritrasferimento del ricorrente dall’Agenzia del Demanio al Ministero ( a seguito dell’esercizio d ell’ opzione ex art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173 del 200 3 ) come un trasferimento avvenuto nell’ambito della medesima amministrazione dello Stato, con conseguente invocata applicabilitàdella norma contenuta nell’art. 3, comma 57, della legge 537 del 1993, che allora garantiva al pubblico impiegato il mantenimento del medesimo trattamentoeconomico goduto presso l’amministrazione di provenienza, se del caso mediante il pagamento di un « assegno personale pensionabile, non riassorbibile» ( corsivo dell’estensore ; sull’applicabilità dell’art. 202 d.P.R. 3 del 1957 solo ai passaggi dei dipendenti tra diverse amministrazioni statali, v., per tutte,Cass. n. 19437/2018). 2. Il secondo motivo censura «violazione e falsa applicazione dell’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, dell’ art. 3 , comma 57, della leggen. 537 del 1993, dell’ art. 30 del d.lgs. n. 165del 2001 e del CCNL Agenzia del Demanio e dell’art. 1406 c.c., dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. ». Inoltre anche questo motivo è completato con la censura di «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360,comma 1,n. 5, c.p.c.». Sebbene vengano in parte ripetutii medesimi riferimenti normativi e i medesimi argomenti di cui al motivo precedente, in questo caso il ricorrente rivendica il diritto a percepire un assegno ad personam riassorbibile a copertura della lamentata riduzione delle retribuzione subita al momento del passaggio dall’Agenzia del Demanio al Ministero dell’Economia e delle Finanze. A tal fine, il ricorrente prospetta l’inapplicabilità al suo caso, ratione temporis, dell’art. 30, comma 2 - quinquies , del d.lgs. n. 165 del 2001, che dispone:«Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell ’ amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilit à si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione ». Con l’uso dell’avverbio «esclusivamente» tale disposizione sembrerebbe negare al lavoratore trasferito il diritto alla conservazione, sia pure con assegno riassorbibile,del trattamento economico più favorevolegoduto presso l’ente di provenienza (tuttavia, per un caso in cuiil diritto all’assegno ad personam è stato riconosciuto pur applicandol’art. 30, comma 2 - quinquies , d.lgs. n. 165 del 2001, v. lagià citata Cass. n. 18299 /2017) . La disposizione del comma 2-quinquiesè stata aggiunta all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 dall’art. 16, comma 1, della legge n. 246 del 2005, ovverosia dopo che il ricorrente aveva già esercitato l’opzione per il passaggio al Ministero(nel 2004) , quantunque primadel trasferimento effettivo ( marzo 2006). Il ricorrente censura lastatuizione della Corte d’Appello secondo cui –ai fini dell’applicabilità della nuova norma – «non rileva … che egli avesse esercitato l’opzione il [OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè in data precedente l’entrata in vigore della legge», dovendosi invece fare riferimento alla «data della effettiva immissione nelle funzioni». 2.1. Il motivo è fondato, per quanto di ragione e nei termini di seguito precisati.Si intende qui dare continuità all’orientamento già espresso sul punto da questa Corte, secondo cui, tenuto conto della portata innovativa e non interpretativa dell’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001(ove interpretato nel senso di derogare aldivieto di reformatio in peius di cui all’art. 2112 c.c., richiamato dall’art. 31 del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001), «non può considerarsi indifferente che l’opzione ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173/2003 … sia stata manifestata prima ovvero dopo la sopra indicata modifica legislativa » . Infatti, al momento della scelta «il dipendente …poteva contare sul fatto che non esisteva … una disposizione che prevedesse espressamente che al dipendente trasferito per mobilità si applica “esclusivamente”il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. Diversamente il dipendente avrebbe potuto valutare, ad esempio, di restare alle dipendenze dell’Agenzia del Demanio per conservare il trattamento economico goduto presso quest’ultima». Inoltre non può rilevare, « al fine di ritenere applicabili le modifiche introdotte dalla l . n. 246/2005, la circostanza che il concreto passaggio nei ruoli presso l’Agenzia del Demanio sia avvenuto in ritardo e cioè dopo l’entrata in vigore della legge medesima perché ciò renderebbe l’opzione legislativamente disciplinata un atto del tutto svincolato dal contesto normativo di riferimento al momento del relativo esercizio. È del tutto evidente che l’espressione “a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione”… non può avere un effetto di trascinamento a ritroso rispetto ad una opzione esercitata prima dell’entrata in vigore di tale disciplina”(Cass. n. 10266/2021).In definitiva, ha errato la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] laddove ha negato al ricorrente l’assegno ad personam riassorbibile necessario per evitare la reformatio in peius del trattamento retributivo,ritenendo di dover applicare, ratione temporis , l’art. 30, comma2-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001. Pertanto, a prescindere da qualsi a si considerazione circa l’effettiva portata di tale ultima disposizione,il giudice del merito avrebbe dovuto riconoscereil diritto del ricorrente al pagamento di un assegno personale riassorbibile, ove necessario per evitare la riduzione della retribuzione fissa e continuativa in precedenza goduta pressol’Agenzia del Demanio. 3. Accolto il ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, perché decida, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, attenendosi al seguente principio di diritto: «il lavoratore trasferito dall’Agenzia del Demanio al Ministero dell’Economia e delle Finanze che abbia esercitato l’opzione in tal senso (di cui all’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173 del 2003)prima de ll’entrata in vigore dell’art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall’art. 16, comma 1, della legge n. 246 del 2005) ha diritto – in ossequio al principio del divieto di reformatio in peius– al pagamento di un assegno ad personam qualora il trattamento retributivo fondamentale e accessorio fisso e continuativo dovuto dal Ministero risulti complessivamente inferiore a quello goduto presso l’Agenzia; e ciò a prescindere dal fatto che l’effettivo trasferimento sia avvenuto dopo l’entrata in vigore del citato art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001; l’assegno ad personam è però destinato ad essere poi riassorbito negli incrementi del trattamento economico complessivo spettanteai dipendenti del Ministero».4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso, per quanto di ragione , cassa la sentenz
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