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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15076/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]) SOCCI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come integrati dalle memorie, sono inammissibili perché i motivi di ricorso sono generici e manifestamente infondati.

Relativamente alla responsabilità (Chimenti) la sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione immune da contraddizioni o da manifeste illegittimità rileva come la ricorrente moglie del coimputato, e comproprietaria dell'area, in considerazione delle dimensioni dell'intervento edilizio era a conoscenza dell'illecita costruzione.

Sul punto il ricorso risulta generico ed esprimi dubbi soggettivi non valutabili in sede di legittimità. 3.

1. Relativamente alla sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione la sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, evidenzia come i due imputati intendono fruire dell'immobile in oggetto, ancora non demolito ("In tema di reati edilizi, il giudice ha la facoltà, e non l'obbligo, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per la prima volta, alla demolizione dell'opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, dovendo, tuttavia, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio" Sez. 3 - , Sentenza n. 33414 del 04/03/2021 Ud. (dep. 09/09/2021) Rv. 282328 - 02) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]) SOCCI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come integrati dalle memorie, sono inammissibili perché i motivi di ricorso sono generici e manifestamente infondati. Relativamente alla responsabilità (Chimenti) la sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione immune da contraddizioni o da manifeste illegittimità rileva come la ricorrente moglie del coimputato, e comproprietaria dell'area, in considerazione delle dimensioni dell'intervento edilizio era a conoscenza dell'illecita costruzione. Sul punto il ricorso risulta generico ed esprimi dubbi soggettivi non valutabili in sede di legittimità. 3. 1. Relativamente alla sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione la sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, evidenzia come i due imputati intendono fruire dell'immobile in oggetto, ancora non demolito ("In tema di reati edilizi, il giudice ha la facoltà, e non l'obbligo, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per la prima volta, alla demolizione dell'opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, dovendo, tuttavia, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio" Sez. 3 - , Sentenza n. 33414 del 04/03/2021 Ud. (dep. 09/09/2021) Rv. 282328 - 02) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 15076/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris