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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05182/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Lucca ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, d.

Igs. n. 286 del 1998, con riguardo al fatto di cui all'imputazione contestato come commesso il 4 maggio 2012, e lo ha condannato per tale fatto alla pena di euro diecimila di multa; ha, poi, dichiarato, con riguardo al fatto contestato come commesso il 13 marzo 2012, non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione.

2. Avverso tale sentenza Jarmouni, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.

Col primo motivo di impugnazione si deduce violazione dell'art. 420 quinquies, comma 2, lett. a), b) e c), 83, commi 2,4,7 e 9 d.l. n. 18 del 2020 e art. 36, comma 1, d.

I. n. 23 del 2020.

Il difensore rileva che, cumulati i periodi di sospensione della prescrizione, alla luce di quanto altresì affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, all'atto della pronuncia della sentenza del Giudice di pace era maturata la prescrizione anche con riguardo al residuo reato.

Dovendosi, invero, ritenere illegittime le sospensioni della prescrizione per la situazione di emergenza connessa alla pandemia pronunciate dopo 1'11 maggio 2020 e, quindi, escludere il periodo di sospensione, computato, invece, dal Giudice della cognizione, che va dall'Il maggio 2020 al 30 giugno 2020, con conseguente estinzione per prescrizione anche del fatto per il quale è intervenuta condanna.

Col secondo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e carenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La fattispecie per cui si procede era estinta per prescrizione già all'atto della pronuncia della sentenza del Giudice di pace di Lucca, come da primo motivo di ricorso, senza dubbio assorbente.

Invero, al termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, vanno aggiunte le sospensioni, per complessivi un anno, mesi cinque e giorni ventisei, oltre i sessantaquattro giorni di sospensione COVID.

Il termine di prescrizione risulta, quindi, maturato il 30 aprile 2021, prima della pronuncia del Giudice di pace di Lucca, in data 12 maggio 2021.

Non va, invece, calcolata l'ulteriore sospensione dall'Il maggio al 30 giugno 2020, in quanto nelle more è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n.140 del 2021, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della irretroattività della legge penale sfavorevole, l'art. 83, comma 9, del dl. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lett.g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Detta Corte ha evidenziato che: - a differenza del comma 4 - già scrutinato nel senso della non fondatezza, in quanto àncora la sospensione del termine di prescrizione a presupposti compiutamente definiti nei precedenti commi 1 e 2, talché la fattispecie è sufficientemente determinata per legge -, la formulazione testuale della norma fa riferimento al precedente comma 7, lett. g), che contiene un rinvio alle misure organizzative che i capi degli uffici giudiziari sono facoltizzati ad adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; - tali misure possono consistere in una serie di prescrizioni tra cui il rinvio delle udienze, facoltà questa che solo genericamente è delimitata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalità da perseguire; - in tale quadro, questa normativa speciale e temporanea introduce sì una fattispecie di rilievo processuale, ma da essa conseguono significativi effetti di natura sostanziale, riconnettendo all'eventuale provvedimento generale del capo dell'ufficio, che risponde a esigenze organizzative legate all'andamento della pandemia, la norma censurata l'effetto in malam partem recato dalla previsione della sospensione del decorso del termine di prescrizione nel caso di rinvio del processo - sia pure non oltre il 30 giugno 2020 -, determinando così un allungamento complessivo del termine entro il quale la fattispecie estintiva della punibilità si realizza; - per la sua valenza sostanziale, pur mediata dalla regola processuale, tale previsione normativa ricade comunque nell'area di applicazione del principio di legalità, il quale richiede che essa, incidendo sulla punibilità del reato, sia determinata nei suoi elementi costitutivi sì da assicurare un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilità; - la concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesto difetto di ragionevolezza o proporzionalità; - è, infatti, il legislatore che - secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati - valuta l'affievolimento progressivo • dell'interesse della collettività alla punizione del comportamento penalmente illecito e determina quando il decorso del tempo, in riferimento ad ogni fattispecie di reato, ne comporti l'estinzione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Lucca ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, d. Igs. n. 286 del 1998, con riguardo al fatto di cui all'imputazione contestato come commesso il 4 maggio 2012, e lo ha condannato per tale fatto alla pena di euro diecimila di multa; ha, poi, dichiarato, con riguardo al fatto contestato come commesso il 13 marzo 2012, non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione. 2. Avverso tale sentenza Jarmouni, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. Col primo motivo di impugnazione si deduce violazione dell'art. 420 quinquies, comma 2, lett. a), b) e c), 83, commi 2,4,7 e 9 d.l. n. 18 del 2020 e art. 36, comma 1, d. I. n. 23 del 2020. Il difensore rileva che, cumulati i periodi di sospensione della prescrizione, alla luce di quanto altresì affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, all'atto della pronuncia della sentenza del Giudice di pace era maturata la prescrizione anche con riguardo al residuo reato. Dovendosi, invero, ritenere illegittime le sospensioni della prescrizione per la situazione di emergenza connessa alla pandemia pronunciate dopo 1'11 maggio 2020 e, quindi, escludere il periodo di sospensione, computato, invece, dal Giudice della cognizione, che va dall'Il maggio 2020 al 30 giugno 2020, con conseguente estinzione per prescrizione anche del fatto per il quale è intervenuta condanna. Col secondo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e carenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fattispecie per cui si procede era estinta per prescrizione già all'atto della pronuncia della sentenza del Giudice di pace di Lucca, come da primo motivo di ricorso, senza dubbio assorbente. Invero, al termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, vanno aggiunte le sospensioni, per complessivi un anno, mesi cinque e giorni ventisei, oltre i sessantaquattro giorni di sospensione COVID. Il termine di prescrizione risulta, quindi, maturato il 30 aprile 2021, prima della pronuncia del Giudice di pace di Lucca, in data 12 maggio 2021. Non va, invece, calcolata l'ulteriore sospensione dall'Il maggio al 30 giugno 2020, in quanto nelle more è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n.140 del 2021, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della irretroattività della legge penale sfavorevole, l'art. 83, comma 9, del dl. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lett.g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Detta Corte ha evidenziato che: - a differenza del comma 4 - già scrutinato nel senso della non fondatezza, in quanto àncora la sospensione del termine di prescrizione a presupposti compiutamente definiti nei precedenti commi 1 e 2, talché la fattispecie è sufficientemente determinata per legge -, la formulazione testuale della norma fa riferimento al precedente comma 7, lett. g), che contiene un rinvio alle misure organizzative che i capi degli uffici giudiziari sono facoltizzati ad adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; - tali misure possono consistere in una serie di prescrizioni tra cui il rinvio delle udienze, facoltà questa che solo genericamente è delimitata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalità da perseguire; - in tale quadro, questa normativa speciale e temporanea introduce sì una fattispecie di rilievo processuale, ma da essa conseguono significativi effetti di natura sostanziale, riconnettendo all'eventuale provvedimento generale del capo dell'ufficio, che risponde a esigenze organizzative legate all'andamento della pandemia, la norma censurata l'effetto in malam partem recato dalla previsione della sospensione del decorso del termine di prescrizione nel caso di rinvio del processo - sia pure non oltre il 30 giugno 2020 -, determinando così un allungamento complessivo del termine entro il quale la fattispecie estintiva della punibilità si realizza; - per la sua valenza sostanziale, pur mediata dalla regola processuale, tale previsione normativa ricade comunque nell'area di applicazione del principio di legalità, il quale richiede che essa, incidendo sulla punibilità del reato, sia determinata nei suoi elementi costitutivi sì da assicurare un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilità; - la concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesto difetto di ragionevolezza o proporzionalità; - è, infatti, il legislatore che - secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati - valuta l'affievolimento progressivo • dell'interesse della collettività alla punizione del comportamento penalmente illecito e determina quando il decorso del tempo, in riferimento ad ogni fattispecie di reato, ne comporti l'estinzione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per p
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