Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 40333/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • MESSANA Stefano nato ad Alcamo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/09/2019 dalla Corte di Appello di Palermo PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con eliminazione delle statuizioni civili, con riferimento al primo motivo, rigetto nel resto; sentito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trapani, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza in data 19/09/2019 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Trapani del 16/05/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di truffa nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo ha eccepito la violazione di legge, con riferimento agli artt. 102 e 122 cod. proc. pen. avendo la corte territoriale errato nel rigettare il primo motivo di impugnazione con il quale era stata reiterata l'eccezione di difetto di legittimazione a costituirsi parte civile da parte del sostituto processuale del difensore di fiducia di quest'ultima; eccezione sollevata in primo grado e disattesa dal tribunale.

Con il secondo motivo di ricorso la violazione di legge è stata riferita agli artt. 640 cod. pen. e 111.392/78 in tema di deposito cauzionale delle locazioni, escludendosi che la truffa potesse avere ad oggetto la consegna dell'assegno, a titolo di cauzione, al locatore, non legittimato a porre il titolo all'incasso prima del rilascio dell'immobile e dell'accertamento giudiziale di eventuali danni; era pertanto irrilevante la circostanza che alla data di emissione l'assegno fosse privo di copertura, posto che il credito comunque non era esigibile.

3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.

4. Circa il primo motivo, la giurisprudenza delle sezioni unite, citata dal ricorrente, conferma la correttezza della decisione impugnata.

Il principio secondo cui il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penaleì non ha la facoltà di costituirsi parte civile è infatti derogato nel caso in cui detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura (Cass. sez. un. sent. n. 12213 del 21/12/2017 - dep. 16/03/2018 - Rv. 272169).

Dall'esame degli atti - consentito in sede di legittimità, attesa la natura processuale della censura - risulta che la procura speciale rilasciata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA], allegata alla dichiarazione di costituzione di parte civile del 04/11/2016, in previsione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prevedeva la facoltà per il procuratore speciale di "farsi sostituire in giudizio congiuntamente e/o disgiuntamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal dott. [OSCURATO:PERSONA] conferendo ai predetti espressamente di avanzare la dichiarazione di costituzione di parte civile nell'interesse dello scrivente [OSCURATO:PERSONA]...persona offesa e danneggiata nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]".

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il dott. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], formalizzò la volontà del Vallone di costituirsi parte civile, legittimamente esercitando, in qualità di sostituto processuale, la facoltà conferita nella procura speciale.5.

Il secondo motivo attiene al merito ed è anch'esso all'evidenza infondato.

La corte territoriale ha infatti condiviso le argomentazioni del primo giudice secondo cui l'assegno - tratto su un conto corrente già estinto - fu rilasciato allo scopo di trarre in inganno il locatore e, quindi, di ottenere la stipula del contratto di locazione senza adempimento dell'obbligo di prestare idonea garanzia; irrilevante risulta, quindii la questione circa il diritto della persona offesa di porre all'incasso il titolo, nonostante la morosità nel pagamento dei canoni, rilevando il raggiro posto in essere per ottenere un profitto che il Messana non avrebbe altrimenti conseguito, posto che la consegna dell'assegno avvenne a garanzia dell'adempimento del conduttore e costituiva condizione per ottenere il godimento dell'immobile.

6. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della Ammende.

Così deciso in Roma il giorno 13 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • MESSANA Stefano nato ad Alcamo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/09/2019 dalla Corte di Appello di Palermo PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con eliminazione delle statuizioni civili, con riferimento al primo motivo, rigetto nel resto; sentito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trapani, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 19/09/2019 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Trapani del 16/05/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di truffa nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo ha eccepito la violazione di legge, con riferimento agli artt. 102 e 122 cod. proc. pen. avendo la corte territoriale errato nel rigettare il primo motivo di impugnazione con il quale era stata reiterata l'eccezione di difetto di legittimazione a costituirsi parte civile da parte del sostituto processuale del difensore di fiducia di quest'ultima; eccezione sollevata in primo grado e disattesa dal tribunale. Con il secondo motivo di ricorso la violazione di legge è stata riferita agli artt. 640 cod. pen. e 111.392/78 in tema di deposito cauzionale delle locazioni, escludendosi che la truffa potesse avere ad oggetto la consegna dell'assegno, a titolo di cauzione, al locatore, non legittimato a porre il titolo all'incasso prima del rilascio dell'immobile e dell'accertamento giudiziale di eventuali danni; era pertanto irrilevante la circostanza che alla data di emissione l'assegno fosse privo di copertura, posto che il credito comunque non era esigibile. 3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. 4. Circa il primo motivo, la giurisprudenza delle sezioni unite, citata dal ricorrente, conferma la correttezza della decisione impugnata. Il principio secondo cui il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penaleì non ha la facoltà di costituirsi parte civile è infatti derogato nel caso in cui detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura (Cass. sez. un. sent. n. 12213 del 21/12/2017 - dep. 16/03/2018 - Rv. 272169). Dall'esame degli atti - consentito in sede di legittimità, attesa la natura processuale della censura - risulta che la procura speciale rilasciata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA], allegata alla dichiarazione di costituzione di parte civile del 04/11/2016, in previsione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prevedeva la facoltà per il procuratore speciale di "farsi sostituire in giudizio congiuntamente e/o disgiuntamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal dott. [OSCURATO:PERSONA] conferendo ai predetti espressamente di avanzare la dichiarazione di costituzione di parte civile nell'interesse dello scrivente [OSCURATO:PERSONA]...persona offesa e danneggiata nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]". All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il dott. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], formalizzò la volontà del Vallone di costituirsi parte civile, legittimamente esercitando, in qualità di sostituto processuale, la facoltà conferita nella procura speciale.5. Il secondo motivo attiene al merito ed è anch'esso all'evidenza infondato. La corte territoriale ha infatti condiviso le argomentazioni del primo giudice secondo cui l'assegno - tratto su un conto corrente già estinto - fu rilasciato allo scopo di trarre in inganno il locatore e, quindi, di ottenere la stipula del contratto di locazione senza adempimento dell'obbligo di prestare idonea garanzia; irrilevante risulta, quindii la questione circa il diritto della persona offesa di porre all'incasso il titolo, nonostante la morosità nel pagamento dei canoni, rilevando il raggiro posto in essere per ottenere un profitto che il Messana non avrebbe altrimenti conseguito, posto che la consegna dell'assegno avvenne a garanzia dell'adempimento del conduttore e costituiva condizione per ottenere il godimento dell'immobile. 6. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della Ammende. Così deciso in Roma il giorno 13 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40333/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris