Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 81/1972
ECLI:IT:COST:1972:81
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ritenuto
che, con ordinanza emessa il 27 maggio 1971 nel corso di
procedimenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, il pretore di
Sampierdarena sollevava questione di legittimità costituzionale degli
artt. 718 e 720 del codice penale, in relazione all'art. 3 della
Costituzione;
che la notificazione dell'ordinanza al pubblico ministero,
prescritta dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, veniva
effettuata nelle mani dello stesso pretore, anziché al procuratore
della Repubblica, al quale ne era data semplice comunicazione "per
opportuna conoscenza";
che, invitato a regolarizzare la notificazione, il pretore ribadiva
la validità e la sufficienza di quella a sé medesimo, in quanto
esplicante, nell'istruttoria, le funzioni requirenti.
Considerato
che, pur esercitando nella fase istruttoria anche
determinate funzioni proprie del pubblico ministero, il pretore non
perde la propria natura di organo giudicante;
che, in conseguenza, ove in detta fase si renda necessaria la
notificazione al pubblico ministero di atti processuali compiuti dal
pretore, la notificazione medesima, per la esigenza di diversificazione
e contrapposizione tra organi cui l'istituto stesso è rivolto a dare
soddisfazione, non può essere eseguita se non nei confronti del
procuratore della Repubblica territorialmente competente.
Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 1 delle
Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal pretore di Sampierdarena in ordine agli artt. 718 e 720
del codice penale con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
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