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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 81/1972

ECLI:IT:COST:1972:81
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 27 maggio 1971 nel corso di procedimenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, il pretore di Sampierdarena sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, in relazione all'art. 3 della Costituzione; che la notificazione dell'ordinanza al pubblico ministero, prescritta dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, veniva effettuata nelle mani dello stesso pretore, anziché al procuratore della Repubblica, al quale ne era data semplice comunicazione "per opportuna conoscenza"; che, invitato a regolarizzare la notificazione, il pretore ribadiva la validità e la sufficienza di quella a sé medesimo, in quanto esplicante, nell'istruttoria, le funzioni requirenti.

Considerato che, pur esercitando nella fase istruttoria anche determinate funzioni proprie del pubblico ministero, il pretore non perde la propria natura di organo giudicante; che, in conseguenza, ove in detta fase si renda necessaria la notificazione al pubblico ministero di atti processuali compiuti dal pretore, la notificazione medesima, per la esigenza di diversificazione e contrapposizione tra organi cui l'istituto stesso è rivolto a dare soddisfazione, non può essere eseguita se non nei confronti del procuratore della Repubblica territorialmente competente.

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 1 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Sampierdarena in ordine agli artt. 718 e 720 del codice penale con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 27 maggio 1971 nel corso di procedimenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, il pretore di Sampierdarena sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, in relazione all'art. 3 della Costituzione; che la notificazione dell'ordinanza al pubblico ministero, prescritta dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, veniva effettuata nelle mani dello stesso pretore, anziché al procuratore della Repubblica, al quale ne era data semplice comunicazione "per opportuna conoscenza"; che, invitato a regolarizzare la notificazione, il pretore ribadiva la validità e la sufficienza di quella a sé medesimo, in quanto esplicante, nell'istruttoria, le funzioni requirenti. Considerato che, pur esercitando nella fase istruttoria anche determinate funzioni proprie del pubblico ministero, il pretore non perde la propria natura di organo giudicante; che, in conseguenza, ove in detta fase si renda necessaria la notificazione al pubblico ministero di atti processuali compiuti dal pretore, la notificazione medesima, per la esigenza di diversificazione e contrapposizione tra organi cui l'istituto stesso è rivolto a dare soddisfazione, non può essere eseguita se non nei confronti del procuratore della Repubblica territorialmente competente. Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 1 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Sampierdarena in ordine agli artt. 718 e 720 del codice penale con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 81/1972 — Fons Iuris — Fons Iuris