CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2024
Cassazione n. 26894/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pistoia dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato di furto aggravato dall'esposizione dei beni alla pubblica fede, procedibile a querela di parte, ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen. 2. Avverso la richiamata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze lamentando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 162-ter cod. pen. e 469 cod. proc. pen. In particolare, il Pubblico Ministero ricorrente ha dedotto che la pronuncia è stata emessa senza aver sentito le parti, come prescritto dall'art. 162-ter cod. pen., e omettendo di seguire la procedura di cui all'art. 469 cod. proc. pen., che subordina l'emanazione della decisione alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. L'art. 162-ter cod. pen. prevede che la condotta riparatona deve intervenire prima dell'inizio del dibattimento, il che si è senz'altro verificato nella fattispecie in esame a fronte dell'invio del vaglia dell'importo di euro 300,00 da parte dell'imputato alla persona offesa anteriormente all'apertura del dibattimento medesimo. Se, dunque, immediatamente dopo la presentazione dell'offerta tempestiva, il giudice, ritenendola congrua, vuole dichiarare l'estinzione del reato, è tenuto a rispettare la procedura disciplinata dall'art. 469 cod. proc. pen., che è effettivamente condizionata, a pena di nullità, alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell'imputato (cfr. Sez. 2, n. 39252 del 22/06/2021, PG. c. Cannizzo, Rv. 282133 - 01). Occorre peraltro considerare che l'ordinanza dibattimentale di rigetto della richiesta di immediata declaratoria di estinzione del reato è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 29562 del 29/05/2018, Taurino, Rv. 273347 - 01). Ne deriva che in sede di gravame è ben possibile che il giudice investito dell'impugnazione dichiari, ove non condivida la valutazione di quello del grado precedente, l'estinzione del reato per congruità della condotta riparatoria ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen. Se, allora, il giudice d'appello ha tale potere, il collegio ritiene che ben possa il giudice di primo grado, a fronte della tempestiva presentazione dell'offerta, esaminarne la congruità non immediatamente bensì all'esito del dibattimento, per poterla vagliare più adeguatamente alla luce delle relative risultanze nonché del comportamento complessivo delle parti. Questa è la situazione che si è verificata nella fattispecie per cui è processo, nella quale il giudice, come si ritrae dalla motivazione della decisione impugnata, ha considerato anche la condotta della persona offesa, la quale non ha mai chiesto la restituzione dei beni sottratti, sottoposti a vincolo penale già prima della citazione a giudizio (pag. 3). Deve dunque affermarsi che, se la decisione di estinzione ex art. 162-ter cod. pen. è adottata dopo la piena esplicazione del contraddittorio nel corso del dibattimento, non deve essere seguita la procedura di cui all'art. 469 cod. proc. pen., poiché l'imputato ed il Pubblico Ministero, nelle loro conclusioni, possono evidenziare le ragioni ostative all'adozione della predetta pronuncia la cui adozione ben possono prefigurarsi a fronte della tempestiva presentazione, prima dell'apertura del dibattimento, dell'offerta riparatoria nonché degli esiti dell'istruttoria dibattimentale. 2.Deve essere pertanto rigettato il ricorso del Procuratore Generale. P.Q.M. Rigetta il ricorso del PG. Così deciso in Roma il 10 giugno 2024