CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 ottobre 2024
Cassazione n. 30195/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5241/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2015 [OSCURATO:PERSONA],ora [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4104/2019,depositata i l 14/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4104/2019, con la quale la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’impugnazione per nullità da essa fatta valere contro il lodo arbitrale che l’aveva condannata a pagare euro 1.150.000 in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Con atto del 5 settembre 2024 la ricorrente - premesso che con sentenza n. 67/2021 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] e che il 31 dicembre 2021 la società [OSCURATO:SOCIETA] ha terminato le proprie attività liquidatorie e [OSCURATO:SOCIETA]. è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale riconducibili alla società controricorrente e si è costituita nel presente giudizio - ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso e ha rinunciato al medesimo, chiedendo a questa Corte di pronunciare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese; [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta, nel medesimo atto ha dichiarato di non avere interesse a coltivare il controricorso e di accettare la rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese del giudizio. La rinuncia è conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. Non vi è pronuncia sulle spese, avendo [OSCURATO:SOCIETA]. aderito alla rinuncia. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale