CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 27070/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6995 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49B64 I819C) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67C15 COO4V) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50811 A225I) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69L23 D761Q) -controricorrente- nonché AGOSTINI Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48128 G224I) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Mila- no n. 3443/2018, pubblicata in data 17 luglio 2018; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 6 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un decreto ingiuntivo imme- diatamente esecutivo, ha pignorato il credito del suo debitore [OSCURATO:PERSONA], derivante da un contratto di cessione di partecipazioni sociali, nei confronti del coniuge dello stesso, Ric. n. 6995/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 4 [OSCURATO:PERSONA]. Non essendo stata resa da quest'ultima dichia- razione di quantità, ha promosso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (secondo la disciplina vigente nel 2010). La domanda è stata accolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Tomasin, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso lo [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altro intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 17 luglio 2018. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell'anno 2010. Es- sendo quindi applicabile l'art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis, in generale: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. Ric. n. 6995/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 4 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez. L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01; con specifico riguardo al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, cfr., tra le più recenti: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27611 del 03/12/2020; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25063 del 07/12/2016, Rv. 641932 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24047 del 12/11/2014, Rv. 633361 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1030 del 25/01/2012, Rv. 620567 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7345 del 26/03/2009, Rv. 607222 - 01). Detto termine scadeva dunque in data 17 gennaio 2019. Il ricorso risulta notificato in data 18 febbraio 2019 (la noti- ficazione ha avuto luogo, al creditore procedente [OSCURATO:PERSONA], a mezzo P.E.C. del 18 febbraio 2019 e, al debitore Agostini, a mezzo posta, con lettera raccomandata spedita dal difensore in pari data, ai sensi della legge n. 53 del 1994;). Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. Ciò esime la Corte dall'esame dei motivi posti a base dello stesso. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 6995/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi C 5.600,00, oltre C 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione, in data 6 maggio 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] !N CA