CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 07053/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14725/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MassaPietro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IzziMaria Pia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoVincenzo Mastrangelo-ricorrenti-controAgenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrenti e ricorrenti in via incidentale-nonché controAgenzia delle Entrate Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)- intimata -avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delMolise n. 411/2022 depositata il 21/12/2022.Numero registro generale 14725/2023Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 7053/2026Data pubblicazione 24/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate emetteva, in sostituzione di precedenti avvisioggetto di annullamento in ragione del previsto vincolo di solidarietà, distintiavvisi di liquidazione - per ognuna delle singole statuizioni contenute neldispositivo della sentenza sottoposta a registrazione - ai sensi degli artt. 37d.P.R. n. 131/1986 ed 8, Tariffa parte I, allegata, in sede di registrazionedella sentenza n. 543/2009 pronunziata dal Tribunale di Campobasso indata 23/09/2009 nel procedimento civile pendente tra il Ministero delleprivati, tra cui gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PietroMassa in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; NicolaPetrone e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; AmericoPalena, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LuigiIzzi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, con la quale il giudicecivile, rigettando le domande delle parti private e accogliendo quelle delladifesa erariale, dichiarava la demanialità marittima dei suoli occupati,condannando i privati al rilascio dei terreni occupati da ognuno eall’abbattimento delle costruzioni eseguite nonché al pagamento individualedi somme dovute a titolo di risarcimento per l’abusiva occupazione dei suoli.2. Con ricorso cumulativo i predetti soggetti impugnavano gli avvisi diliquidazione dell’imposta ed irrogazione sanzioni rispettivamente loronotificati, innanzi alla CTP di Campobasso che, dopo un articolato iterprocessuale, con la sentenza n. 587/01/2019, depositata il 2/12/2019,accoglieva i ricorsi.3. La CGT-2 del Molise, con sentenza n. 411/02/2022, depositata il21/12/2022, accoglieva l’appello dell’Ufficio, dichiarando la legittimità degliavvisi impugnati, ad esclusione della posizione del contribuente LaurentinoDi Lisa rispetto alla quale precisava che era stata fornita prova dell’avvenutoNumero registro generale 14725/2023Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 7053/2026Data pubblicazione 24/03/2026pagamento del dovuto e nulla l’Agenzia delle Entrate aveva controdedottoin merito, compensando le spese del doppio grado di giudizio.4. Avverso la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PietroMassa in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; NicolaPetrone e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; AmericoPalena, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LuigiIzzi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso percassazione sulla base di due motivi.5. L’ufficio ha resistito con controricorso e ricorso incidentale6. I contribuenti hanno depositato memoria conclusiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione del dispostodi cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/92, illegittima omessa sospensione delprocedimento di appello per pregiudizialità prevista ed imposta dal dispostodi cui all’art. 295 c.p.c. e dall’art. 39, d.lgs. n. 546/92. Hanno osservato chenel giudizio di appello tributario era stata formulata istanza di sospensionedel giudizio per l’evidente pregiudizialità delle controversie allora pendentiinnanzi alla Corte di Cassazione con ricorso promosso dai contribuenti (R.G.n. 12950/21, risolto con la cassazione delle sentenze di merito) e di quellopromosso dal Comune di Termoli dinanzi il TAR Molise ed iscritto nel R.G.n. 292/2022, richiesta di sospensione basata pure sulla circostanza che laprovvisoria esecuzione della sentenza a base dell’emissione degli avvisi diliquidazione impugnati era stata sospesa mediante ordinanza della Corte diAppello del 23 marzo 2010.2. Con il secondo motivo hanno lamentato, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 37 d.P.R.n. 131/1986, insussistenza dei presupposti di imposizione fiscale permancanza del titolo sotto diversi profili, illegittimità di ogni pretesaimpositiva derivata da un titolo (la sentenza n. 543/09) annullata, illegittimaNumero registro generale 14725/2023Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 7053/2026Data pubblicazione 24/03/2026costituzione dell’ipotesi di c.d. solve et repete, violazione e falsaapplicazione dell’art. 53 Cost).Hanno osservato che con la sentenza n. 5310/2023, pubblicata il 21febbraio 2023, la Corte di Cassazione aveva annullato le decisioni assuntedal Tribunale Civile di Campobasso (n. 543/09) e della Corte d’Appello diCampobasso (n. 21/20) e, dunque, tutti i titoli posti a sostegno della pretesaimpositiva de qua sicché l’imposta di registro relativa ad una sentenza (opiù sentenze) non poteva più essere legittimamente vantata dall’Agenziadelle Entrate in quanto il venir meno della sentenza aveva finito pertravolgere anche la pretesa tributaria, con conseguente illegittimitàdell’avviso di liquidazione dell’imposta.3. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione di profili di connessionefra i medesimi, sono da ritenere privi di fondamento.3.1 Va osservato che l’art. 37 – “Atti dell’autorità giudiziaria” di cui al d.P.R.26 aprile 1986, n. 131, così recita: “1. Gli atti dell’autorità giudiziaria inmateria di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio,i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodiarbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere,sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione sianostati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso inbase a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata ingiudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto ditransazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato. 2. Ilcontribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77all'ufficio che ha riscosso l'imposta”.3.2. Orbene deve considerarsi che la giurisprudenza di questa Corte è statacostante e conforme nel ritenere che il presupposto impositivo dellatassazione di registro degli atti giudiziari si perfeziona, ai sensi del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131, art. 37 richiamato, con l'esistenza di un titologiudiziale soggetto a registrazione (Cass., 1 luglio 2020, n. 13372; Cass.,Numero registro generale 14725/2023Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 7053/2026Data pubblicazione 24/03/202626 novembre 2019, n. 30826), al detto fine rilevando, dunque, la meraesistenza del titolo giudiziale e non anche la sua efficacia esecutiva ovveroil suo passaggio in giudicato (Cass., 21 maggio 2018, n. 12480; Cass., 16maggio 2018, n. 12023).Peraltro la Corte di Cassazione ha, altresì, da tempo rimarcato il rilievo, aifini dell'imposizione di registro, degli effetti giuridici potenziali dell'atto(Cass., 13 novembre 1987, n. 8345; Cass., 28 gennaio 1986, n. 551) e lostesso Giudice delle leggi ha avuto modo di escludere la violazione dell'art.53 Cost. con riferimento alla tassazione delle sentenze suscettibili di essereriformate (Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 198; Corte Cost., 29 dicembre1972, n. 200).3.3. Ne discende che l’atto impositivo è stato legittimamente emesso(apparendo manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale sollevata alla luce dei citati precedenti della C. Cost.), a nullarilevando le successive vicende processuali relative al titolo fondante laregistrazione e di cui i ricorrenti hanno fatto anche cenno nella memoriaconclusiva, non essendo ravvisabile alcuno dei vizi dedotti.3.4. Le superiori premesse rendono, per altro verso, evidente che nessunasospensione andava obbligatoriamente disposta in fase di merito. Del restola sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., èapplicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davantia giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto dipregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabilepresupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamentodell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possaastrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati. (Cass. Sez. 5,31/01/2024, n. 2942, Rv. 670254 - 01), ipotesi che certamente non ricorrenella fattispecie in esame.4. Osserva, quindi, il Collegio che il ricorso incidentale - con cui l’ufficio hadedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsaNumero registro generale 14725/2023Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 7053/2026Data pubblicazione 24/03/2026applicazione dell’art. 37 e dell’art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte I,d.P.R. n. 131 del 1986 relativamente al capo della sentenza ove la CGT-2aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio con riguardo alla posizione delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] – è da ritenere inammissibile in quantotardivamente proposto: lo stesso risulta depositato in data 26/6/2024, oltreil termine di cui all’art. 370, primo comma, c.p.c. a fronte della notifica delricorso per cassazione in data 21/06/2023.5. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato mentre vadichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale.5.1. In ragione della reciproca soccombenza le spese processuali possonoessere compensate.Numero registro generale 14725/2023Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 7053/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IMPOSTA DIGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteREGISTROAngelo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMargherita [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14725/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MassaPietro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IzziMaria Pia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoVincenzo Mastrangelo-ricorrenti-controAgenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrenti e ricorrenti in via incidentale-nonché controAgenzia delle Entrate Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)- intimata -avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delMolise n. 411/2022 depositata il 21/12/2022.Numero registro generale 14725/2023Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 7053/2026Data pubblicazione 24/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate emetteva, in sostituzione di precedenti avvisioggetto di annullamento in ragione del previsto vincolo di solidarietà, distintiavvisi di liquidazione - per ognuna delle singole statuizioni contenute neldispositivo della sentenza sottoposta a registrazione - ai sensi degli artt. 37d.P.R. n. 131/1986 ed 8, Tariffa parte I, allegata, in sede di registrazionedella sentenza n. 543/2009 pronunziata dal Tribunale di Campobasso indata 23/09/2009 nel procedimento civile pendente tra il Ministero delleprivati, tra cui gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PietroMassa in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; NicolaPetrone e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; AmericoPalena, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LuigiIzzi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, con la quale il giudicecivile, rigettando le domande delle parti private e accogliendo quelle delladifesa erariale, dichiarava la demanialità marittima dei suoli occupati,condannando i privati al rilascio dei terreni occupati da ognuno eall’abbattimento delle costruzioni eseguite nonché al pagamento individualedi somme dovute a titolo di risarcimento per l’abusiva occupazione dei suoli.2. Con ricorso cumulativo i predetti soggetti impugnavano gli avvisi diliquidazione dell’imposta ed irrogazione sanzioni rispettivamente loronotificati, innanzi alla CTP di Campobasso che, dopo un articolato iterprocessuale, con la sentenza n. 587/01/2019, depositata il 2/12/2019,accoglieva i ricorsi.3. La CGT-2 del Molise, con sentenza n. 411/02/2022, depositata il21/12/2022, accoglieva l’appello dell’Ufficio, dichiarando la legittimità degliavvisi impugnati, ad esclusione della posizione del contribuente LaurentinoDi Lisa rispetto alla quale precisava che era stata fornita prova dell’avvenutoNumero registro generale 14725/2023Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 7053/2026Data pubblicazione 24/03/2026pagamento del dovuto e nulla l’Agenzia delle Entrate aveva controdedottoin merito, compensando le spese del doppio grado di giudizio.4. Avverso la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PietroMassa in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; NicolaPetrone e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; AmericoPalena, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LuigiIzzi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso percassazione sulla base di due motivi.5. L’ufficio ha resistito con controricorso e ricorso incidentale6. I contribuenti hanno depositato memoria conclusiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione del dispostodi cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/92, illegittima omessa sospensione delprocedimento di appello per pregiudizialità prevista ed imposta dal dispostodi cui all’art. 295 c.p.c. e dall’art. 39, d.lgs. n. 546/92. Hanno osservato chenel giudizio di appello tributario era stata formulata istanza di sospensionedel giudizio per l’evidente pregiudizialità delle controversie allora pendentiinnanzi alla Corte di Cassazione con ricorso promosso dai contribuenti (R.G.n. 12950/21, risolto con la cassazione delle sentenze di merito) e di quellopromosso dal Comune di Termoli dinanzi il TAR Molise ed iscritto nel R.G.n. 292/2022, richiesta di sospensione basata pure sulla circostanza che laprovvisoria esecuzione della sentenza a base dell’emissione degli avvisi diliquidazione impugnati era stata sospesa mediante ordinanza della Corte diAppello del 23 marzo 2010.2. Con il secondo motivo hanno lamentato, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 37 d.P.R.n. 131/1986, insussistenza dei presupposti di imposizione fiscale permancanza del titolo sotto diversi profili, illegittimità di ogni pretesaimpositiva derivata da un titolo (la sentenza n. 543/09) annullata, illegittimaNumero registro generale 14725/2023Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 7053/2026Data pubblicazione 24/03/2026costituzione dell’ipotesi di c.d. solve et repete, violazione e falsaapplicazione dell’art. 53 Cost).Hanno osservato che con la sentenza n. 5310/2023, pubblicata il 21febbraio 2023, la Corte di Cassazione aveva annullato le decisioni assuntedal Tribunale Civile di Campobasso (n. 543/09) e della Corte d’Appello diCampobasso (n. 21/20) e, dunque, tutti i titoli posti a sostegno della pretesaimpositiva de qua sicché l’imposta di registro relativa ad una sentenza (opiù sentenze) non poteva più essere legittimamente vantata dall’Agenziadelle Entrate in quanto il venir meno della sentenza aveva finito pertravolgere anche la pretesa tributaria, con conseguente illegittimitàdell’avviso di liquidazione dell’imposta.3. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione di profili di connessionefra i medesimi, sono da ritenere privi di fondamento.3.1 Va osservato che l’art. 37 – “Atti dell’autorità giudiziaria” di cui al d.P.R.26 aprile 1986, n. 131, così recita: “1. Gli atti dell’autorità giudiziaria inmateria di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio,i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodiarbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere,sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione sianostati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso inbase a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata ingiudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto ditransazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato. 2. Ilcontribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77all'ufficio che ha riscosso l'imposta”.3.2. Orbene deve considerarsi che la giurisprudenza di questa Corte è statacostante e conforme nel ritenere che il presupposto impositivo dellatassazione di registro degli atti giudiziari si perfeziona, ai sensi del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131, art. 37 richiamato, con l'esistenza di un titologiudiziale soggetto a registrazione (Cass., 1 luglio 2020, n. 13372; Cass.,Numero registro generale 14725/2023Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 7053/2026Data pubblicazione 24/03/202626 novembre 2019, n. 30826), al detto fine rilevando, dunque, la meraesistenza del titolo giudiziale e non anche la sua efficacia esecutiva ovveroil suo passaggio in giudicato (Cass., 21 maggio 2018, n. 12480; Cass., 16maggio 2018, n. 12023).Peraltro la Corte di Cassazione ha, altresì, da tempo rimarcato il rilievo, aifini dell'imposizione di registro, degli effetti giuridici potenziali dell'atto(Cass., 13 novembre 1987, n. 8345; Cass., 28 gennaio 1986, n. 551) e lostesso Giudice delle leggi ha avuto modo di escludere la violazione dell'art.53 Cost. con riferimento alla tassazione delle sentenze suscettibili di essereriformate (Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 198; Corte Cost., 29 dicembre1972, n. 200).3.3. Ne discende che l’atto impositivo è stato legittimamente emesso(apparendo manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale sollevata alla luce dei citati precedenti della C. Cost.), a nullarilevando le successive vicende processuali relative al titolo fondante laregistrazione e di cui i ricorrenti hanno fatto anche cenno nella memoriaconclusiva, non essendo ravvisabile alcuno dei vizi dedotti.3.4. Le superiori premesse rendono, per altro verso, evidente che nessunasospensione andava obbligatoriamente disposta in fase di merito. Del restola sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., èapplicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davantia giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto dipregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabilepresupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamentodell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possaastrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati. (Cass. Sez. 5,31/01/2024, n. 2942, Rv. 670254 - 01), ipotesi che certamente non ricorrenella fattispecie in esame.4. Osserva, quindi, il Collegio che il ricorso incidentale - con cui l’ufficio hadedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsaNumero registro generale 14725/2023Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 7053/2026Data pubblicazione 24/03/2026applicazione dell’art. 37 e dell’art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte I,d.P.R. n. 131 del 1986 relativamente al capo della sentenza ove la CGT-2aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio con riguardo alla posizione delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] – è da ritenere inammissibile in quantotardivamente proposto: lo stesso risulta depositato in data 26/6/2024, oltreil termine di cui all’art. 370, primo comma, c.p.c. a fronte della notifica delricorso per cassazione in data 21/06/2023.5. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato mentre vadichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale.5.1. In ragione della reciproca soccombenza le spese processuali possonoessere compensate. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorsoincidentale; dichiara compensate le spese processuali; visto l'art. 13,comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto .Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorsoincidentale; dichiara compensate le spese processuali; visto l'art. 13,comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto .Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]