Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1991
ECLI:EU:C:1991:217
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CJ0167_IT
[OSCURATO:PERSONA] causa C-167/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], viceconsigliere presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, riservando ai possessori del certificato di farmacista ospedaliero le attività dei farmacisti titolari nonché quelle di tutti i farmacisti addetti al laboratorio farmaceutico di un ospedale o al deposito di medicine, contrariamente all' art. 1 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/432/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253, pag. 34), e non avendo comunicato o non avendo adottato entro il 1º ottobre 1987, salvo per le disposizioni contenute negli artt. 15 e 17, i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE (GU L 253, pag. 37), concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico, modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/584/CEE, in conseguenza dell' adesione della Grecia e del Portogallo (GU L 373, pag. 42), il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. [OSCURATO:PERSONA] e G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
(motivazione non riportata)
dichiara e statuisce:
[OSCURATO:PERSONA]
1) a) Riservando al possesso del certificato di farmacista ospedaliero rilasciato da un' università riconosciuta dallo Stato l' attività di farmacista titolare nonché quella di farmacista addetto al laboratorio farmaceutico di un ospedale o al deposito di medicinali, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell' art. 1 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/432/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico ed in forza del Trattato CEE,
b) omettendo di adottare nei termini prescritti le disposizioni necessarie a garantire l' attuazione delle direttive del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE, e 20 dicembre 1985, 85/584/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.
2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.