Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01105/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili o, in subordine, rigettarsi i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 20 giugno 2019 dalla Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato, per quanto di specifico interesse in questa sede, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. , 614, 610 e 615-ter cod. pen. e la sola Rinaldi per la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen.

Gli addebiti erano stati elevati nei confronti degli imputati per quanto commesso in occasione della loro partecipazione, il 24 agosto 2012, ad un'azione di protesta del [OSCURATO:PERSONA] contro la costruzione della linea dell'alta velocità in Val di Susa, protesta attuata accedendo agli uffici dello studio di architettura riferibile alle società "Geostudio servizi s.r.l." e "[OSCURATO:SOCIETA]." , che avevano presentato la propria offerta per la gara d'appalto di alcune opere accessorie di ripristino e recupero ambientale in un'area del cantiere della linea dell'alta velocità Torino-Lione.

Secondo i Giudici di merito, l'iniziativa di protesta era stata deliberata nel corso di un'assemblea tenutasi la mattina del 24 agosto 2012 presso il campeggio del [OSCURATO:PERSONA] ed era stata pubblicizzata, tra gli aderenti al movimento, attraverso i canali di comunicazione di quest'ultimo.

Concentrando l'attenzione sulle sole statuizioni che riguardano gli odierni ricorrenti, la riforma in appello è consistita: - nell'assoluzione di tutti gli imputati suddetti dall'addebito ex art. 615-ter cod. pen. perché il fatto non sussiste, - nel proscioglimento per prescrizione quanto alla contravvenzione di cui all'art.703 cod. pen. ascritta alla Rinaldi; - nella concessione a tutti gli imputati delle circostanze attenuanti generiche, - nella rideterminazione in mitius del trattamento sanzionatorio.

2. Contro la sentenza anzidetta hanno proposto ricorso per cassazione - tutti gli imputati sopra indicati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi.

3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione dell'art. 614 cod. pen. e mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

Una volta che la Corte di appello aveva escluso che l'accesso presso la sede della "Geostudio" fosse stato frutto di un'organizzazione preordinata (assolvendo, di conseguenza, coloro, tra gli originari imputati, che non vi entrarono), avrebbe anche dovuto escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo del reato in capo a chi nello studio, invece, entrò.

In particolare, la Corte di merito avrebbe dovuto chiedersi se la Soldati fosse a conoscenza che, per entrare nella sede della Geostudio s.r.I., era stato usato uno stratagemma e che l'ingresso e/o la permanenza in loco fossero avvenuti invito domino.

3.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la natura di privata dimora dello studio, tema su cui vi sarebbe un vuoto argomentativo.

3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione dell'art. 610 cod. pen. e mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

In primo luogo opina la ricorrente — il reato di violenza privata sarebbe assorbito in quello di violazione di domicilio laddove riferito alla condotta di costringimento della persona offesa a tollerare la presenza dell'imputata sul posto.

Quanto ad altre forme di violenza, la Soldati richiamò un ragazzo che si stava appropriando di un progetto, il che evidenzia che ella non avesse altro scopo che quello di interloquire con i lavoratori della società al fine di illustrare le ragioni del movimento no tav.

Le altre condotte descritte nell'imputazione conclude la ricorrente furono attuate in maniera estemporanea e secondo la volontà dei singoli.

4. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] constano di un atto unico, suddiviso in tre motivi.

4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione dell'art. 610 cod. pen. e mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

Sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe dovuto interrogarsi sulle singole condotte tenute dagli imputati (approfondendone la natura minatoria), sull'incidenza rispetto alla fattispecie concorsuale e sul grado di consapevolezza e di volontà di ciascuno rispetto alle altrui condotte.

4.2. Il secondo motivo di ricorso investe mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen., che accede al reato di cui all'art. 614 cod. pen. 4.3.

Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge in ordine al reato di cui all'art. 614 cod. pen., perché il capo di imputazione vede la contestazione di entrambe le forme di cui all'art. 614, quella del primo e quella del secondo comma della disposizione in parola, che non possono invece concorrere.5.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi i ricorsi.

Le argomentazioni contenute nei ricorsi scrive il Procuratore generale non appaiono pertinenti rispetto alle rationes decidendi ed alle questioni di fatto esaminate nella sentenza impugnata, né peraltro si mostrano conformi al dettato normativo, così come elaborato dalla giurisprudenza maggioritaria in tema di reati di violazione di domicilio e violenza privata.

Le doglianze concernenti la non riconducibilità delle condotte alle fattispecie di reato e all'aggravante di cui in sentenza, nonché sulla mancanza dell'elemento soggettivo, si connotano, viceversa, per genericità dei motivi.

6. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire conclusioni scritte, in cui ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, contestando le argomentazioni del Procuratore generale.

Quanto al reato di cui al capo b), il difensore rileva la mancanza di un'analisi della condotta individuale tenuta da ciascun imputato e del contribuito causale da questi fornito nonché del coefficiente psicologico che l'ha animato e del rapporto di strumentalità che deve sussistere tra la condotta degli imputati e l'evento ulteriore, vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare o omettere qualcosa.

La memoria ribadisce, inoltre, la denunzia del difetto motivazionale a proposito della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. ed il vizio della sentenza impugnata quanto al reato di violazione di domicilio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso che concerne il reato di cui all'art. 614 cod. pen. è generico e congetturale.

Dalla lettura congiunta della sentenza di primo grado e di quella di appello, infatti, emerge come la Soldati fece ingresso all'interno degli uffici della Geostudio insieme agli altri imputati per porre in essere l'azione di protesta, in un contesto in cui era evidente — dato l'atteggiamento dei dipendenti, poi dei titolari dello studio e, infine, delle forze dell'ordine che tentarono di dissuaderli, nonché dell'evidente invasione degli spazi lavorativi dei dipendenti che si trattava di un ingresso che era avvenuto invito domino.

Le argomentazioni del ricorso riproducono in parte quelle dell'atto di appello, che erano aspecifiche rispetto all'approfondito costrutto della decisione di prime cure, che aveva ricostruito la partecipazione della Soldati, anche quale soggetto di riferimento rispetto agli altri, all'azione di protesta, nonché il contesto complessivo in cui detta azione si inseriva, che era certamente quello di un gruppo di persone che, senza l'autorizzazione dell'avente diritto, era entrato in un immobile sede di attività lavorativa, in spregio alla volontà del titolare dello ius excludendi alios.

1.2. Il secondo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la natura di privata dimora dello studio — è inammissibile siccome inedito in quanto non posto dinanzi alla Corte di merito con l'atto di appello.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Né può valere a superare la preclusione determinatasi la confluenza del tema in quello della qualificazione giuridica del fatto, dal momento che la questione della riconducibilità di uno studio professionale a luogo di privata dimora, sulla scorta della decisione delle Sezioni Unite n. 31345 del 2017 (ric.

D'Amico, Rv. 270076), passa attraverso un accertamento in fatto sulle caratteristiche del sito che la parte avrebbe dovuto sollecitare al Giudice di merito.

Altrimenti detto, se è vero che la Corte di cassazione è sempre Giudice della qualificazione giuridica del fatto ex art. 609 cod. proc. pen., anche a prescindere da una sollecitazione di parte, tale potestà di intervento officioso trova un limite laddove la diversa qualificazione passi attraverso una differente ricostruzione in fatto che non emerge dalle sentenze di merito (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013 , dep. 2014, Torrisi, Rv. 258262; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Ross, Rv. 259730).

1.3. Il terzo motivo di ricorso — che riguarda la partecipazione concorsuale dell'imputata alla violenza privata — è inammissibile siccome versato in fatto, dal momento che ignora, come già aveva fatto l'appello, che la sua partecipazione concorsuale all'azione, come quella degli altri soggetti che fecero ingresso negli uffici della Geostudio e Geovaldisusa, era tesa a perseguire e conseguì effettivamente l'intento di paralizzare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti dello studio; ciò effettivamente avvenne per il tempo in cui i manifestanti entrarono e, con modalità varie più o meno intrusive (dalla semplice permanenza, all'accensione di fumogeni, al rendere inservibili alcuni cassetti o accessori da scrivania con del liquido vischioso e maleodorante), impedirono al personale dello studio di attendere alle ordinarie occupazioni lavorative.

Che la Soldati come postulato nel ricorso — possa aver avuto un atteggiamento più composto rispetto all'aggressività manifestata da altri manifestanti più giovani, non scrimina la sua condotta come partecipe all'attività indebita, cui ella non si sottrasse, non manifestando, rispetto ad essa, segnali tangibili di dissociazione, peraltro neanche paventati nell'impugnativa.

Per concludere, il Collegio osserva, altresì, che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

2. I ricorsi presentati — con atto unico — nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

2.1. Il primo motivo di ricorso che deduce erronea applicazione dell'art.610 cod. pen. e mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione — oltre che essere caratterizzato anch'esso dalla denunzia congiunta di tutti i vizi di motivazione (cfr. supra § 1.3.), è formulato in termini del tutto generici, senza confrontarsi con il costrutto che si ricava della sentenza impugnata e dalla sentenza di primo grado richiamata dalla prima.

A questo proposito il Collegio ricorda che le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette insieme (Sez. 3, n. 44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615) allorché i giudici di secondo grado come nel caso di specie abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

Di contro il ricorso è denso di proposizioni teoriche circa la sussistenza del reato e la necessità di delineazione del ruolo concorsale di ciascuno, che tralasciano la concreta ricostruzione dei fatti ed il dato fondamentale che se ne ricava, vale a dire che si trattò di un'azione corale attuata dai ricorrenti con la reciproca consapevolezza e volontà di parteciparvi e di porre in essere, proprio grazie alle modalità massive di introduzione nello studio, quella decisa turbativa in cui si è sostanziata la violenza privata.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza di motivazione circa il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2), cod. pen. contestata rispetto alla violazione di domicilio.

Ebbene, effettivamente la Corte di appello non ha affrontato questo tema, pretermettendo l'argomento di censura che si legge a pag. 20 dell'appello degli imputati.

Tuttavia, deve ritenersi che la mancanza di una risposta della Corte di merito non conduca all'annullamento della sentenza, trattandosi di motivo di appello manifestamente infondato, rispetto al quale i ricorrenti sono privi di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).

L'appello, infatti, scorgeva nella comune finalità "dimostrativa" delle due condotte lo scopo unico di entrambi i reati, confondendo i motivi a delinquere che facevano da sfondo all'azione dei prevenuti con la strumentalità dell'un reato rispetto alla commissione dell'altro, vale a dire della violazione di domicilio rispetto alla paralisi dell'attività degli impiegati dello studio professionale rilevante ex art. 610 cod. pen., cui si era potuti giungere solo attraverso l'ingresso abusivo nello stabile.

2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge in ordine al reato di violazione di domicilio, perché il capo di imputazione vede la contestazione di entrambe le forme di cui all'art. 614 cod. pen., quella del primo e quella del secondo comma della disposizione in parola, che non possono invece concorrere.

Ebbene, detto argomento di censura è manifestamente infondato, giacché fa riferimento all'imputazione del pubblico ministero, trascurando che la sentenza di primo grado aveva ritenuto l'ipotesi del primo comma per chi entrò nello studio quindi degli odierni ricorrenti — e l'ipotesi del secondo comma per chi restò fuori vale a dire gli imputati assolti.

Peraltro la doglianza è altresì inammissibile anche perché i ricorrenti non spiegano l'interesse a coltivarla, considerato che il reato è stato considerato unico anche sotto il profilo sanzionatorio.

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili o, in subordine, rigettarsi i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 20 giugno 2019 dalla Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato, per quanto di specifico interesse in questa sede, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. , 614, 610 e 615-ter cod. pen. e la sola Rinaldi per la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. Gli addebiti erano stati elevati nei confronti degli imputati per quanto commesso in occasione della loro partecipazione, il 24 agosto 2012, ad un'azione di protesta del [OSCURATO:PERSONA] contro la costruzione della linea dell'alta velocità in Val di Susa, protesta attuata accedendo agli uffici dello studio di architettura riferibile alle società "Geostudio servizi s.r.l." e "[OSCURATO:SOCIETA]." , che avevano presentato la propria offerta per la gara d'appalto di alcune opere accessorie di ripristino e recupero ambientale in un'area del cantiere della linea dell'alta velocità Torino-Lione. Secondo i Giudici di merito, l'iniziativa di protesta era stata deliberata nel corso di un'assemblea tenutasi la mattina del 24 agosto 2012 presso il campeggio del [OSCURATO:PERSONA] ed era stata pubblicizzata, tra gli aderenti al movimento, attraverso i canali di comunicazione di quest'ultimo. Concentrando l'attenzione sulle sole statuizioni che riguardano gli odierni ricorrenti, la riforma in appello è consistita: - nell'assoluzione di tutti gli imputati suddetti dall'addebito ex art. 615-ter cod. pen. perché il fatto non sussiste, - nel proscioglimento per prescrizione quanto alla contravvenzione di cui all'art.703 cod. pen. ascritta alla Rinaldi; - nella concessione a tutti gli imputati delle circostanze attenuanti generiche, - nella rideterminazione in mitius del trattamento sanzionatorio. 2. Contro la sentenza anzidetta hanno proposto ricorso per cassazione - tutti gli imputati sopra indicati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi. 3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione dell'art. 614 cod. pen. e mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Una volta che la Corte di appello aveva escluso che l'accesso presso la sede della "Geostudio" fosse stato frutto di un'organizzazione preordinata (assolvendo, di conseguenza, coloro, tra gli originari imputati, che non vi entrarono), avrebbe anche dovuto escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo del reato in capo a chi nello studio, invece, entrò. In particolare, la Corte di merito avrebbe dovuto chiedersi se la Soldati fosse a conoscenza che, per entrare nella sede della Geostudio s.r.I., era stato usato uno stratagemma e che l'ingresso e/o la permanenza in loco fossero avvenuti invito domino. 3.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la natura di privata dimora dello studio, tema su cui vi sarebbe un vuoto argomentativo. 3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione dell'art. 610 cod. pen. e mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. In primo luogo opina la ricorrente — il reato di violenza privata sarebbe assorbito in quello di violazione di domicilio laddove riferito alla condotta di costringimento della persona offesa a tollerare la presenza dell'imputata sul posto. Quanto ad altre forme di violenza, la Soldati richiamò un ragazzo che si stava appropriando di un progetto, il che evidenzia che ella non avesse altro scopo che quello di interloquire con i lavoratori della società al fine di illustrare le ragioni del movimento no tav. Le altre condotte descritte nell'imputazione conclude la ricorrente furono attuate in maniera estemporanea e secondo la volontà dei singoli. 4. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] constano di un atto unico, suddiviso in tre motivi. 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione dell'art. 610 cod. pen. e mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe dovuto interrogarsi sulle singole condotte tenute dagli imputati (approfondendone la natura minatoria), sull'incidenza rispetto alla fattispecie concorsuale e sul grado di consapevolezza e di volontà di ciascuno rispetto alle altrui condotte. 4.2. Il secondo motivo di ricorso investe mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen., che accede al reato di cui all'art. 614 cod. pen. 4.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge in ordine al reato di cui all'art. 614 cod. pen., perché il capo di imputazione vede la contestazione di entrambe le forme di cui all'art. 614, quella del primo e quella del secondo comma della disposizione in parola, che non possono invece concorrere.5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi i ricorsi. Le argomentazioni contenute nei ricorsi scrive il Procuratore generale non appaiono pertinenti rispetto alle rationes decidendi ed alle questioni di fatto esaminate nella sentenza impugnata, né peraltro si mostrano conformi al dettato normativo, così come elaborato dalla giurisprudenza maggioritaria in tema di reati di violazione di domicilio e violenza privata. Le doglianze concernenti la non riconducibilità delle condotte alle fattispecie di reato e all'aggravante di cui in sentenza, nonché sulla mancanza dell'elemento soggettivo, si connotano, viceversa, per genericità dei motivi. 6. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire conclusioni scritte, in cui ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, contestando le argomentazioni del Procuratore generale. Quanto al reato di cui al capo b), il difensore rileva la mancanza di un'analisi della condotta individuale tenuta da ciascun imputato e del contribuito causale da questi fornito nonché del coefficiente psicologico che l'ha animato e del rapporto di strumentalità che deve sussistere tra la condotta degli imputati e l'evento ulteriore, vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare o omettere qualcosa. La memoria ribadisce, inoltre, la denunzia del difetto motivazionale a proposito della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. ed il vizio della sentenza impugnata quanto al reato di violazione di domicilio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso che concerne il reato di cui all'art. 614 cod. pen. è generico e congetturale. Dalla lettura congiunta della sentenza di primo grado e di quella di appello, infatti, emerge come la Soldati fece ingresso all'interno degli uffici della Geostudio insieme agli altri imputati per porre in essere l'azione di protesta, in un contesto in cui era evidente — dato l'atteggiamento dei dipendenti, poi dei titolari dello studio e, infine, delle forze dell'ordine che tentarono di dissuaderli, nonché dell'evidente invasione degli spazi lavorativi dei dipendenti che si trattava di un ingresso che era avvenuto invito domino. Le argomentazioni del ricorso riproducono in parte quelle dell'atto di appello, che erano aspecifiche rispetto all'approfondito costrutto della decisione di prime cure, che aveva ricostruito la partecipazione della Soldati, anche quale soggetto di riferimento rispetto agli altri, all'azione di protesta, nonché il contesto complessivo in cui detta azione si inseriva, che era certamente quello di un gruppo di persone che, senza l'autorizzazione dell'avente diritto, era entrato in un immobile sede di attività lavorativa, in spregio alla volontà del titolare dello ius excludendi alios. 1.2. Il secondo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la natura di privata dimora dello studio — è inammissibile siccome inedito in quanto non posto dinanzi alla Corte di merito con l'atto di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Né può valere a superare la preclusione determinatasi la confluenza del tema in quello della qualificazione giuridica del fatto, dal momento che la questione della riconducibilità di uno studio professionale a luogo di privata dimora, sulla scorta della decisione delle Sezioni Unite n. 31345 del 2017 (ric. D'Amico, Rv. 270076), passa attraverso un accertamento in fatto sulle caratteristiche del sito che la parte avrebbe dovuto sollecitare al Giudice di merito. Altrimenti detto, se è vero che la Corte di cassazione è sempre Giudice della qualificazione giuridica del fatto ex art. 609 cod. proc. pen., anche a prescindere da una sollecitazione di parte, tale potestà di intervento officioso trova un limite laddove la diversa qualificazione passi attraverso una differente ricostruzione in fatto che non emerge dalle sentenze di merito (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013 , dep. 2014, Torrisi, Rv. 258262; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Ross, Rv. 259730). 1.3. Il terzo motivo di ricorso — che riguarda la partecipazione concorsuale dell'imputata alla violenza privata — è inammissibile siccome versato in fatto, dal momento che ignora, come già aveva fatto l'appello, che la sua partecipazione concorsuale all'azione, come quella degli altri soggetti che fecero ingresso negli uffici della Geostudio e Geovaldisusa, era tesa a perseguire e conseguì effettivamente l'intento di paralizzare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti dello studio; ciò effettivamente avvenne per il tempo in cui i manifestanti entrarono e, con modalità varie più o meno intrusive (dalla semplice permanenza, all'accensione di fumogeni, al rendere inservibili alcuni cassetti o accessori da scrivania con del liquido vischioso e maleodorante), impedirono al personale dello studio di attendere alle ordinarie occupazioni lavorative. Che la Soldati come postulato nel ricorso — possa aver avuto un atteggiamento più composto rispetto all'aggressività manifestata da altri manifestanti più giovani, non scrimina la sua condotta come partecipe all'attività indebita, cui ella non si sottrasse, non manifestando, rispetto ad essa, segnali tangibili di dissociazione, peraltro neanche paventati nell'impugnativa. Per concludere, il Collegio osserva, altresì, che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2. I ricorsi presentati — con atto unico — nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 2.1. Il primo motivo di ricorso che deduce erronea applicazione dell'art.610 cod. pen. e mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione — oltre che essere caratterizzato anch'esso dalla denunzia congiunta di tutti i vizi di motivazione (cfr. supra § 1.3.), è formulato in termini del tutto generici, senza confrontarsi con il costrutto che si ricava della sentenza impugnata e dalla sentenza di primo grado richiamata dalla prima. A questo proposito il Collegio ricorda che le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette insieme (Sez. 3, n. 44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615) allorché i giudici di secondo grado come nel caso di specie abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Di contro il ricorso è denso di proposizioni teoriche circa la sussistenza del reato e la necessità di delineazione del ruolo concorsale di ciascuno, che tralasciano la concreta ricostruzione dei fatti ed il dato fondamentale che se ne ricava, vale a dire che si trattò di un'azione corale attuata dai ricorrenti con la reciproca consapevolezza e volontà di parteciparvi e di porre in essere, proprio grazie alle modalità massive di introduzione nello studio, quella decisa turbativa in cui si è sostanziata la violenza privata. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza di motivazione circa il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2), cod. pen. contestata rispetto alla violazione di domicilio. Ebbene, effettivamente la Corte di appello non ha affrontato questo tema, pretermettendo l'argomento di censura che si legge a pag. 20 dell'appello degli imputati. Tuttavia, deve ritenersi che la mancanza di una risposta della Corte di merito non conduca all'annullamento della sentenza, trattandosi di motivo di appello manifestamente infondato, rispetto al quale i ricorrenti sono privi di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). L'appello, infatti, scorgeva nella comune finalità "dimostrativa" delle due condotte lo scopo unico di entrambi i reati, confondendo i motivi a delinquere che facevano da sfondo all'azione dei prevenuti con la strumentalità dell'un reato rispetto alla commissione dell'altro, vale a dire della violazione di domicilio rispetto alla paralisi dell'attività degli impiegati dello studio professionale rilevante ex art. 610 cod. pen., cui si era potuti giungere solo attraverso l'ingresso abusivo nello stabile. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge in ordine al reato di violazione di domicilio, perché il capo di imputazione vede la contestazione di entrambe le forme di cui all'art. 614 cod. pen., quella del primo e quella del secondo comma della disposizione in parola, che non possono invece concorrere. Ebbene, detto argomento di censura è manifestamente infondato, giacché fa riferimento all'imputazione del pubblico ministero, trascurando che la sentenza di primo grado aveva ritenuto l'ipotesi del primo comma per chi entrò nello studio quindi degli odierni ricorrenti — e l'ipotesi del secondo comma per chi restò fuori vale a dire gli imputati assolti. Peraltro la doglianza è altresì inammissibile anche perché i ricorrenti non spiegano l'interesse a coltivarla, considerato che il reato è stato considerato unico anche sotto il profilo sanzionatorio. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
Sentenza Cassazione n. 01105/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris