CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03703/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 ottobre 2020 la Corte d'appello di Lecce ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 1 aprile 2019 del Tribunale di Lecce, con la quale la stessa era stata condanna alla pena, condizionalmente sospesa subordinatamente alla demolizione delle opere abusive entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, di sette mesi di reclusione e 500,00 euro di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001 (per avere realizzato, quale proprietaria e committente e in assenza di permesso di costruire, un immobile destinato a civile abitazione della superficie di 150 metri quadri e di 500 metri cubi di volume; in Nardò il 7 settembre 2015, capo A della rubrica) e di cui all'art. 349, commi 1 e 2, cod. pen. (per avere, quale custode del fabbricato abusivo di cui al capo A, violato i sigilli che allo stesso erano stati apposti il 24 agosto 2015, proseguendo i lavori edili; accertato in Nardò il 7 settembre 2015, capo B della rubrica). 2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. In primo luogo ha lamentato l'illogicità della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della propria responsabilità nella realizzazione dell'opera abusiva, certamente commissionata e realizzata dal proprio coniuge, che aveva commissionato e seguito i lavori in via esclusiva, con la conseguente erroneità della affermazione della compartecipazione della ricorrente alla realizzazione dell'opera abusiva, giacché essa aveva subito in maniera inerte le iniziative del marito, cosicché dal suo solo comportamento passivo non poteva essere ricavata la prova di una partecipazione morale al reato. Gli elementi sintomatici della partecipazione al reato, indicati dai giudici di merito nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e nella circostanza che la ricorrente abitava nell'immobile sottostante la costruzione abusiva e aveva quindi piena consapevolezza dell'avanzamento dei lavori, non potevano dirsi sufficienti a ritenere la ricorrente partecipe della realizzazione dell'opera abusiva, proprio alla luce di quanto dichiarato dalla figlia della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato che il padre non si curava della opinione degli altri familiari, come confermato anche dal teste Stapane, cosicché risultava erronea l'affermazione di responsabilità della ricorrente fondata solamente sulla sua veste di proprietaria. 2.2. In secondo luogo, ha denunciato l'errata applicazione degli artt. 83 d.l. n. 18 del 2020 e 157 cod. pen., con riferimento alla esclusione della estinzione per prescrizione della ipotesi contravvenzionale contestata alla ricorrente, considerando sospeso il relativo termine per 104 giorni, in quanto tale sospensione non era applicabile al processo a carico della ricorrente, che era stato fissato per la trattazione per il 22 giugno 2020, cosicché la sospensione del termine di prescrizione era di soli 8 giorni, e cioè dal 22 giugno 2020 al 30 giugno 2020, come stabilito dall'art. 83, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, e non 104, con la conseguenza che detto reato doveva ritenersi estinto per prescrizione in data 1 settembre 2020, anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado. 3. Con memoria del 5 novembre 2021 la ricorrente ha ribadito le doglianze di mancanza di motivazione e ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 165 cod. pen., in relazione alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, per non essere state indicate le ragioni di tale subordinazione (si richiama la sentenza n. 33414 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato solamente il secondo motivo di ricorso. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata l'illogicità manifesta della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità della ricorrente, che sarebbe stata fondata esclusivamente sulla sua veste di proprietaria del manufatto, in assenza di elementi dimostrativi della sua partecipazione alla realizzazione dell'opera abusiva, è inammissibile, non essendo volto a denunciare l'illogicità manifesta della motivazione, che ricorre quando nell'interpretazione degli elementi a loro disposizione i giudici di merito non abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali, senza fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369), bensì a conseguire una diversa, non consentita, lettura degli elementi di prova considerati dai giudici di merito. Questi hanno ribadito la partecipazione della ricorrente alla realizzazione dell'opera abusiva non solamente in considerazione della veste della ricorrente di proprietaria del fabbricato abusivo, realizzato in sopraelevazione su quello nel quale la stessa abitava, ma anche della sua veste di coniuge convivente di [OSCURATO:PERSONA], committente dei lavori e che ne seguiva costantemente l'andamento, e della possibilità per la ricorrente di seguirne regolarmente l'avanzamento: si tratta di considerazioni non manifestamente illogiche, fondate su una valutazione razionale e conforme alle regole della logica degli elementi disponibili e della situazione concreta, che la ricorrente ha censurato sul piano 3 et; della lettura degli elementi a carico, di cui ha proposto una non consentita lettura alternativa, con la conseguente inammissibilità del motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Il giudizio di appello, inizialmente fissato all'udienza del 22 giugno 2020 per la trattazione della impugnazione della Picciolo, è stato differito, a causa delle restrizioni dovute alla emergenza epidemiologica da COVID - 19, al 19 ottobre 2020. La Corte d'appello ha, però, escluso che a tale data fosse decorso il termine massimo di prescrizione di cinque anni applicabile alla contravvenzione di cui al capo a), decorrente dal 7 settembre 2015, considerando una sospensione di 104 giorni del relativo termine, ai sensi dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020. Al riguardo, però, le Sezioni Unite, con la sentenza Sanna (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 10/02/2021, Sanna, Rv. 280432), hanno chiarito che la sospensione del termine di prescrizione per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (in motivazione, le Sezioni Unite hanno escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia). Poiché nel caso in esame non era stata fissata alcuna udienza nel suddetto periodo compreso tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020, né risulta l'adozione di alcun provvedimento generale di riorganizzazione dei ruoli nel periodo successivo fino al 30 giugno 2020, che avrebbe consentito la sospensione del termine di prescrizione per la durata del differimento d'udienza (dal 22 giugno al 30 giugno 2020), non poteva essere computata alcuna sospensione, non avendo subito il processo alcuna stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione applicabile alla contravvenzione di cui al capo a) è decorso il 7 settembre 2020, anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, con la quale, quindi, avrebbe dovuto essere rilevata l'estinzione di detto reato per prescrizione. Ne consegue la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale reato in quanto estinto per prescrizione, con la conseguente eliminazione dell'ordine di demolizione delle opere abusive e l'assorbimento del motivo nuovo di ricorso, con il quale è stata lamentata, peraltro formulando una doglianza estranea ai motivi di ricorso, la subordinazione della sospensione della pena alla esecuzione della demolizione. 4 2u-eu 4. L'inammissibilità del primo motivo di ricorso comporta la definitività della affermazione di responsabilità in ordine al reato di violazione di sigilli di cui al capo b), non essendo per tale reato decorso il relativo termine di prescrizione, trattandosi di delitto, cosicché la relativa pena può essere rideterminata eliminando l'aumento di pena disposto per la continuazione con il reato di cui al capo a), pari a un mese di reclusione e 100,00 euro di multa, senza necessità di rinvio, come consentito dall'art. 620, comma 1), lett. i), cod. proc. pen., non occorrendo procedere a valutazioni di merito. In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l'esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa. Elimina l'ordine di demolizione e la subordinazione della sospensione