CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO -ritenuto che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 497-bis comma 2 c.p. perché trovato in possesso di documento falso valido per l'espatrio, che formava o istigava ignoti a formare nel suo interesse; -rilevato che, avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore, articolando quattro motivi, con i quali censura il provvedimento impugnato, per avere ritenuto integrata la fattispecie di reato di cui in contestazione, mancando di valorizzare che, nel caso di specie, non vi sia stato utilizzo del documento contraffatto da parte del ricorrente e dunque lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice; invero nella fattispecie è piuttosto ravvisabile, un'ipotesi di falso innocuo, tale da escludere la punibilità del ricorrente ai sensi dell'art. 49 comma 2 c.p. o, comunque,la meno grave ipotesi di reato riconducibile alla fattispecie di cui al comma primo dell'art. 497-bis c.p.; infine, lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; -ritenuto che il primo motivo proposto, nel prospettare nel caso ci specie l'ipotesi di falso grossolano o innocuo, è generico, in quanto meramente reiterativo di censure già formulate nei confronti della sentenza emessa in primo grado e di questioni, dunque, già valutate dalla Corte di Appello, che ha, nel confermare la sentenza appellata, adeguatamente argomentato in punto di diritto e congruamente motivato in punto di fatto, laddove ha rilevato che la falsità del documento venne accertata solo attraverso la luce ultravioletta (lampada di wood), con esclusione, dunque, della possibilità di configurare un falso innocuo o grossolano; -ritenuto che anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta la responsabilità del ricorrente per il reato di cui in contestazione, debbono considerarsi generici e, comunque, meramente reiterativi di censure già avanzate dalla difesa, già adeguatamente vagliate, laddove è stato dato atto delle ragioni della configurabilità del delitto di cui al secondo comma dell'art. 497 bis c.p. per la presenza della fotografia dell'imputato sulla carta di identità intestata a [OSCURATO:PERSONA]; -ritenuto che il quarto motivo di ricorso afferente, invece, al trattamento sanzionatorio, volto a contestare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico e, comunque, manifestamente infondato, non confrontandosi con la congrua motivazione della sentenza impugnata, che ha giustificato il diniego per le modalità del fatto ed i precedenti penali dell'imputato; peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737).- considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] .-FA-[OSCURATO:PERSONA] CANr-E.L