CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45536/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Fabio ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Lecce, in riforma di quelle del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per furto di energia elettrica, ha concesso al predetto il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi con i quali la parte ha tentato di veicolare doglianze in fatto, intese a ottenere una rilettura del compendio probatorio posto a fondamento della decisione impugnata, mediante l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 1 n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507, laddove la Corte ha chiarito come, anche dopo la novella di cui alla legge n. 46/2006, il vaglio di legittimità sia circoscritto al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito) e ciò sia con riferimento all'elemento materiale del reato, che avuto riguardo al dolo che ha sorretto l'azione delittuosa e gli elementi circostanziali del reato. 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ' A [OSCURATO:PERSONA], Ciampi „erd-/-3e3227 't)-1/nAP-t'-" I [OSCURATO:PERSONA]