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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 09435/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 15 aprile 2022, confermava la sentenza del tribunale di Bergamo del 4 febbraio 2022 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di ricettazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Voccia personalmente. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata circa l'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod.proc.pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017.

Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese \\( processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 27 gennaio 2023 I CONSIGLIEk--€,ST. na int IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] o Beltrani _)[OSCURATO:PERSONA] - ECONI2, SEZIONE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 15 aprile 2022, confermava la sentenza del tribunale di Bergamo del 4 febbraio 2022 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di ricettazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Voccia personalmente. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata circa l'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod.proc.pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese \\( processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 27 gennaio 2023 I CONSIGLIEk--€,ST. na int IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] o Beltrani _)[OSCURATO:PERSONA] - ECONI2, SEZIONE
Sentenza Cassazione n. 09435/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris