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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12968/2026

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DALENA;- ricorrente-controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;controricorrente-[OSCURATO:PERSONA];intimatoUFFICIO [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI;intimatoNumero registro generale 17319/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 12968/2026Data pubblicazione 06/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 803/2023 depositatail 15/03/2023, RG 278/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], docente di scuola dell’infanzia con rapporto di lavoro atempo indeterminato, è stata collocata a riposo a decorrere dal 1°settembre 2014, ma è stata poi richiamata in servizio con atto del 1°ottobre 2014, seguito da una comunicazione dell’Inps del 9 ottobre 2014,con cui veniva rigettata la sua domanda di pensionamento, nonché da unsuccessivo provvedimento dell’Ufficio scolastico provinciale, in cui venivarettificato il calcolo delle settimane utili alla sua collocazione inquiescenza.2. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso al Tribunale di Napoli, chiedendodi accertare la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da partedell’Amministrazione e di condannare la stessa al risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali subiti.Il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso e la Corte d’appello di Napoli,con sentenza n. 803/2023, pubblicata il 15 marzo 2023, ha respintol’appello proposto dalla Montoro, confermando la decisione di primo grado.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello con ricorso affidato atre motivi.Il Ministero dell’istruzione e del merito resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.Sostiene la Montoro che la sentenza impugnata contiene una motivazioneapparente in ordine alla responsabilità del Ministero per l’erratoNumero registro generale 17319/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 12968/2026Data pubblicazione 06/05/2026collocamento a riposo della ricorrente, nonché in ordine al concorso dicolpa della stessa ricorrente.2.

Il motivo è infondato, poiché si ha motivazione apparente quando lasentenza, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1986 del 28/01/2025, Sez. 6,Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022).Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha motivato in terminiadeguati e pienamente comprensibili in ordine a entrambi i profilidenunciati, aderendo sì alle conclusioni raggiunte dalla sentenza di primogrado, ma in modo critico e argomentato.2.1.

Quanto alla responsabilità dell’amministrazione scolastica, lasentenza d’appello ha concordato con la decisione di primo grado, secondocui il ritardo è dipeso dall’ente erogatore della pensione, il quale avrebbeproceduto a istruire la pratica con notevole ritardo, sì da assumereefficienza causale predominante nella causazione del danno lamentato.

Etale argomentazione è stata accompagnata da una citazionegiurisprudenziale di questa Corte coerente con le precedenti affermazioni.2.2.

Quanto al concorso di colpa, l’appello sul punto è stato disatteso sulpresupposto, anch’esso argomentato e accompagnato da una citazionedella giurisprudenza di legittimità, che tale aspetto fosse stato affrontatodalla sentenza di prime cure e che non fosse stato censurato con l’attod’appello, con conseguente formazione del giudicato.2.3.

Si tratta in entrambi i casi di motivazioni che, pur sintetiche, benrendono comprensibile la ratio decidendi e che rendono il motivo nonmeritevole di accoglimento.Numero registro generale 17319/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 12968/2026Data pubblicazione 06/05/20263.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 c.p.c.Sostiene la Montoro che la Corte d’appello di Napoli non si sarebbepronunciata sulle specifiche censure mosse in grado d’appello.4.

Il motivo è infondato, poiché può aversi un vizio di omessa pronunciaquando la sentenza contestata nulla abbia detto su uno specifico motivo digravame, non quando essa si sia pronunciata su di esso, con motivazioneche il ricorrente reputa erronea.Nella specie, con riferimento alla responsabilità del Ministero, la ricorrentene sostiene la sussistenza, con argomentazioni che cercano di confutarequanto sul punto affermato dalla sentenza del giudice d’appello, in talmodo implicitamente confermando che la Corte territoriale, lungidall’omettere la pronuncia su tale aspetto, se n’è occupata e ha dunquepreso in esame il corrispondente motivo d’appello.Lo stesso vale per il concorso di colpa del creditore: dopo aver dato atto apag. 2 dell’esistenza del motivo, la sentenza lo ha respinto dedicandoviargomentazioni sintetiche ma adeguate a pag. 4, là dove ha mostrato diaderire a un orientamento di questa Corte che onera la parte creditrice dicooperare per evitare l’aggravamento del danno.Né deve trarre in inganno la frase della sentenza impugnata in cui laCorte d’appello afferma, a proposito della ricostruzione del Tribunale inordine al concorso di colpa che, «se una tale ricostruzione non sicondivideva o la si riteneva inapplicabile alla fattispecie in esame, dovevaessere oggetto di censura in appello.

Non essendo ciò avvenuto su di essaè calato il giudicato, divenendo, quindi, la statuizione intangibile» (pag.4).

Si tratta di un’argomentazione espressiva di un’autonoma ratiodecidendi, che tuttavia non esclude l’idoneità della restante parte dellamotivazione a sorreggere l’impianto della decisione.

Al di là dell’impropriorichiamo al giudicato, la Corte territoriale conferma di aver preso in esameNumero registro generale 17319/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 12968/2026Data pubblicazione 06/05/2026il motivo d’appello e di averlo tuttavia ritenuto inidoneo a confutareadeguatamente le motivazioni svolte dal giudice di primo grado e da essafatte proprie in termini non acritici.5.

Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per difetto assolutodi motivazione.Anche tale motivo va disatteso.Se, come si è detto, la motivazione non è apparente, tantomeno può dirsiomessa.

In realtà, la ricorrente, dietro lo schermo del difetto assoluto dimotivazione, mira a rimettere inammissibilmente in discussione gliapprezzamenti di fatto svolti dalla Corte territoriale in ordine acomportamento dell’Amministrazione scolastica.6.

Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 3.500,00 percompensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DALENA;- ricorrente-controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;controricorrente-[OSCURATO:PERSONA];intimatoUFFICIO [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI;intimatoNumero registro generale 17319/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 12968/2026Data pubblicazione 06/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 803/2023 depositatail 15/03/2023, RG 278/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], docente di scuola dell’infanzia con rapporto di lavoro atempo indeterminato, è stata collocata a riposo a decorrere dal 1°settembre 2014, ma è stata poi richiamata in servizio con atto del 1°ottobre 2014, seguito da una comunicazione dell’Inps del 9 ottobre 2014,con cui veniva rigettata la sua domanda di pensionamento, nonché da unsuccessivo provvedimento dell’Ufficio scolastico provinciale, in cui venivarettificato il calcolo delle settimane utili alla sua collocazione inquiescenza.2. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso al Tribunale di Napoli, chiedendodi accertare la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da partedell’Amministrazione e di condannare la stessa al risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali subiti.Il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso e la Corte d’appello di Napoli,con sentenza n. 803/2023, pubblicata il 15 marzo 2023, ha respintol’appello proposto dalla Montoro, confermando la decisione di primo grado.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello con ricorso affidato atre motivi.Il Ministero dell’istruzione e del merito resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.Sostiene la Montoro che la sentenza impugnata contiene una motivazioneapparente in ordine alla responsabilità del Ministero per l’erratoNumero registro generale 17319/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 12968/2026Data pubblicazione 06/05/2026collocamento a riposo della ricorrente, nonché in ordine al concorso dicolpa della stessa ricorrente.2. Il motivo è infondato, poiché si ha motivazione apparente quando lasentenza, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1986 del 28/01/2025, Sez. 6,Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022).Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha motivato in terminiadeguati e pienamente comprensibili in ordine a entrambi i profilidenunciati, aderendo sì alle conclusioni raggiunte dalla sentenza di primogrado, ma in modo critico e argomentato.2.1. Quanto alla responsabilità dell’amministrazione scolastica, lasentenza d’appello ha concordato con la decisione di primo grado, secondocui il ritardo è dipeso dall’ente erogatore della pensione, il quale avrebbeproceduto a istruire la pratica con notevole ritardo, sì da assumereefficienza causale predominante nella causazione del danno lamentato. Etale argomentazione è stata accompagnata da una citazionegiurisprudenziale di questa Corte coerente con le precedenti affermazioni.2.2. Quanto al concorso di colpa, l’appello sul punto è stato disatteso sulpresupposto, anch’esso argomentato e accompagnato da una citazionedella giurisprudenza di legittimità, che tale aspetto fosse stato affrontatodalla sentenza di prime cure e che non fosse stato censurato con l’attod’appello, con conseguente formazione del giudicato.2.3. Si tratta in entrambi i casi di motivazioni che, pur sintetiche, benrendono comprensibile la ratio decidendi e che rendono il motivo nonmeritevole di accoglimento.Numero registro generale 17319/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 12968/2026Data pubblicazione 06/05/20263. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 c.p.c.Sostiene la Montoro che la Corte d’appello di Napoli non si sarebbepronunciata sulle specifiche censure mosse in grado d’appello.4. Il motivo è infondato, poiché può aversi un vizio di omessa pronunciaquando la sentenza contestata nulla abbia detto su uno specifico motivo digravame, non quando essa si sia pronunciata su di esso, con motivazioneche il ricorrente reputa erronea.Nella specie, con riferimento alla responsabilità del Ministero, la ricorrentene sostiene la sussistenza, con argomentazioni che cercano di confutarequanto sul punto affermato dalla sentenza del giudice d’appello, in talmodo implicitamente confermando che la Corte territoriale, lungidall’omettere la pronuncia su tale aspetto, se n’è occupata e ha dunquepreso in esame il corrispondente motivo d’appello.Lo stesso vale per il concorso di colpa del creditore: dopo aver dato atto apag. 2 dell’esistenza del motivo, la sentenza lo ha respinto dedicandoviargomentazioni sintetiche ma adeguate a pag. 4, là dove ha mostrato diaderire a un orientamento di questa Corte che onera la parte creditrice dicooperare per evitare l’aggravamento del danno.Né deve trarre in inganno la frase della sentenza impugnata in cui laCorte d’appello afferma, a proposito della ricostruzione del Tribunale inordine al concorso di colpa che, «se una tale ricostruzione non sicondivideva o la si riteneva inapplicabile alla fattispecie in esame, dovevaessere oggetto di censura in appello. Non essendo ciò avvenuto su di essaè calato il giudicato, divenendo, quindi, la statuizione intangibile» (pag.4). Si tratta di un’argomentazione espressiva di un’autonoma ratiodecidendi, che tuttavia non esclude l’idoneità della restante parte dellamotivazione a sorreggere l’impianto della decisione. Al di là dell’impropriorichiamo al giudicato, la Corte territoriale conferma di aver preso in esameNumero registro generale 17319/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 12968/2026Data pubblicazione 06/05/2026il motivo d’appello e di averlo tuttavia ritenuto inidoneo a confutareadeguatamente le motivazioni svolte dal giudice di primo grado e da essafatte proprie in termini non acritici.5. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per difetto assolutodi motivazione.Anche tale motivo va disatteso.Se, come si è detto, la motivazione non è apparente, tantomeno può dirsiomessa. In realtà, la ricorrente, dietro lo schermo del difetto assoluto dimotivazione, mira a rimettere inammissibilmente in discussione gliapprezzamenti di fatto svolti dalla Corte territoriale in ordine acomportamento dell’Amministrazione scolastica.6. Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 3.500,00 percompensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi
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