CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 18426/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 11/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 01/02/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 512 bis cod. pen. Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza, la contraddittorietà e illogicità della motivazione (assertivamente per relationem) con riguardo all'integrazione del reato ascritto al ricorrente per supposta carenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) richiesto dalla norma, ma anche degli altri requisiti richiesti dalla stessa (elevato pericolo dell'avvio del provvedimento di prevenzione e pericolosità generica o qualificata del soggetto attivo) presuntivamente mancanti, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi con il supporto di adeguati argomenti giuridici da parte dei giudici di merito: difatti, la sentenza oggetto di impugnazione costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri valutativi (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01); in altri e più chiari termini, la Corte territoriale non ha omesso di valutare le questioni poste dalla difesa, semplicemente aderendo acriticamente alla motivazione de/giudice di primo grado (sì come prospettato dalla ricostruzione difensiva), addivenendo, per contro, ad un autonomo giudizio di valutazione delle risultanze probatorie, esente da vizi logici e giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto. Sul punto, si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove i giudici del gravame hanno dato ampiamente conto del compendio probatorio a carico del PIRAMIDE, riportandosi agli elementi correttamente esaminati dall'organo giudicante di primo grado, comprovanti - contrariamente alle asserzioni della difesa - che l'imputato, reso edotto in data 11/12/2015 dai suoi prossimi congiunti degli accertamenti patrimoniali che lo riguardavano (propedeutici all'applicazione anche nei suoi confronti della misura di prevenzione patrimoniale che già aveva colpito i suoi parenti con altro e pregresso provvedimento), si spogliava repentinamente dei beni di sua proprietà, alienando il camper (venduto fittiziamente a SOARDI Margherita) ed il suo libretto di risparmio; sicché, le circostanze emerse dai successivi accertamenti di PG circa I carenza di disponibilità economica della SOARDI, il mancato rinvenimento del veicolo nella disponibilità della formale acquirente, ma soprattutto, la congiuntura che questa fosse priva di patente di guida, hanno comprovato - oltre ogni ragionevole dubbio - il carattere fittizio dell'alienazione effettuata dall'imputato, finalizzata al solo scopo di sottrarre le consistenze patrimoniali al provvedimento di prevenzione di prossima applicazione, così integrando il dolo specifico e tutti gli altri elementi richiesti per la sussunzione del reato ascrittogli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R