CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 03254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 5188/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5188/2020 Numero sezionale 4787/2021 Numero di raccolta generale 3254/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.257, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 657/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Corso del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per sette mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 23 ottobre 2019 con cui la Corte d’appello di Perugia ha respinto la sua impugnazione per nullità di un lodo rituale che aveva dichiarato risolto, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., per inadempimento della società, un preliminare di compravendita immobiliare e condannato la medesima al pagamento, in favore dell’attore, della somma di € 291.200,00, a titolo di restituzione dell’acconto prezzo e della caparra, rigettando la domanda di esecuzione specifica del contratto proposta dalla stessa società e regolando le spese di lite. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 132, numero 4, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di motivare relativamente al motivo di nullità avente ad oggetto la sussistenza dei presupposti di imputabilità e, soprattutto, di gravità dell’inadempimento. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5188/2020 Numero sezionale 4787/2021 Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione Numero di raccolta generale 3254/2022Data pubblicazione 02/02/2022 dell’articolo 829 c.p.c., primo comma, numero 5, in relazione all’articolo 823 c.p.c., e dell’articolo 829, terzo comma, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il vizio denunciato da essa Corso del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vertesse su un giudizio di fatto concernente la sussistenza di una causa di risoluzione del contratto. Il terzo mezzo denuncia violazione degli articoli 829 e 830 c.p.c. e dei principi in tema di distinzione tra giudizio rescindente e rescissorio, per aver interpretato il lodo nel senso che esso contenesse una pronuncia in punto di imputabilità e non scarsa importanza dell’inadempimento, interpretazione inibita alla Corte d’appello nella fase rescindente del giudizio di legittimità. Il quarto mezzo denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 132, numero 4, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver interpretato il lodo impugnato nel senso anzidetto. Il quinto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1453 1455 c.c., per aver ritenuto che essa società fosse effettivamente incorsa in un inadempimento grave e imputabile. Il sesto mezzo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, numero quattro, c.p.c., censurando la sentenza impugnata perché materialmente mancante di una parte di essa, così da risultare infine non intelligibile. Il settimo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo numero 122 del 2005 e dell’articolo 2932 c.c., censurando la sentenza impugnata, per quanto riusciva ad intendersi nonostante la mancanza materiale di una parte di motivazione, per aver ritenuto l’infondatezza della domanda spiegata ai sensi dell’articolo 2932 c.c. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5188/2020 Numero sezionale 4787/2021 4. ― Il ricorso va respinto. Numero di raccolta generale 3254/2022Data pubblicazione 02/02/2022 4.1. ― Il primo mezzo è inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto che il motivo dinanzi ad essa spiegato, in forza dell’articolo 829, primo comma, numero 5, c.p.c. e/o 132 c.p.c. fosse «inammissibile» e «comunque infondato», precisando subito dopo: -) che la società impugnante aveva effettuato un incongruo richiamo all’articolo 132 c.p.c., il quale, si ricorda, richiede che la sentenza contenga «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione», dal momento che, con riguardo al lodo arbitrale, trova invece l’applicazione dell’articolo 823, il quale richiede il diverso requisito del «esposizione sommaria dei motivi»; -) che, al di là di tale rilievo, non sussisteva assenza di motivazione, poiché «il lodo impugnato contiene una motivazione con la quale viene giustificata la pronuncia di accoglimento della domanda di risoluzione (più precisamente la dichiarazione che il contratto è “risolto ai sensi dell’art. 1454 c.c.”) per inadempimento della CPI, ma detta motivazione, corretta o meno che sia sul piano logico, appare pienamente comprensibile». La sentenza impugnata e dunque sostenuta da una duplice ratio decidendi, l’una concernente l’errata individuazione della norma posta ad individuare la latitudine dell’obbligo motivazionale degli arbitri, l’altra concernente la sussistenza di una motivazione conforme al precetto effettivamente applicabile. La prima ratio decidendi non è censurata. Secondo il costante orientamento di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5188/2020 Numero sezionale 4787/2021 motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso Numero di raccolta generale 3254/2022Data pubblicazione 02/02/2022 l'annullamento della sentenza (tra le tante, Cass. 27 luglio 2017, n. 18641; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753). 4.2. ― Il secondo mezzo è inammissibile. La Corte territoriale ha affermato che nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo rituale è consentito dedurre errores in iudicando in iure (quando, come nel caso esaminato, la convenzione di arbitrato lo preveda), e non invece errores in iudicando in facto, aggiungendo che nella specie l’impugnante pareva «piuttosto lamentare un difetto di motivazione che, come s’è visto, sarebbe inammissibile» (pagina 10 della sentenza impugnata). Ma ha poi aggiunto che, ove pure ammesso che l’impugnante avesse denunciato un tale errore di diritto «nulla lascia credere che il collegio arbitrale sia effettivamente caduto in un errore di diritto così marchiano. Sicché il lodo va piuttosto interpretato nel senso che il collegio arbitrale abbia sia pure implicitamente ritenuto, in applicazione di detta disposizione, che l’inadempimento imputabile alla CPI fosse grave, nel senso, sopra visto, di non scarsa importanza … lo si ricava ad es. dal fatto che nel lodo è scritto che la CPI “procede alla domanda di frazionamento ben tre mesi dopo” la diffida del Carciofi». Dunque la Corte d’appello ha in breve ritenuto: -) da un lato che l’impugnante avesse censurato il lodo sotto un profilo di fatto; -) dall’altro lato che, ove pure avesse dovuto ritenersi che la censura avesse ad oggetto un errore di diritto, detto errore di diritto non sussisteva, giacché gli arbitri avevano scrutinato la non scarsa importanza dell’inadempimento della società. Anche in questo caso la decisione impugnata e dunque sorretta da due rationes decidendi, la seconda delle quali non è attinta dal F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5188/2020 Numero sezionale 4787/2021 motivo, con conseguente sua inammissibilità, attesa l’infondatezza Numero di raccolta generale 3254/2022Data pubblicazione 02/02/2022 del terzo mezzo di cui subito si dirà. 4.3. ― Il terzo mezzo è palesemente fuori bersaglio. Esso ha ad oggetto la seconda delle due rationes decidendi ora identificate. Si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe potuto procedere, nella fase rescindente, ad «un suo nuovo ed autonomo giudizio sul fatto, ritenendo infatti che la domanda di frazionamento presentata dalla CdPI tre mesi dopo la diffida del signor Carciofi sia stata ritenuta implicitamente ed in re ipsa dimostrativa della gravità dell’inadempimento». La tesi non ha alcun fondamento. È cosa nota che l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale si articola in una duplice fase rescindente e rescissoria, la prima volta a verificare la ricorrenza di uno dei motivi di nullità elencati dall’articolo 829 c.p.c., la seconda, in caso di fondatezza dell’impugnazione sotto il profilo rescindente, volta a rifare il giudizio svolto dagli arbitri: con la scontata precisazione che, nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la delibazione dei motivi di nullità del lodo non dà luogo al passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria (Cass. 25 gennaio 2021, n. 1463). Nel caso di specie la Corte d’appello ha escluso la sussistenza del denunciato vizio di nullità, sotto il profilo della violazione dell’articolo 1455 c.c., osservando che il lodo arbitrale aveva valutato la non scarsa importanza dell’inadempimento della società: il che attiene senza dubbio al momento rescindente, visto che ha escluso la nullità e così l’esigenza di dar corso al momento rescissorio. In altri termini, lungi dall’avere effettuato in sede rescissoria la valutazione di gravità dell’inadempimento non effettuato dagli arbitri, essa Corte d’appello si è limitata a constatare, nell’ambito dello scrutinio del dedotto motivo di nullità e nell’esercizio del proprio potere di interpretazione F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5188/2020 Numero sezionale 4787/2021 del lodo sottoposto alla sua impugnazione, che gli arbitri avevano Numero di raccolta generale 3254/2022Data pubblicazione 02/02/2022 ritenuto la non scarsa importanza dell’inadempimento. Il ricorrente non ha dunque compreso la ratio decidendi, rispetto alla quale il motivo è eccentrico, dunque aspecifico, dunque inammissibile. 4.4. ― Il quarto mezzo è manifestamente infondato. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata, nell’affermare che «nulla lascia credere che il collegio arbitrale sia effettivamente caduto in un errore di diritto così marchiano», quale quello ad essa addebitata dalla impugnante, consistente in ciò, che, essendo stata fatta applicazione dell’articolo 1454 c.c., il giudizio di gravità dell’inadempimento non dovesse essere effettuato, avrebbe escluso in via apodittica l’errore degli arbitri. Si aggiunge che la Corte d’appello non avrebbe indicato «nella propria decisione, ove fosse rinvenibile una motivazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] connotata da quei connotati di completezza richiesti dalla granitica giurisprudenza di [OSCURATO:PERSONA].ma Corte. Né, d’altro canto, appare in alcun modo possibile attribuire valore di argomentazione congrua ed adeguata alla mera affermazione del lodo arbitrale per cui la CdPI “procede alla domanda di frazionamento ben tre mesi dopo”». Si conclude affermando che la sentenza impugnata sarebbe nulla ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, numero 4, c.p.c., in quanto del tutto carente di motivazione. L’articolata censura va disattesa. L’affermazione secondo cui non era credibile che il collegio arbitrale fosse incorso nel denunciato errore di diritto non è apodittica, giacché trova la sua giustificazione nella successiva constatazione che gli arbitri avevano presente di dover effettuare ed avevano effettuato la verifica di gravità dell’inadempimento. Dopo di che il motivo addebita alla Corte d’appello di non aver valutato la congruità ed adeguatezza della motivazione del lodo: ma è appena il caso di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5188/2020 Numero sezionale 4787/2021 rammentare che essa non avrebbe potuto effettuare un simile Numero di raccolta generale 3254/2022Data pubblicazione 02/02/2022 penetrante controllo, giacché la giurisprudenza di questa Corte ritiene soddisfatto l’obbligo di motivazione del lodo a condizione che sia individuabile la ratio decidendi, restando invece preclusa ogni possibilità di controllo sulla congruità della motivazione adottata dagli arbitri (p. es. Cass. 20 marzo 2003, n. 4078). In altri termini, in sede di impugnazione del lodo arbitrale, spetta alla Corte d’appello verificare esclusivamente se la motivazione c’è o non c’è, non solo sotto l’aspetto materiale o grafico, ma anche al fine di verificare se essa sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata. Non ha dunque alcun fondamento la pretesa della ricorrente, volta a rimettere in discussione se il lodo contenesse una «argomentazione congrua ed adeguata». Ovvio, in conclusione, che non abbia fondamento l’addebito alla sentenza della Corte d’appello di tale carenza di motivazione: la motivazione c’è, invece, e, come si è visto, è ben chiara, giacché il giudice di merito ha apprezzato il lodo arbitrale ed ha escluso la sussistenza dell’error in iudicando in iure, derivante dalla asserita disapplicazione dell’articolo 1455 c.c., denunciato dalla società impugnante. 4.5. ― Il quinto mezzo è inammissibile. Esso è volto a mettere in discussione l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, ove pure fosse sussistito il motivo di nullità denunciato, in ordine alla gravità dell’inadempimento, con conseguente ingresso alla fase rescissoria, l’inadempimento della società avrebbe dovuto essere comunque ritenuto grave. Tale motivo, difatti, avrebbe potuto essere esaminato soltanto se fosse risultato fondato il precedente. L’inammissibilità discende dunque da carenza d’interesse. 4.6. ― Il sesto mezzo è infondato. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5188/2020 Numero sezionale 4787/2021 Si legge a pagina 12 della sentenza impugnata: «Col motivo in Numero di raccolta generale 3254/2022Data pubblicazione 02/02/2022 esame la CPI impugna in parte qua il lodo anche per errore di diritto nel merito della decisione, che abbiamo visto essere ammissibile. La CPI sembra dedurre l’affermazione di violazione: a) dell’art. 2932 c.c. per avere il collegio arbitrale ritenuto che la mancata prova della libertà dell’immobile dall’ipoteca costituisse ostacolo all’applicazione di detta disposizione; b) dell’art. 8 d.lgs. n. 122/05 per averlo interpretato come se escludesse che il frazionamento del mutuo ed il perfezionamento del titolo per la cancellazione dell’ipoteca potessero avvenire contestualmente al definitivo; c) degli artt. 1362, 1363 [nella sentenza scritto per evidente errore materiale 3463: n.d.r.], 1366 e 1367 c.c. per aver erroneamente interpretato l’art. 13, III co. del preliminare― che richiama l’art 8 d.lgs. n. 122/05 ― come se non consentisse che frazionamento del mutuo e cancellazione dell’ipoteca potessero avvenire contestualmente al definitivo». Esordisce poi la pagina 13: «contanti il saldo prezzo) potesse essere contestuale alla stipula del definitivo, ma solo che la CPI non era in grado neanche contestualmente appunto alla stipula del definitivo richiesto dal promesso acquirente di offrire il frazionamento del muto [così nel testo: n.d.r.] (o la cancellazione dell’ipoteca)». Orbene, è chiaro che nella redazione della sentenza è «saltata» qualche parola, il che non ha però alcuna influenza sulla comprensibilità della motivazione, con la quale la Corte d’appello ha chiaramente inteso evidenziare che il collegio arbitrale non aveva interpretato il preliminare nel senso indicato dalla società, ma aveva viceversa ritenuto che essa non fosse, nei fatti, in grado di procedere all’frazionamento o alla cancellazione dell’ipoteca contestualmente alla stipula del definitivo. Si tratta dunque di un errore di scritturazione irrilevante ai fini della comprensione della sentenza impugnata. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5188/2020 Numero sezionale 4787/2021 4.7. ― Il settimo mezzo è inammissibile. Numero di raccolta generale 3254/2022Data pubblicazione 02/02/2022 Ha osservato la sentenza impugnata, sul punto non specificamente impugnata, che «il rigetto dell’impugnazione avverso la statuizione che ha dichiarato la risoluzione del preliminare assorbe l’esame di questo motivo di impugnazione non essendo compatibile con detta risoluzione l’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c.». Ne discende l’inammissibilità del mezzo in esame per carenza d’interesse. 5. ― La palese infondatezza di parte dei motivi e l’ancor più palese inammissibilità dei rimanenti, inammissibilità che nel complesso palesa una gravissima incomprensione delle rationes decidendi posta a sostegno della decisione impugnata ed una altrettanto evidente confusione sia in ordine agli obblighi motivazionali incombenti sugli arbitri, sia sui limiti del sindacato spettante al giudice ordinario in sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, senza dire della denuncia di assenza di motivazione in ragione di un insignificante errore discritturazione, induce il collegio a ritenere che il ricorso sia stato proposto quantomeno con colpa grave, con conseguente condanna per lite temeraria ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 96 c.p.c., nella somma che stima sia equo liquidare € 5000,00. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna la ricorrente al rimborso, in favore del F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5188/2020 controricorrente, dei danni per lite temeraria, liquidati in € Numero sezionale 4787/2021Numero di raccolta generale 3254/2022 5.000,00; dichiara, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, Data pubblicazione 02/02/2022 comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il ver