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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19811/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen., il Tribunale di Padova applicava all'attuale ricorrente la pena concordata di mesi dieci di reclusione ed euro 3.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R n. 309/1990 (illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina).

2. Avverso la predetta sentenza proponeva personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod . pro. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'atto di gravame presentato personalmente dall'imputato è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914, del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011; Sez.5, n.23631 del 19/03/2018,Rv.273282).

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen., il Tribunale di Padova applicava all'attuale ricorrente la pena concordata di mesi dieci di reclusione ed euro 3.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R n. 309/1990 (illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina). 2. Avverso la predetta sentenza proponeva personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod . pro. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'atto di gravame presentato personalmente dall'imputato è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011; Sez.5, n.23631 del 19/03/2018,Rv.273282). 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 19811/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris