CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 febbraio 2021
Cassazione n. 12072/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19958/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] SIBARI E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 96/2021 , depositata il12/02/2021, R.G.N. 748/20 19 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Catanzaro ha accolto in parte l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati e, in parziale riforma della sentenza di primo grado (confermata quanto alla illegittimità dei contratti a progetto e alla condanna di parte datoriale al pagamento delle differenze retributive), ha dichiarato sussistente tra e [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 22.1.2007. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale è giunta al convincimento che l’ordine di riammissione in servizio del lavoratore dovesse essere pronunciato nei confronti del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino, subentrato, quale cessionario, nella generalità dei rapporti che facevano capo al Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati soppresso (cedente). 3. Avverso la sentenza il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Considerato che: 4. Con il primo motivo il consorzio ricorrente impugna la decisione di appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c., per difetto di giurisdizione. Premette che l’istituzione del consorzio ricorrente è avvenuta con provvedimento amministrativo costituito dal decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 27 del 12.2.2010, che aveva previsto contestualmente la soppressione del consorzio della Piana di Sibari e il trasferimento di personale in favore dei nuovi soggetti istituiti con quell’atto. Deduce allora che, tenendo conto di quanto previsto all’art. 4 di tale decreto, la decisione della Corte d’appello, nella parte in cui inserisce il dipendente tra le risorse da trasferire al consorzio ricorrente, andava in evidente contraddizione con il decisum amministrativo, che non prevedeva quel passaggio, alterando in maniera assoluta i rapporti con la gestione liquidatoria previsti dal predetto art. 4 del decreto 27/10. Secondo l’impugnante, allora, la decisione della Corte territoriale di disporre il trasferimento del lavoratore al consorzio ricorrente, prima ancora che infondata, è, quindi, evidentemente assunta in carenza di giurisdizione, perché altera l’assetto d’interessi specificamente delineato da un provvedimento amministrativo sottratto al suo sindacato e allo stato del tutto inoppugnabile. 5. Con il secondo motivo si impugna la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nella parte in cui ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del consorzio ricorrente in grado di appello, in tal modo privandolo del diritto di partecipare al primo grado del processo, celebrato in sua assenza e concluso con una pronuncia illegittimamente estesa in suo danno. Si afferma esistente una alterità soggettiva tra i due consorzi e non può parlarsi di un fenomeno successorio che ha portato alla soppressione del Consorzio della Piana di Sibari e al trasferimento di tutti i rapporti giuridici in capo al ricorrente, risultando il primo ancora titolare di una residua capacità giuridica che gli ha consentito la conservazione della titolarità dei rapporti, come quello del Cucinella, funzionali alla sua liquidazione, tutt’ora in corso. 6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 110 e 111 c.p.c. per avere la sentenza impugnata riconosciuto un fenomeno di successione universale tra i due consorzi salvo poi, contraddittoriamente, attribuire al Consorzio della Piana di Sibari una residua legittimazione condannandolo alla reintegra del lavoratore e al pagamento delle differenze retributive. 7. Con il quarto motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione passiva del consorzio ricorrente. Si assume che in nessuno dei contratti a progetto la veste formale di datore era rivestita dal consorzio ricorrente, che mai aveva pure in qualche modo usufruito della prestazione lavorativa asseritamente eseguita dal dipendente. Il coinvolgimento processuale del consorzio istante, correttamente escluso dal Tribunale, era stato, invece, ammesso dalla Corte territoriale in ragione della ricostruzione di un fenomeno lato sensu successorio, secondo una non corretta applicazione dell’art. 2112 c.c. In assenza di un dato formale cui riconnettere la legittimazione passiva del consorzio ricorrente, il dato sostanziale dello svolgimento di attività rientrante tra quella rimasta in capo alla gestione liquidatoria escludeva ogni legittimazione del medesimo. 8. Con il quinto motivo il consorzio denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 2112 c.c., nella parte in cui la sentenza d’appello ha riconosciuto il subentro del consorzio ricorrente nel rapporto di lavoro del dipendente, secondo un fenomeno latu sensu successorio, là dove la disposizione citata presuppone la distinzione soggettiva tra cedente e cessionario, con il conseguente insorgere di un vincolo solidale tra i due. 9. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza di appello “nella parte in cui afferma l’esistenza della legittimazione passiva del consorzio ricorrente come successore del consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati che si assume soppresso, salvo poi nel dispositivo riconoscere una residua capacità giuridica nei confronti di quest’ultimo consorzio, tanto da farne soggetto passivo della pronuncia di condanna al pagamento delle spettanze retributive, disposta dal Tribunale e confermata in appello”. 10. Con il settimo motivo si impugna, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., la sentenza di secondo grado nella parte in cui non prende in considerazione il fatto che i contratti di lavoro sono stati sottoscritti dal commissario regionale del consorzio Sibari/Crati e l’ultimo dal commissario liquidatore; nonché nella parte in cui ha ricondotto il rapporto di lavoro del dipendente alla gestione regionale del consorzio (pag. 23 della sentenza) senza considerare che tale circostanza avrebbe imposto la conservazione del rapporto in capo alla gestione liquidatoria del consorzio soppresso, in base alla previsione dell’art. 4 del decreto regionale 12/10. 11. Con l’ottavo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 61, 66 e 69 d.lgs. 276/2003, nella parte in cui la sentenza d’appello ha affermato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Assume il ricorrente che il Giudice d’appello, di fatto, non contesta la legittimità dei progetti assegnati, ma le concrete modalità di esecuzione della prestazione, compiendo una valutazione ad esso sottratta dall’art. 69, commi 2 e 3, d.lgs. n. 276/2003. 12. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente neppure prospetta una questione di giurisdizione, perchénon assume che la Corte distrettuale avrebbe travalicato i limiti interni della propria competenza giurisdizionale rispetto ad un provvedimento amministrativo, quale il D.P.R.G. n. 27/2010, segnatamente in relazione a quanto stabilito nell’art. 4 dello stesso. In particolare, nemmeno deduce che la stessa Corte avrebbe annullato, modificato o revocato tale provvedimento amministrativo, violando il relativo divieto di cui all’art. 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, oppure che l’avrebbe incidentalmente, ma illegittimamente disapplicato (la Corte territoriale – come si vedrà innanzi – si era piuttosto limitata a fornire una diffusa e motivata interpretazione del “decreto del presidente della giunta regionale n. 27/2010, emesso in base a quanto prevedono l’art. 13 della l.r. n. 11/2003 e la delibera del consiglio regionale n. 102 del 2006”, non trascurando quanto previsto dall’art. 4 dello stesso). 13. Il secondo motivo è infondato poiché la Corte d’appello si è attenuta ai principi enunciati da questa Corte secondo cui “Integra violazione dell'art. 111 c.p.c. l'esclusione della chiamata in causa, ancorché per la prima volta in grado di appello, da parte della lavoratrice illegittimamente licenziata e reintegrata nel posto di lavoro dopo il trasferimento del ramo d'azienda cui già era stata addetta, della società cessionaria in considerazione della qualità di questa di successore a titolo particolare della cedente nella generalità dei rapporti preesistenti e, dunque, di parte del processo, in una posizione processuale e sostanziale non distinta da quella del suo dante causa; ne consegue la legittimazione della cessionaria ad intervenire o ad essere chiamata in causa, senza i limiti di cui all'art. 344 c.p.c. né il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 269c.p.c.” (Cass. n. 12436/2018). 14. I motivi dal terzo al settimo possono essere esaminati congiuntamente per evidente connessione logica e sono inammissibili, come già statuito da questa Corte con l’ordinanza n. 8565 del 2023 relativa ad una fattispecie assolutamente sovrapponibile a quella in esame. 15. Anzitutto, come meglio risulta dallo svolgimento di tali censure, in esse vengono svolte deduzioni di diritto sostanziale. Il ricorrente, in realtà, non pone una questione di legittimazione passiva, intesacome condizione dell’azione diretta ad ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito (sia essa favorevole o contraria), che si risolve nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o di subire il giudizio. Lo stesso, piuttosto, mette in discussione la titolarità effettiva dal lato passivo in capo ad esso del rapporto giuridico di diritto sostanziale dedotto in giudizio, perché non era stato parte dei contratti a progetto ritenuti illegittimi già dal primo giudice e perciò convertiti dallostesso in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 16. Ciò chiarito, in primo luogo, i motivi in esame difettano della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. in termini di aderenza a quanto considerato in proposito dalla Corte di merito. In particolare, come già accennato, quest’ultima ha compiuto una analitica disamina del contenuto di tutti gli articoli del D.P.G.R. n. 27 del 12.2.2010, non mancando di considerare l’istituzione di altri due Consorzi con i decreti n. 26 e n. 30 in pari data 12.2.2010, ed ha osservato che “l’articolo 4 di tali decreti, al pari dell’art. 5 appena citato del decreto n. 27, indica il numero dei lavoratori del Consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati che viene trasferito a ciascuno dei nuovi Consorzi, allo scopo di impedire l’approdo anche di tali lavoratori all’ente destinatario della generalità dei rapporti che facevano capo al Consorzio soppresso. La suddivisione del personale così realizzata dai tre decreti (che quindi destinano 34 ex dipendenti del Consorzio soppresso a quello “dei bacini meridionali del Cosentino”, 26 a quello “dei bacini dello [OSCURATO:PERSONA]” e 26 a quello “dei bacini settentrionali del Cosentino”) non è il risultato di una ripartizione coerente con una paritetica successione dei neo costituiti Consorzi a quello soppresso, ma è aderente all’anzidetto criterio di subentro che si trae dalla struttura complessiva del decreto presidenziale: al Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino spettano, cioè, tutti i beni e i rapporti del Consorzio della piana di Sibari e della media valle del Crati “ad esclusione” di alcuni, che sono indicati in separati atti e che sono assegnati agli altri due ridetti Consorzi di bonifica, “dei bacini settentrionali del Cosentino” e “dei bacini dello [OSCURATO:PERSONA]”. Il ricorrente non si confronta assolutamente con questa parte di motivazione. 17. Inoltre, come ben emerge dallo sviluppo di tali censure, in esse il ricorrente propone una propria lettura dei fatti del processo, e, segnatamente, sia dei contratti che avevano interessato il lavoratore che del più volte citato decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 27/2010; il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. 18. Inammissibile, altresì, è il settimo motivo per ulteriori ragioni. 19. Come risulta dall’intera motivazione resa dalla Corte territoriale, quest’ultima ha tenuto conto che i contratti di lavoro a progetto che avevano interessato l’istante erano intervenuti con il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati. 20. Quanto alla parte di motivazione in cui la Corte avrebbe ricondotto il rapporto di lavoro del dipendente alla gestione regionale del consorzio, il passo a pag. 23 dell’impugnata sentenza cui sembra alludere il ricorrente fa parte della motivazione specificamente dedicata dalla Corte d’appello alla questione della legittimità formale o meno dei contratti a progetto in questione. Più in particolare, si tratta di un passo relativo all’esame del primo dei contratti stipulati fra l’istante ed il Consorzio di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati. In ogni caso, su questo aspetto non si fa in realtà valere l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come previsto dall’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., ma si contesta una valutazione in senso stretto senz’altro operata dalla Corte territoriale, richiamandosi peraltro il più volte cit. art. 4 del decreto 12/2010, che, come già posto in luce, detta Corte aveva sicuramente considerato e correttamente interpretato. 21. Circa, poi, la contraddizione intravista dal ricorrente nel sesto motivo di ricorso, le sue deduzioni non tengono conto, ancora una volta, di quanto spiegato nella motivazione dell’impugnata sentenza che non fa cenno, neppure per implicito, ad una residua capacità giuridica del Consorzio soppresso, che non è stata posta in discussione. 22. In particolare, nel concludere che l’ordine di riammissione in servizio del lavoratore dovesse essere pronunciato nei confronti del Consorzio che era subentrato, quale cessionario, nella generalità dei rapporti che facevano capo al Consorzio soppresso (cedente), aveva osservato che: “Il lavoratore non può essere riammesso presso quest’ultimo Consorzio proprio perché soppresso e la sua soppressione impone di riconoscere che il rapporto di lavoro si ricostituisce nei confronti del Consorzio di bonifica cessionario” (pag. 20). La Corte territoriale, quindi, si riferiva chiaramente al dato che la non operatività in concreto del Consorzio cedente fosse ostativa ad un ordine di riammissione in servizio pronunciato nei suoi confronti. Dato, quest’ultimo, non valevole invece sul piano delle differenze retributive reclamate dall’istante, in ordine alle quali la Corte d’appello aveva confermato la condanna pronunciata in prime cure nei confronti del Consorzio soppresso. 23. Il ricorrente, infine, non tiene conto delle ulteriori considerazioni svolte nella sentenza gravata, riferite all’applicazione nel caso di specie dell’art. 2112 c.c. 24. Infine, è inammissibile anche l’ottavo ed ultimo motivo di ricorso, che si fonda su un errore di percezione di quanto effettivamente considerato dalla Corte distrettuale, conconseguente difetto della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4 c.p.c. Non è affatto vero, come invece asserisce il ricorrente, che il giudice d’appello “non contesta la legittimità dei progetti assegnati, ma le concrete modalità di esecuzione della prestazione, compiendo una valutazione ad esso sottratta dall’art. 69, commi 2 e 3 del d.lgs. 276/03”. 25. Come ben risulta dalla relativa motivazione, la Corte d’appello ha ritenuto che il primo contratto di lavoro a progetto stipulato il 22.1.2007 con il Consorzio poi soppresso recasse indicazioni generiche, in quanto il progetto affidato, come ivi descritto, “si risolve nell’esecuzione di compiti meramente esecutivi e ripetitivi che, come tali, non sono collegati ad un determinato risultato finale, temporalmente limitato e destinato ad essere realizzato attraverso l’attività del collaboratore” (cfr. pag. 23 della sentenza). Quindi, avendo la Corte territoriale ritenuto il contratto di lavoro a progetto invalido sotto il profilo formale per difetto di specificità del progetto, e quindi per ciò solo da convertire in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, richiamando giurisprudenza di legittimità in senso conforme, non è dato comprendere da cosa il ricorrente abbia tratto l’idea che la Corte d’appello sarebbe entrata “proprio nel merito dell’organizzazione del lavoro, sindacando le scelte organizzative del consorzio”. 26. Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 27. Non si provvede sulle spese poiché il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 28. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto