CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27037/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE di APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte con cui il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in subordine riportandosi ai motivi di ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza con sentenza del 3/2/2022 riformava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Matera in data 12/2/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]Onofrio per plurimi episodi di truffa, riducendo la pena in considerazione della estinzione del reato per intervenuta prescrizione in relazione ai fatti commessi fino al 5/10/2013.2. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, a mezzo del suo difensore, ha interposto articolato ricorso per cassazione. 2.1 Con il primo motivo deduce l'errata interpretazione della legge penale e l'illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto contestato. Ritiene, invero, il ricorrente che i fatti per cui si procede debbano essere sussunti nella ipotesi delittuosa di cui all'art. 316 ter cod. pen., piuttosto che in quella di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. Cita all'uopo giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite, secondo cui ricorre l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 316 ter cod. pen. ogni qualvolta la condotta del soggetto agente non induca in errore l'ente che pone in essere la disposizione patrimoniale; ciò che si verifica quando il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contributo, essendo l'erogazione disposta sulla base della mera dichiarazione dell'interessato, riservando ad una fase successiva ed eventuale, rispetto alla elargizione del contributo, le opportune verifiche. Nel caso di specie emerge pacificamente dagli atti - e i giudici di merito lo evidenziano - che l'imputato si è limitato a presentare unicamente le dichiarazioni DMAG trimestrali dei lavoratori per via telematica e che a seguito di siffatta presentazione sono state corrisposte le relative somme previdenziali ai lavoratori, senza bisogno di accertamenti da parte dell'ente erogatore. Evidenzia, altresì, che, proprio in tema di contributi agricoli, la sola presentazione delle dichiarazioni DMAG trimestrali, come avvenuto nel caso di specie, non consente di configurare la truffa, atteso che a tal fine la menzogna deve essere accompagnata da un quid pluris, vale a dire da ulteriori malizie idonee ad indurre in errore il soggetto passivo. Cita, poi, Sez. 2, n. 45365 del 5/12/2008, Genovese, Rv. 241969 - 01, che si è occupata proprio del caso di un imprenditore agricolo, che, per ottenere dall'INPS prestazioni previdenziali non dovute, aveva inviato false dichiarazioni in ordine al numero dei braccianti e che ha individuato il quid pluris - rispetto alla alterazione dei dati - nei falsi contratti di affitto dei terreni allegati alla falsa dichiarazione. 2.2 Con il secondo motivo censura la violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 521 e 33 septies cod. proc. pen. In particolare, il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante il pubblico ministero avesse mantenuto ferma l'imputazione con riferimento al delitto di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., pronunciava ordinanza con cui mutava la qualificazione giuridica dei fatti - sussumendoli nella fattispecie di cui all'art. 316 ter cod. pen. - e rinviava il processo innanzi al Tribunale in composizione collegiale competente per materia all'udienza del giorno successivo. Afferma il difensore che, avendo ritenuto un fatto diverso da quello contestato, il giudice monocratico avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., anche in considerazione del fatto che il provvedimento interveniva all'esito della istruttoria dibattimentale, quando tutte le prove ammesse erano state espletate. Siffatta abnormità, che determina la nullità assoluta del provvedimento di trasmissione degli atti, veniva eccepita in via preliminare innanzi al Tribunale in composizione collegiale, che invece riteneva che il giudice monocratico avesse correttamente operato, dovendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 33 septies, comma 1, cod. proc. pen., essendosi svolta l'udienza preliminare. Argomenta la difesa che anche il giudice collegiale ha errato nel ritenere applicabile al caso di specie dell'art. 33 septies, comma 1, cod. proc. pen., in quanto detta disposizione prevede la trasmissione degli atti in via orizzontale da giudice monocratico a giudice collegiale, quando - in seguito a decreto di citazione diretta o a decreto che dispone il giudizio - il reato per cui procede impone la cognizione del giudice collegiale, in luogo di quello monocratico, innanzi al quale per errore è stato citato l'imputato. Si tratta, dunque, di una situazione del tutto diversa da quella verificatasi nel caso in esame. In altri termini, durante la fase dibattimentale ed all'esito dell'assunzione delle prove, il giudice avrebbe potuto unicamente restituire gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. Dunque, sia l'ordinanza del giudice monocratico, che quella emessa dal collegio, sono abnormi ed affette da nullità assoluta. 2.3 Con il terzo motivo eccepisce l'omessa motivazione in relazione al punto n. 3) dell'atto di appello e comunque l'illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione di prove non ammesse nel giudizio di primo grado ed all'omessa valutazione di prove decisive. In particolare, rileva che il giudice di primo grado ha conferito importanza decisiva ai fini della condanna dell'imputato a due circostanze: il fatto che gli ispettori dell'INPS avessero riscontrato colture diverse sui terreni dell'azienda e che quest'ultima fosse in perdita, circostanze del tutto inconferenti con il tema del giudizio; che tale questione è stata oggetto di uno specifico motivo di appello e che la sentenza impugnata non ha motivato sul punto, né si è riportata per relationem alla sentenza di primo grado, in tal modo mostrando di condividerne il percorso logico argomentativo. Evidenzia, altresì, che la sentenza impugnata non ha motivato nemmeno in relazione alle doglianze proposte con l'atto di appello con riferimento al punto e) della motivazione della sentenza di primo grado: il giudice di prime cure ha utilizzato le dichiarazioni rese da soggetti mai escussi in dibattimento, che erano stati sentiti dagli ispettori dell'INPS e paradossalmente ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni di due lavoratrici escusse nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in quanto avrebbero dovuto essere sentite nella qualità di coimputate, avendo percepito gli emolumenti dall'INPS. Analoghe doglianze vengono mosse con riferimento alla omessa motivazione circa le doglianze proposte con riferimento al punto f) della sentenza di primo grado - che evidenzia le contraddizioni in cui sarebbero incorsi alcuni dipendenti del D'Onofrio, anche in questo caso mai escussi in dibattimento - e con riferimento al punto g) della stessa sentenza, che ha attribuito rilevanza probatoria alla circostanza che l'imputato lavorasse alle dipendenze di tale [OSCURATO:PERSONA], elemento questo che, a giudizio del difensore, non ha alcuna pregnanza probatoria e che, peraltro, non è stato oggetto di prova in giudizio. 2.4 Con il quarto motivo eccepisce la violazione di legge con riferimento alla determinazione della pena. Più nello specifico, l'aumento per la continuazione non andava applicato, in quanto l'imputato si sarebbe reso responsabile di un solo fatto delittuoso riguardante la dichiarazione DMAG presentata nell'anno precedente, ma riferita all'ultimo trimestre dell'anno 2013. Ed invero, l'accertamento - pur conclusosi all'inizio dell'anno 2014 - riguardava le condotte relative fino all'anno 2013. La contestazione, dunque, andava mossa fino al 31 dicembre 2013, circostanza questa che esclude l'applicazione della disciplina del reato continuato. In altri termini, nel caso di specie occorre che sia riconosciuta un'unica condotta delittuosa. 2.5 In data 4/3/2023 sono pervenute conclusioni scritte con cui in via principale si deduce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in subordine il difensore si riporta al ricorso ed alle conclusioni in esso rassegnate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che la fondatezza del terzo motivo di ricorso comporti la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 1.1 Ed invero, partendo - per una corretta scansione logica - dal terzo motivo, si osserva che la motivazione dell'impugnata sentenza non risponde alle specifiche censure mosse con i motivi di appello in punto di ricostruzione del fatto, segnatamente con riferimento al dato per cui gli ispettori dell'INPS avessero riscontrato colture diverse sui terreni dell'azienda e che quest'ultima fosse in perdita (circostanze queste ritenute inconferenti dalla difesa); con riferimento alla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate da soggetti sentiti dagli ispettori dell'INPS, ma non escussi in dibattimento e delle dichiarazioni di due lavoratrici che avrebbero dovuto essere escusse in dibattimento con le garanzie previste per l'esame dei coimputati; con riferimento al punto della sentenza in cui si attribuisce rilevanza probatoria alla circostanza che l'imputato a sua volta lavorasse alle dipendenze di terzi, elemento questo del tutto inconferente ai fini della prova della responsabilità del D'Onofrio. Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata non affronta tali puntuali censure, per cui risulta sul punto viziata. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice di secondo grado a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129 - 01; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola, Rv. 257967 - 01), requisito, questo della decisività, inteso dalla giurisprudenza di legittimità come «potenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni» rivestita dalla deduzione difensiva rispetto alla quale viene denunciata la mancanza di motivazione (Sez. 6, n. 35918 del 17/6/2009, Greco, Rv. 244763 - 01). Per il regime di rilevabilità del vizio di mancanza di motivazione, invero, risultano decisive le ragioni addotte nel giudizio di appello, se è vero che l'impugnazione resta qualificata dalla "risposta" che il giudice del gravame è tenuto ad adottare, di talché la mancanza di motivazione viene ad indicare il rifiuto del giudice del gravame di esaminare le censure proposte. Del resto, l'effettività della "risposta" del giudice di appello, a sua volta, si traduce nella tutela dell'effettività del doppio grado di giurisdizione. 1.2 L'accoglimento del terzo motivo, avendo consentito la valida instaurazione del rapporto processuale, impone al Collegio di verificare se sia maturata la prescrizione del reato per cui si procede, come sostiene il difensore nelle conclusioni scritte pervenute il 4/3/2023. Premesso che nel caso di specie deve trovare applicazione la disciplina sulla prescrizione precedente alla legge 9/1/2019 n. 3, in quanto più favorevole, si osserva che - risalendo il reato al 31/3/2014 - la prescrizione, comprese le interruzioni, non può superare gli anni sette e mesi sei, di talché è maturata, anche tenuto conto delle sospensioni pari a undici mesi e diciotto giorni. 1.3 Gli altri motivi restano assorbiti. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza imp