CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 19273/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41509/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Cagliari (sezione distaccata di Sassari) che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riprodutt vo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, peraltro, che lo stesso motivo è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla sentenza di appello; in particolare, il giudice di merito applica correttamente i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U., 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01). La Corte di appello ha enucleato gli elementi di fatto da cui ha tratto, con argomentazione non illogica, la sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen (cfr. pag. 7 sentenza impugnata), mentre le doglianze difensive si configurano come dirette a conseguire una non consentita alternativa valutazione delle fonti di prova. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Nel caso di specie, il diniego della prevalenza delle attenuanti risulta adeguatamente motivato facendo riferimento alle modalità della condotta e alla spiccata capacità criminale dell'imputato (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il consiglie