CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 19856/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Maracaibo (Venezuela) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha contestato le conclusioni della requisitoria e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 marzo 2022 il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti donniciliari, applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, per il reato di favoreggiamento di persona, aggravato dall'art. 416-bis cod. pen., avendo avvisato la capo clan, [OSCURATO:PERSONA], della denuncia sporta dal nipote, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], affiliato del gruppo camorristico, per una richiesta estorsiva relativa a lavori edili in un garage di Secondigliano, anche sollecitando la Licciardi a far allontanare l'indagato. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando diversi motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono inosservanza e/o erronea applicazione di legge nonché vizi motivazionali, in termini di difetto, manifesta illogicità e/o contraddittorietà, circa la ritenuta gravità indiziaria. Il provvedimento impugnato, fondato sulle captate conversazioni ivi riportate, non terrebbe conto delle dichiarazioni rese dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia in cui aveva rappresentato che la sua condotta era mossa solo dall'intento di ingraziarsi [OSCURATO:PERSONA] esprimendole il disappunto per il comportamento tenuto dai propri familiari sia con riguardo alla denuncia per tentata estorsione, sia per avere millantato coperture da parte della stessa Licciardi. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono vizi della motivazione, in termini di difetto, manifesta illogicità e/o contraddittorietà circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura applicata. Il Tribunale, infatti, per escludere il pericolo di recidiva non aveva tenuto conto della condotta collaborativa dell'indagato nell'interrogatorio di garanzia, in cui aveva riferito anche di una diversa pretesa estorsiva patita dall'imprenditore edile. Inoltre, l'ordinanza si era limitata a stigmatizzare la familiarità dei rapporti intercorrenti tra Barbato, [OSCURATO:PERSONA] e altri affiliati all'ipotizzato sodalizio, sebbene dette relazioni non avessero mai investito la commissione di reati. A quest'ultimo riguardo, secondo il ricorso, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, in quanto i rapporti fiduciari dell'indagato con Licciardi ed altri non solo non erano emersi dal compendio indiziario, ma avevano riguardato soltanto le opere edili in corso di realizzazione negli immobili di cui Barbato è comproprietario. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Procuratore Generale e la difesa dell'indagato hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente, attraverso argomentazioni di merito volte ad una lettura alternativa di un fatto non contestato, insiste con la proposizione di temi e argomenti già considerati e disattesi dal Tribunale del riesame in termini logici e coerenti. Costituisce, infatti, principio consolidato che, in caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, la Cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio. Cosicché l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273 cod. proc. pen., o delle esigenze cautelari, ex art. 274 cod. proc. pen., è rilevabile in sede di legittimità solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo della Suprema Corte non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze. Da ciò consegue che sono inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Inoltre, in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 2.1. Con la prima censura, riguardante la gravità indiziaria, articolata con un unico generico e confuso motivo di ricorso, ripreso in parte anche nella parte che illustra quello sull'assenza di pericolo di recidiva per escludere la sussistenza dell'aggravante, si focalizza l'attenzione, in termini apodittici, sull'assenza di una volontà favoreggiatrice dell'indagato, senza peraltro contestarsi il fatto per come emerso dal contenuto delle intercettazioni. Il Tribunale, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, ha analiticamente e congruamente esaminato tutti gli elementi sui quali ha fondato il proprio giudizio cautelare. In particolare, con un corretto iter logico-giuridico, ha collegato le conversazioni ambientali rilevanti con due univoci dati e cioè che il 29 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], aveva denunciato [OSCURATO:PERSONA], appartenente al clan Licciardi, per tentata estorsione proprio in relazione ai lavori edili da svolgere nel suo garage in Secondigliano e che, emessa la misura cautelare per tentata estorsione aggravata dall'art. 416 bis cod. pen., lo stesso Vacca si era reso latitante. Dalle intercettazioni svolte nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], a pochi giorni dalla denuncia, cioè il 3 febbraio del 2020, era risultato: a) che [OSCURATO:PERSONA] si era recato a casa della donna; b) che la sera stessa quest'ultima aveva ordinato al nipote, [OSCURATO:PERSONA], di mandare un messaggio "a questi qua" che erano andati a "fermare i lavori dei Barbato...nei box sotto al palazzo" (ovvero [OSCURATO:PERSONA]) perché "Luciano" (ovvero [OSCURATO:PERSONA]) le aveva detto "avvisalo che se ne va" in quanto i suoi parenti avevano chiamato "le guardie". Inoltre, il 17 febbraio 2021 Barbato stesso, parlando con due parenti di [OSCURATO:PERSONA], saputo che Vacca era latitante ("tu sai che [OSCURATO:PERSONA] va scappando?"), aveva spiegato di avere pagato lui la tangente per i lavori edili e che voleva far sapere alla donna che i suoi parenti avevano millantato rapporti con lei. La prospettazione di un'interpretazione delle intercettazioni ambientali diversa da quella proposta dal giudice di merito non è ammissibile in quanto il ricorso non ha rappresentato alcun travisamento della prova essendosi limitato ad esprimere mere critiche alla corretta e plausibile valenza attribuita dal giudice di merito alle emergenze investigative. 2.2. Manifestamente priva di fondamento è anche la generica censura secondo cui nella specie non sarebbe configurabile il favoreggiamento personale aggravato dall'art. 416-bis cod. pen., ex art. 378, comma 2, cod. pen. in quanto l'indagato aveva rivelato la denuncia del nipote al solo fine di accattivarsi [OSCURATO:PERSONA] e i suoi parenti, con cui già aveva rapporti fiduciari e familiari, e non per favorire l'autore della tentata estorsione. Al riguardo è sufficiente richiamare la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui il favoreggiamento personale, reato di pericolo, richiede il dolo generico consistente nella consapevolezza dell'agente di fuorviare, con la propria condotta, o le indagini o le ricerche poste in essere dalla competente autorità, conoscendo il reato presupposto e fuori dai casi di concorso. Nel caso di specie il fine perseguito da [OSCURATO:PERSONA], di agire solo per ingraziarsi la capo clan, identificabile peraltro solo in via ipotetica, costituisce l'effetto auspicato della sua condotta e ad esso non può darsi rilievo perché trasformerebbe il favoreggiamento personale in un reato a dolo specifico, con conseguente violazione della norma incriminatrice (Sez. 5, n. 50206, del 02/07/2019, PMT c/Vaccarino, Rv. 278316). Ciò che emerge dall'ordinanza impugnata, invece, è che nel momento in cui l'indagato aveva avvisato [OSCURATO:PERSONA] della denuncia sporta dal nipote nei confronti del suo affiliato Vacca, sollecitandola a farlo allontanare, come poi avvenuto con mesi di latitanza, comprova il dolo di [OSCURATO:PERSONA] al momento del fatto e cioè la previsione e la volontà dell'evento come conseguenze della propria condotta (Sez. U., n. 38343 del 24/4/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261105). 2.3. Va dichiarata inammissibile anche la generica censura relativa alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 378, comma 2, cod. pen., fondata sull' apodittica stigmatizzazione di meri rapporti di familiarità e cordialità dell'indagato con Licciardi e i suoi parenti (marito e nipote). Risulta, infatti, non contestato, anzi persino ribadito più volte nel ricorso, che la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevolmente volta a "ingraziarsi la Licciardi", a capo dell'omonimo clan, fornendole l'informazione ricevuta relativa a [OSCURATO:PERSONA], suo affiliato. In tema di favoreggiamento personale l'aggravante di cui all'art. 378, comma 2, cod. pen. ha natura oggettiva e sussiste per il solo fatto che il soggetto "favorito" abbia fatto parte dell'organizzazione criminosa di stampo mafioso (Sez. 2, n.35266, del 13/06/2007, Ferrigno, Rv. 237849). Essa è configurabile nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità persone appartenenti ad un clan operante, come nel caso in esame, in un ambito territoriale nel quale la conoscenza di tale suo ruolo risulti diffusa. Detta attività, infatti, sotto il profilo oggettivo concretizza un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto di chi vi opera, con l'effetto di rafforzarne complessivamente il potere (Sez. 6, n.32386, del 28/03/2019, Salvato, Rv. 276475). Peraltro, nel caso in esame, che questa fosse la consapevole intenzione del ricorrente si evince dalle parole pronunciate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione ambientale con [OSCURATO:PERSONA], riportata a pagina tre dell'ordinanza impugnata, in cui così chiosava il ragionamento sulla necessità della fuga di Vacca: "ha detto Luciano...vedi un poco te lo sono venuto a dire casomai ti trovi pronta....". Da ciò consegue che l'ordinanza del riesame non si fonda affatto su presunzioni apodittiche, ma su solidi e logici argomenti dimostrativi di un'abituale e ammessa colleganza tra [OSCURATO:PERSONA] e i componenti del clan Licciardi.3. La seconda censura, anch'essa espressa in termini generici e con argomenti volti a prospettare l'assenza di volontà favoreggiatrice dell'indagato per come espressa nell'interrogatorio di garanzia, è anch'essa inammissibile. Invero, la previsione di reiterazione del reato è puntualmente argomentata nell'ordinanza sia con riferimento al pericolo di recidiva, sia riguardo all'idoneità e all'adeguatezza della misura detentiva degli arresti domiciliari. Invero, qualificata l'associazione favorita dall'indagato come "uno dei più potenti e temibili sodalizi camorristici napoletani con ramificazioni su tutto il territorio campano", il Tribunale rappresenta come la condotta di [OSCURATO:PERSONA] dimostri in concreto: il rapporto fiduciario di questi con gli elementi di vertice del clan; il tempestivo intervento per evitare gli effetti della denuncia sporta dal nipote e per segnalare gli atteggiamenti millantatori dei propri fratelli, così esponendoli a possibili azioni ritorsive; la volontà di accreditarsi in tutti i modi e a qualsiasi costo presso il sodalizio criminale. La decisione di merito ha dunque reso congrua motivazione, in riferimento ai presupposti che legittimano l'applicazione della misura restrittiva, specificando gli elementi sui quali era fondato il giudizio di pericolosità, con prognosi di recidiva, oltre che l'adeguatezza della misura detentiva applicata. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli