CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2025
Cassazione n. 29132/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 14006/25 Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente in punto di 129 c.p.p. è inammissibile in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato basato su elementi probatori adeguatamente esaminati dal primo giudice, atteso che tali profili valutativi non sono stati neppure devoluti al giudice di appello, essendo l'unico motivo di appello incentrato unicamente sul trattamento sanzionatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della ssa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] er