CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14616/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminati i ricorsi proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Daniele, [OSCURATO:PERSONA] Concetta e ONORATI Vincenza avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 28.5.2024 la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Foggia in data 17.10.2023 che, all'esito di un giudizio abbreviato, aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ed euro 4.000 di multa per i reati di detenzione e porto illegale di arma da guerra, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni, nonché [OSCURATO:PERSONA] e la Onorati alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 4.000 di multa per i reati di porto illegale di arma da guerra, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni; Evidenziato che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza dell'imputata, mentre il ricorso presentato nell'interesse congiunto di [OSCURATO:PERSONA] e della Onorati lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva; Ritenuto, quanto alla doglianza prospettata dalla [OSCURATO:PERSONA], che la Corte d'Appello, ribadendo la congruità su questo specifico punto della decisione di primo grado nella parte in cui aveva motivato il diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. con il richiamo alla condotta dell'imputata e comunque all'assenza di altri elementi positivi, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Rv. 270986 - 01); Ritenuto, quanto alle doglianze prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della sua compagna [OSCURATO:PERSONA], che la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'applicazione della recidiva sia del tutto adeguata, avendo i giudici di secondo grado inquadrato il contesto entro cui sono maturati i fatti e il movente che li ha originati (recupero e custodia di un'arma da guerra con matricola abrasa, da utilizzare per vendicare l'omicidio di uno zio di [OSCURATO:PERSONA]) per inferirne che i nuovi reati, posti in relazione con i precedenti degli imputati e, in particolare, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione mafiosa, fossero espressione di una accentuata pericolosità sociale in quanto sintomo di contiguità con ambienti della criminalità organizzata; Considerato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza, in quanto si limitano a riproporre pedissequamente questioni già disattese senza prospettare elementi nuovi che possano indurre a modificare la precedente decisione; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de