CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2025
Cassazione n. 35883/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2758/2025 CC - 03/10/2025 R.G.N. 20776/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 35883/2025 Roma, lì, 03/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 15 maggio 2025 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'applicazione del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze, di condanna per reati legati al traffico di stupefacenti e per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa “Contini”. La Corte ha ritenuto che, dall'esame delle sentenze, risulti assente l'unicità del disegno criminoso, perché anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia emerge che fino al 2010 l'istante faceva parte del predetto clan con un ruolo subalterno, di mera gestione di piazze di spaccio, mentre dal 2011 al 2015 egli ha costituito un sodalizio autonomo, attivo sempre nel traffico di stupefacenti, avente solo legami occasionali con l'associazione originaria. Secondo la Corte, pertanto, vi è stata una cesura tra i due comportamenti, legata alla frattura con il clan decisa dall'istante a causa dell'omesso riconoscimento di un ruolo apicale dopo l'arresto di suo padre, non essendo dimostrato che egli avesse, sin dal 2010, pianificato la successiva condotta. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. L'ordinanza è in contrasto con il contenuto delle sentenze indicate e allegate, quanto all'avere il ricorrente rescisso nel 2010 i propri rapporti con il clan Contini e all'avere costituito un nuovo e diverso sodalizio, composto da soggetti diversi dagli affiliati al predetto clan ed avente un programma associativo più ampio. L'asserita rescissione dal clan Contini, nel 2010, è smentita dalla sentenza n. 1340/2020 Reg. Sent., in cui è stata contestata al ricorrente la partecipazione alla medesima associazione criminosa dal 2011 al 2016, quale attualizzazione della condotta in precedenza contestata sino al 2010. La creazione di un'associazione criminale autonoma è smentita dalla sentenza n. 3049/2018 Reg. Sent., la terza di quelle in relazione alle quali è stata chiesto il riconoscimento della continuazione, perché, secondo quel provvedimento, la formazione con cui il ricorrente svolgeva il traffico di stupefacenti era parte integrante del clan Contini, essendone una sua costola, ed agiva in contatto con il clan e al fine di agevolarne l'attività. Vari collaboratori di giustizia, peraltro, hanno descritto il ricorrente come molto attivo nel traffico di stupefacenti ed integrato nel clan Contini, con tale attività e con la gestione delle piazze di spaccio, anche dopo l'arresto del padre. La contestazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravata dal metodo mafioso, si sovrappone alla contestazione dell'art. 416-bis cod. pen. e, poiché il metodo mafioso applicato consiste nella forza intimidatrice propria del clan Contini, appare evidente che il nuovo sodalizio, dedito al traffico di stupefacenti, costituiva una mera prosecuzione dell'attività criminale del clan, a cui il ricorrente apparteneva sicuramente sino al 2010, come peraltro egli ha sostenuto nella sua istanza. Infine l'ordinanza è errata laddove afferma che il ricorrente avrebbe costituito un sodalizio autonomo, composto da soggetti non affiliati al clan Contini: il confronto tra l'imputazione per il delitto di partecipazione a detta associazione e quella relativa al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 evidenzia che molti degli imputati della sentenza n. 3049/2018 Reg. Sent., relativa a quest'ultimo delitto, erano imputati anche per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nella sentenza n. 8570/2019 Reg. Sent. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2. Dall'esame delle tre sentenze indicate nell'istanza di applicazione dell'istituto della continuazione e di quella emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 25 novembre 2020, allegate al ricorso, risulta che, così come indicato dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha travisato alcuni degli elementi contenuti nelle relative imputazioni e nella loro parte motiva. In particolare non risulta corretta l'affermazione secondo cui la formazione costituita per compiere il traffico di stupefacenti, giudicata come violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 dalla sentenza n. 3049/2018 Reg. Sent. emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 09 aprile 2018, costituiva una associazione nuova, distinta ed autonoma rispetto al clan Contini di cui il ricorrente è stato partecipe sino al 2010, come ritenuto dalla sentenza n. 8570/2019 Reg. Sent. emessa in data 27 novembre 2019 dalla Corte appello di Napoli. Secondo detta sentenza, infatti, quella nuova formazione costituiva un'articolazione del clan Contini, specificamente destinata ad occuparsi del traffico di stupefacenti, attività a cui il clan si era dedicato anche in precedenza; il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, inoltre, è stato ritenuto aggravato in quanto commesso al fine di agevolare il clan Contini, condotta in contrasto con la valutazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, di un'associazione creata a seguito di una frattura interna al sodalizio mafioso. Non risulta corretta neppure l'affermazione secondo cui i componenti di tale formazione erano soggetti diversi rispetto ai coimputati degli altri processi, e in particolare rispetto agli imputati condannati per il delitto di partecipazione all'associazione criminosa denominata “clan Contini”, risultando dalle imputazioni la sovrapposizione di diversi nominativi. La valutazione della insussistenza di un unico disegno criminoso tra il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 commesso tra il 2011 e il 2015, giudicato con la sentenza n. 3049/2018 Reg. Sent., e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso sino al 2010, giudicato con la sentenza n. 8570/2019 Reg. Sent., si fonda, pertanto, su elementi non accertati dalle sentenze in questione. L'affermazione del giudice dell'esecuzione, secondo cui «la formazione autonoma del nuovo gruppo criminale costituisce una discontinuità … che esclude l'unicità volitiva iniziale», costituisce applicazione di un principio più volte sostenuto da questa Corte (si vedano Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Rv. 271569; Sez. 1, n. 2167 del 10/12/1993, Rv. 197565), ma gli elementi in base ai quali l'ordinanza ritiene che l'associazione dedita al traffico di stupefacenti, giudicata con la sentenza n. 3049/2018 Reg. Sent., sia stata costituita nel 2011 nel segno di una discontinuità rispetto alla partecipazione al clan Contini, e a seguito di una frattura interna a questo, non emergono dalla sentenza stessa, e dal suo confronto con le altre due sentenze a cui l'istanza si riferisce. La valutazione di una cesura tra la partecipazione del ricorrente al clan Contini, che si sarebbe interrotta nel 2010, e la sua partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti, tra il 2011 e il 2015, appare poi in contrasto con le conclusioni della sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 25 novembre 2020, che ha condannato il ricorrente per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso quale partecipe dal clan Contini dal 2011 al 2016, e ha ritenuto tale delitto in continuazione con quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 giudicato con la sentenza n. 3049/2018 Reg. Sent. Il ricorrente non ha dimostrato l'irrevocabilità di tale condanna ma, in caso di definitività di tale accertamento, appare evidente che la valutazione del giudice dell'esecuzione risulterebbe in contrasto con quella del giudice della cognizione, quanto meno nell'affermazione della discontinuità della condotta del ricorrente tra la partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti e quella al clan mafioso, che risulterebbe essere proseguita, senza interruzione, contestualmente alla consumazione del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. 3. L'ordinanza, inoltre, non ha tenuto conto del fatto che il giudice di merito, nell'emettere la sentenza n. 8525/2020 Reg. Sent. quale giudice del rinvio conseguente all'annullamento parziale della sentenza n. 3049/2018 Reg. Sent., ha condannato il ricorrente per i soli capi 10) e 14), commessi nel 2013, e ha ritenuto i delitti ivi contestati commessi in continuazione con il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, giudicato con la predetta sentenza. Il rigetto dell'istanza di continuazione tra queste due sentenze, pertanto, non può essere motivato affermando l'insussistenza di un medesimo disegno criminoso tra tali reati, essendo già intervenuta l'opposta decisione del giudice della cognizione, a cui il giudice dell'esecuzione deve attenersi. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, alla luce dei rilievi sopra esposti. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 03 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]