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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 26929/2022

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato avanzata dal ricorrente in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo il 26 ottobre del 2020, irrevocabile il 12 dicembre 2020.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel suo stesso interesse.

Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, in vigore da epoca precedente alla proposizione del ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nAl! [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato avanzata dal ricorrente in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo il 26 ottobre del 2020, irrevocabile il 12 dicembre 2020. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, in vigore da epoca precedente alla proposizione del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nAl! [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26929/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris