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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 gennaio 1973

Cassazione n. 29097/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/1973 avverso l'ordinanza del 14/12/2022 del Tribunale di sorveglianza di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 dicembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catania disponeva la non ratifica dell'ammissione provvisoria all'affidamento in prova al servizio sociale deliberata dal Tribunale di sorveglianza di Catania il 14 aprile 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, rigettava l'istanza di concessione dello stesso beneficio penitenziario, in relazione alla pena determinata con il provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania il 23 luglio 2019.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive.

Con il primo motivo e il secondo motivo, proposti in stretta correlazione, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 47, 166 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 666 cod. proc. pen., rappresentando che il condannato è sottoposto a interdizione giudiziale fin dal 30 giugno 2009, con la conseguenza che le notifiche effettuate nei suoi confronti devono ritenersi illegittime, dovendo essere eseguite presso il domicilio del suo tutore, che, in questo caso, è lo stesso avvocato che ha proposto il ricorso.

Con il terzo motivo si è denunciata la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, conseguente alla mancata individuazione del luogo in cui doveva essere notificato il provvedimento provvisorio di ammissione di Cantone all'affidamento in prova al servizio sociale, che doveva essere effettuata dal Tribunale di sorveglianza di Catania nel rispetto dei parametri normativi indicati dall'art. 677, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, in accoglimento dei primi due motivi, nei quali deve ritenersi assorbita la residua censura difensiva.

Con la doglianze oggetto di accoglimento, proposte in stretta correlazione, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 47, 166 Ord. pen. e 666 cod. proc. pen., rappresentando che [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a interdizione giudiziale fin dal 30 giugno 2009, con la conseguenza che le notifiche effettuate nei suoi confronti devono ritenersi illegittime, dovendo essere eseguite presso il domicilio del suo tutore, che, in questo caso, è lo stesso avvocato che ha proposto il ricorso.

Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto a interdizione giudiziale dal Tribunale di Catania con sentenza emessa il 30 giugno 2009.

Costituisce un dato processuale parimenti incontroverso quello secondo cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto ricorso per cassazione, è l'attuale tutore dell'interdetto, essendo stato nominato c:on provvedimento emesso dal Tribunale di Catania il 24/07/2017.

In questa cornice, deve osservarsi che, secondo quanto previsto dall'art.666, comma 8 cod. proc. pen., se il condannato è un infermo di mente, l'avviso per l'udienza di sorveglianza deve essere notificato, oltre che allo stesso soggetto, anche al tutore o al curatore e, se l'interessato ne è privo, il giudice deve provvedere alla loro nomina.

Non si può, in proposito, non richiamare la giurisprudenza di legittimità, consolidatasi con riferimento al procedimento di esecuzione, ma applicabile anche al procedimento di sorveglianza, secondo cui: «In tema di procedimento di esecuzione, l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza al tutore del condannato interdetto per infermità mentale determina una nullità cli ordine generale dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.» (Sez. 1, Sentenza n. 43523 del 07/05/2019, Riccio, Rv. 276950 - 01).

Si muove, del resto, nella stessa direzione, il seguente principio di diritto: «La sospensione del procedimento penale per infermità mentale dell'imputato ex art. 71 cod. proc. pen. è applicabile solo nel procedimento di cognizione e non nel procedimento esecutivo, che è diversamente strutturato, in quanto in esso è meramente facoltativo l'intervento della parte interessata che, ex art. 666 comma ottavo cod. proc. pen., se si trova in stato di infermità mentale è assistita da un tutore o, in difetto, da un curatore provvisorio appositamente nominato» (Sez. 1, Sentenza n. 22749 del 09/03/2007, Bencivegna, Rv. 236770 - 01).

Non è, pertanto, dubitabile che, nel caso di specie, l'omessa notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale tutore di [OSCURATO:PERSONA], dell'avviso dell'udienza in cui veniva deliberata la sua ammissione provvisoria all'affidamento in prova al servizio sociale, celebrata davanti al Tribunale di sorveglianza di Catania il 14 aprile 2021, determinava una nullità di ordine generale nei confronti del ricorrente, rilevante ai sensi degli aitt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen., che comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata, nei termini di cui in dispositivo.

3. Resta assorbito nella doglianza oggetto di accoglimento il terzo motivo, con cui si è denunciata la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, conseguente alla mancata individuazione del luogo dove doveva essere notificato il provvedimento provvisorio di ammissione di Cantone all'affidamento in prova al servizio sociale, la cui risoluzione postula la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, non riscontrabile nel caso di specie, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente.

4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/1973 avverso l'ordinanza del 14/12/2022 del Tribunale di sorveglianza di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 dicembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catania disponeva la non ratifica dell'ammissione provvisoria all'affidamento in prova al servizio sociale deliberata dal Tribunale di sorveglianza di Catania il 14 aprile 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, rigettava l'istanza di concessione dello stesso beneficio penitenziario, in relazione alla pena determinata con il provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania il 23 luglio 2019. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo e il secondo motivo, proposti in stretta correlazione, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 47, 166 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 666 cod. proc. pen., rappresentando che il condannato è sottoposto a interdizione giudiziale fin dal 30 giugno 2009, con la conseguenza che le notifiche effettuate nei suoi confronti devono ritenersi illegittime, dovendo essere eseguite presso il domicilio del suo tutore, che, in questo caso, è lo stesso avvocato che ha proposto il ricorso. Con il terzo motivo si è denunciata la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, conseguente alla mancata individuazione del luogo in cui doveva essere notificato il provvedimento provvisorio di ammissione di Cantone all'affidamento in prova al servizio sociale, che doveva essere effettuata dal Tribunale di sorveglianza di Catania nel rispetto dei parametri normativi indicati dall'art. 677, comma 2 -bis, cod. proc. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, in accoglimento dei primi due motivi, nei quali deve ritenersi assorbita la residua censura difensiva. Con la doglianze oggetto di accoglimento, proposte in stretta correlazione, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 47, 166 Ord. pen. e 666 cod. proc. pen., rappresentando che [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a interdizione giudiziale fin dal 30 giugno 2009, con la conseguenza che le notifiche effettuate nei suoi confronti devono ritenersi illegittime, dovendo essere eseguite presso il domicilio del suo tutore, che, in questo caso, è lo stesso avvocato che ha proposto il ricorso. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto a interdizione giudiziale dal Tribunale di Catania con sentenza emessa il 30 giugno 2009. Costituisce un dato processuale parimenti incontroverso quello secondo cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto ricorso per cassazione, è l'attuale tutore dell'interdetto, essendo stato nominato c:on provvedimento emesso dal Tribunale di Catania il 24/07/2017. In questa cornice, deve osservarsi che, secondo quanto previsto dall'art.666, comma 8 cod. proc. pen., se il condannato è un infermo di mente, l'avviso per l'udienza di sorveglianza deve essere notificato, oltre che allo stesso soggetto, anche al tutore o al curatore e, se l'interessato ne è privo, il giudice deve provvedere alla loro nomina. Non si può, in proposito, non richiamare la giurisprudenza di legittimità, consolidatasi con riferimento al procedimento di esecuzione, ma applicabile anche al procedimento di sorveglianza, secondo cui: «In tema di procedimento di esecuzione, l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza al tutore del condannato interdetto per infermità mentale determina una nullità cli ordine generale dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.» (Sez. 1, Sentenza n. 43523 del 07/05/2019, Riccio, Rv. 276950 - 01). Si muove, del resto, nella stessa direzione, il seguente principio di diritto: «La sospensione del procedimento penale per infermità mentale dell'imputato ex art. 71 cod. proc. pen. è applicabile solo nel procedimento di cognizione e non nel procedimento esecutivo, che è diversamente strutturato, in quanto in esso è meramente facoltativo l'intervento della parte interessata che, ex art. 666 comma ottavo cod. proc. pen., se si trova in stato di infermità mentale è assistita da un tutore o, in difetto, da un curatore provvisorio appositamente nominato» (Sez. 1, Sentenza n. 22749 del 09/03/2007, Bencivegna, Rv. 236770 - 01). Non è, pertanto, dubitabile che, nel caso di specie, l'omessa notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale tutore di [OSCURATO:PERSONA], dell'avviso dell'udienza in cui veniva deliberata la sua ammissione provvisoria all'affidamento in prova al servizio sociale, celebrata davanti al Tribunale di sorveglianza di Catania il 14 aprile 2021, determinava una nullità di ordine generale nei confronti del ricorrente, rilevante ai sensi degli aitt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen., che comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata, nei termini di cui in dispositivo. 3. Resta assorbito nella doglianza oggetto di accoglimento il terzo motivo, con cui si è denunciata la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, conseguente alla mancata individuazione del luogo dove doveva essere notificato il provvedimento provvisorio di ammissione di Cantone all'affidamento in prova al servizio sociale, la cui risoluzione postula la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, non riscontrabile nel caso di specie, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente. 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al T
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