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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20710/2026

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EGRI, MARCOPASSALACQUA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro2694 [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA];- intimati –avverso la sentenza n. 1353/2023 della CORTED'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/04/2023 R.G.N.122/2017;Numero registro generale 21388/2023Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 20710/2026Data pubblicazione 18/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al rapporto in somministrazione part timeintercorso tra il 24 ottobre 2012 e il 31 ottobre 2013, convenne in primo grado lasocietà utilizzatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la società somministratriceOpenjobmetis s.p.a. (incorporante di [OSCURATO:SOCIETA] Agenzia per Il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].),deducendo di essere stata formalmente assunta (da [OSCURATO:SOCIETA].) per losvolgimento delle mansioni di addetto customer care con inquadramento nel2° livello del c.c.n.l.

Telecomunicazioni, ma di avere di fatto svolto per l’interadurata del rapporto di lavoro mansioni superiori sussumibili nel 4° livelloretributivo, nonché 4 ore al giorno di lavoro supplementare e, pertanto, chiese lacondanna delle convenute al pagamento delle relative differenze retributive concondanna a versare all’INPS i contributi previdenziali corrispondenti.Costituendosi in giudizio, le resistenti deducevano, tra l’altro, la coerenza dellivello applicato rispetto alle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente.2.

Il ricorso, all’esito della prova testimoniale, veniva rigettato in primo grado,mentre la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto ladomanda di riconoscimento dell’espletamento di mansioni riconducibili al 3° livellodel c.c.n.l.

Telecomunicazioni e, rigettando i motivi relativi all’espletamento dilavoro supplementare non retribuito, ha condannato la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre adaccessori di legge.3.

Avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha propostoricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, a cui la lavoratrice non ha oppostodifese.

La ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 21388/2023Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 20710/2026Data pubblicazione 18/06/20264. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della motivazione nel termine di giornisessanta ex art. 380 bis

1. cod.proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 434cod.proc.civ. (art. 360 n. 4) per aver la sentenza della Corte d’appello ritenutoammissibile l’impugnazione della lavoratrice in assenza di una parte argomentativache confutasse e contrastasse le ragioni addotte dal primo Giudice.1.1.

Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità, perché privo di specificità(art. 366 cod.proc.civ.).

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidatanell'affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispettoal quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere/dovere diesame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e diprocedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili difatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass.

S.U. n. 8077/2012).

Laparte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli attirilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio dimerito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fattoprocessuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza dellacensura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla lororicerca (Cass. n. 20924/2019, Rv. 654799 – 01; Cass. n. 15367/2014; Cass. n.21226/2010).Dal principio di diritto discende che, qualora, come nella fattispecie, il ricorrenteassuma che l'appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto dellanecessaria specificità dei motivi di impugnazione, la censura potrà essere scrutinataa condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazionedella sentenza di primo grado e l'atto di appello.

A ciò non ha minimamenteNumero registro generale 21388/2023Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 20710/2026Data pubblicazione 18/06/2026provveduto la ricorrente che si è limitata a lamentare una generica erroneità dellapronuncia sul punto.2.Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell’ art. 437 c.p.c. per averla Corte territoriale accolto una domanda (quella avente ad oggetto l’accertamentodel diritto ad essere inquadrata nel 3° livello del [OSCURATO:PERSONA]) che lalavoratrice non aveva formulato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. né poteva ritenersiformulata sulla base del principio della cd.

“continenza” e, dunque, da ritenersinuova.Il motivo è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di mansioni dellavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinataqualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciòincorrere nel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in unaqualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datoredi lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativiallo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia ( ex plurimis Cass. n. 22872del 08/10/2013, Rv. 628261 – 01).Nel caso di specie la sentenza impugnata ha formulato il proprio giudizioper cui il vizio è palesemente inesistente.3.

Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. peraver la Corte territoriale riconosciuto alla lavoratrice un profilo appartenente al 3°livello (“addetto ad informazioni telefoniche senior”) integralmente diverso daquello dalla medesima richiesto con il ricorso in appello (“addetto al call center”)sulla base di argomentazioni diverse da quelle dalla medesima addotte a sostegnodella nuova domanda, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione.Il motivo è in parte privo di specificità, laddove non spiega perché la definizione“addetta al call center” evochi una posizione professionale radicalmente differenteNumero registro generale 21388/2023Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 20710/2026Data pubblicazione 18/06/2026rispetto a quella di “addetto ad informazioni telefoniche senior”, tanto da alluderead un diritto diverso da quello azionato.Peraltro, il motivo è anche manifestamente infondato in quanto la violazionedell’art. 112 cod.proc.civ., sotto il profilo della extra petizione, non può essereravvisata laddove, all’interno della formulazione del giudizio di correttoinquadramento nelle previsioni del c.c.n.l., il giudice abbia ricondotto le mansioniin concreto svolte ed accertate all’inquadramento ritenuto corretto; il riferimento,all’interno della qualifica di inquadramento corretta, ad una determinatadeclaratoria di lavoratore contrattuale collettiva assolve, come è avvenuto inquesto caso, ad una mera funzione esemplificativa della posizione lavorativainteressata e non estende il decisum oltre il perimetro della domanda.4.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e o falsa applicazione degli artt.2103 c.c. e 23 del [OSCURATO:PERSONA] 2009, la violazione dell’art. 115 c.p.c.per travisamento della prova; si prospetta la nullità della sentenza per manifestacontraddittorietà della motivazione e, dunque, per violazione dell’art.132, comma2, n. 4 cod.proc.civ.

Ciò, rispettivamente, per aver la Corte d’appello: (i)erroneamente ravvisato il discrimen tra il 2° livello e il 3° livello del Ccnl nelpossesso di cognizioni teorico-pratiche; (ii) utilizzato informazioni probatorie chenon esistevano nel processo; (iii) con motivazione contraddittoria ricondottol’accertata attività esecutiva al 3° livello; (iv) fatto malgoverno del procedimentologico-giuridico trifasico che il Giudice deve seguire ai fini del correttoinquadramento del lavoratore subordinato.4.1.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile; è infondato lì dovedenuncia, in pratica, un erroneo giudizio di sussunzione del fatto (mansioniassegnate ai lavoratori) nella ipotesi contrattuale collettiva (nel terzo livello e nonnel secondo).Invero, l’accertamento espletato dalla Corte di appello per la determinazionedell'inquadramento spettante alla lavoratrice risulta conforme agli insegnamenti diNumero registro generale 21388/2023Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 20710/2026Data pubblicazione 18/06/2026questa Corte che ha chiarito come il giudice del merito, allorché si tratti diindividuare la pertinenza delle mansioni svolte in concreto, rispetto ad unadeterminata posizione funzionale, deve seguire un procedimento logico-giuridicoche non può prescindere da tre fasi successive, costituite dall'accertamento in fattodelle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e deigradi previsti dal contratto collettivo di categoria, nonché dal raffronto tra il risultatodella prima indagine e le previsioni della normativa contrattuale individuati nellaseconda (Cass. n. 7123/2014; Cass. n. 20272/2010).Nel caso concreto, la valutazione compiuta dal giudice di secondo grado sisottrae alle censure che le sono state mosse, atteso che la Corte distrettuale havalutato compiutamente il contenuto professionale delle mansioni in concretoassegnate alla dipendente cogliendo nelle stesse i tratti qualificanti del terzo livelloa cui appartengono “ [..]…i lavoratori che, in possesso di specifiche cognizioniteorico-pratiche, nell’ambito dei metodi di lavoro e procedure definite, svolgonospecifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo,commerciale o tecnico di media complessità […]”; peraltro, tra le mereesemplificazioni delle figure professionali riconducibili al livello in esame, la Corteha rinvenuto la figura dell’addetto ad informazioni telefoniche senior, che noncorrisponde dunque ad una diversa qualifica; della declaratoria stessa ha riportatola definizione contrattuale collettiva, incentrata sulla valorizzazione dell’esperienzalavorativa.Dunque, le concrete mansioni sono state ricostruite mediante l’assunzione delleprove testimoniali, riferite alle pagine 4-6 della sentenza.

La Corte territoriale havalutato che le medesime, descritte alla pagina 6, si fossero caratterizzate per laloro natura esecutiva, priva della complessità connessa alle attività di naturatecnico operativa, e non implicanti alcuna attività di elaborazione e valutazione deidati, nonché svolte in assenza della professionalità acquisita attraverso specificipercorsi formativi.Numero registro generale 21388/2023Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 20710/2026Data pubblicazione 18/06/2026Piuttosto le mansioni in concreto accertate sono state ritenute caratterizzatedall’uso di programmi Form e CRM e dall’implementazione della professionalità onthe job, che in fatto si era tradotta nel fornire informazioni telefoniche alla clientelamediante consultazione di dati e videoterminale e nello svolgere le altre attivitàcorrelate, come il controllo dei contratti.

Tale attività, dunque, è stata ritenuta dicontenuto non riconducibile al secondo livello di inquadramento, formalmenteconoscenze operative di base, fornisce informazioni telefoniche mediante laconsultazione di dati a videoterminale ed espleta le attività operative correlate […].5.

Sono inammissibili le doglianze, ancorché proposte in termini di violazione dilegge, che si sostanziano, quanto alla natura e consistenza dei compiti svolti dallalavoratrice, nella critica alla ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale,censurandosi in realtà la valutazione del materiale probatorio.Tale tipo di doglianza configura in realtà vizio di motivazione e non supera ilvaglio di ammissibilità perché, così qualificata, non indica, nei termini rigorosirichiesti dal vigente testo del predetto art. 360 nr. 5 cod. proc. civ., il «fattostorico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbiacarattere decisivo (Cass.

S.U. 7 aprile 2014, n. 8053).In tema di ricorso per cassazione, infatti, una censura relativa alla violazionee falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se sialleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalleparti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovveroabbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, queste, nonravvisabili nel caso in esame (Cass. Sez.

Un. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016;Cass. n. 13960/2014).

Da ultimo va precisato che il travisamento del contenutooggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in séNumero registro generale 21388/2023Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 20710/2026Data pubblicazione 18/06/2026e non quando si verta in una ipotesi, come nell’analisi effettuata dalla Corteterritoriale nel caso di specie, di verifica logica della riconducibilità dell'informazioneprobatoria al fatto probatorio (Cass. Sez.

Un. n. 5792/24).5.

Con il quinto motivo, si denuncia la violazione degli artt. 112, 115 e 278c.p.c. per aver la Corte d’appello pronunciato una condanna generica che, da unlato, la lavoratrice non aveva chiesto e, dall’altro, non avrebbe potutoammissibilmente chiedere.Il motivo, presenta un profilo di inammissibilità, non avendo la odierna partericorrente chiarito l’interesse, concreto ed attuale, riferito alla sua posizione adimpugnare la statuizione di condanna generica.

In ogni caso la censura è infondataalla luce della giurisprudenza di legittimità la quale , con orientamento consolidatoe mai modificato, ha chiarito che è possibile azionare, in materia di lavoro, lapretesa economica chiedendo solo una condanna generica e non specifica (tra lealtre, cfr. Cass. n. 3503/1992).

Tale riconosciuta facoltà esclude,conseguentemente, ogni profilo di abusivo frazionamento del credito da parte deiricorrenti in relazione alla rivendicazione azionata.

L’abusivo frazionamento dlcredito non è, altresì, ravvisabile anche in relazione al pregresso contenziosointercorso tra le parti che la Corte territoriale, con una affermazione non smentitacon la censura in esame, ha precisato essere riferibile a controversie aventi causapetendi diversa da quella del presente ricorso.6.

Con il sesto motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 132, comma2, n. 4 c.p.c. per aver la Corte d’Appello condannato la sola Accenture (societàutilizzatrice) - e non anche (in solido) [OSCURATO:SOCIETA] (società somministratrice) - alpagamento delle differenze retributive senza spiegarne le ragioni ed in ogni caso inviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, commi 3 e 6, del D.lgs. n. 276/2003.Il motivo è fondato, giacché la sentenza ha del tutto omesso di pronunciarsi sulpunto della relazione di solidarietà tra la società utilizzatrice e quellasomministratrice che pure sono state chiamate in causa dalla lavoratrice.Numero registro generale 21388/2023Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 20710/2026Data pubblicazione 18/06/20267.

Alla luce delle su esposte argomentazioni, accolto il sesto motivo e rigettatigli altri, la sentenza impugnata va cassata quanto al motivo accolto e la causa varinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, in relazione allaquestione della relazione di solidarietà passiva invocata dalla ricorrente nel sestomotivo di ricorso, oltreché per la regolazione delle spese anche del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.MLa Corte, accolto il sesto motivo di ricorso e rigettati tutti gli altri, cassa lasentenza impugnata quanto al motivo accolto e rinvia, per il giudizio sul punto,alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Roma, cosi deciso nell'adunanza camerale del 28 maggio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 21388/2023Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 20710/2026Data pubblicazione 18/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EGRI, MARCOPASSALACQUA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro2694 [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA];- intimati –avverso la sentenza n. 1353/2023 della CORTED'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/04/2023 R.G.N.122/2017;Numero registro generale 21388/2023Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 20710/2026Data pubblicazione 18/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al rapporto in somministrazione part timeintercorso tra il 24 ottobre 2012 e il 31 ottobre 2013, convenne in primo grado lasocietà utilizzatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la società somministratriceOpenjobmetis s.p.a. (incorporante di [OSCURATO:SOCIETA] Agenzia per Il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].),deducendo di essere stata formalmente assunta (da [OSCURATO:SOCIETA].) per losvolgimento delle mansioni di addetto customer care con inquadramento nel2° livello del c.c.n.l. Telecomunicazioni, ma di avere di fatto svolto per l’interadurata del rapporto di lavoro mansioni superiori sussumibili nel 4° livelloretributivo, nonché 4 ore al giorno di lavoro supplementare e, pertanto, chiese lacondanna delle convenute al pagamento delle relative differenze retributive concondanna a versare all’INPS i contributi previdenziali corrispondenti.Costituendosi in giudizio, le resistenti deducevano, tra l’altro, la coerenza dellivello applicato rispetto alle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente.2. Il ricorso, all’esito della prova testimoniale, veniva rigettato in primo grado,mentre la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto ladomanda di riconoscimento dell’espletamento di mansioni riconducibili al 3° livellodel c.c.n.l. Telecomunicazioni e, rigettando i motivi relativi all’espletamento dilavoro supplementare non retribuito, ha condannato la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre adaccessori di legge.3. Avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha propostoricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, a cui la lavoratrice non ha oppostodifese. La ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 21388/2023Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 20710/2026Data pubblicazione 18/06/20264. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della motivazione nel termine di giornisessanta ex art. 380 bis 1. cod.proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 434cod.proc.civ. (art. 360 n. 4) per aver la sentenza della Corte d’appello ritenutoammissibile l’impugnazione della lavoratrice in assenza di una parte argomentativache confutasse e contrastasse le ragioni addotte dal primo Giudice.1.1. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità, perché privo di specificità(art. 366 cod.proc.civ.). La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidatanell'affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispettoal quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere/dovere diesame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e diprocedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili difatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012). Laparte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli attirilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio dimerito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fattoprocessuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza dellacensura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla lororicerca (Cass. n. 20924/2019, Rv. 654799 – 01; Cass. n. 15367/2014; Cass. n.21226/2010).Dal principio di diritto discende che, qualora, come nella fattispecie, il ricorrenteassuma che l'appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto dellanecessaria specificità dei motivi di impugnazione, la censura potrà essere scrutinataa condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazionedella sentenza di primo grado e l'atto di appello. A ciò non ha minimamenteNumero registro generale 21388/2023Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 20710/2026Data pubblicazione 18/06/2026provveduto la ricorrente che si è limitata a lamentare una generica erroneità dellapronuncia sul punto.2.Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell’ art. 437 c.p.c. per averla Corte territoriale accolto una domanda (quella avente ad oggetto l’accertamentodel diritto ad essere inquadrata nel 3° livello del [OSCURATO:PERSONA]) che lalavoratrice non aveva formulato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. né poteva ritenersiformulata sulla base del principio della cd. “continenza” e, dunque, da ritenersinuova.Il motivo è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di mansioni dellavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinataqualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciòincorrere nel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in unaqualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datoredi lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativiallo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia ( ex plurimis Cass. n. 22872del 08/10/2013, Rv. 628261 – 01).Nel caso di specie la sentenza impugnata ha formulato il proprio giudizioper cui il vizio è palesemente inesistente.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. peraver la Corte territoriale riconosciuto alla lavoratrice un profilo appartenente al 3°livello (“addetto ad informazioni telefoniche senior”) integralmente diverso daquello dalla medesima richiesto con il ricorso in appello (“addetto al call center”)sulla base di argomentazioni diverse da quelle dalla medesima addotte a sostegnodella nuova domanda, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione.Il motivo è in parte privo di specificità, laddove non spiega perché la definizione“addetta al call center” evochi una posizione professionale radicalmente differenteNumero registro generale 21388/2023Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 20710/2026Data pubblicazione 18/06/2026rispetto a quella di “addetto ad informazioni telefoniche senior”, tanto da alluderead un diritto diverso da quello azionato.Peraltro, il motivo è anche manifestamente infondato in quanto la violazionedell’art. 112 cod.proc.civ., sotto il profilo della extra petizione, non può essereravvisata laddove, all’interno della formulazione del giudizio di correttoinquadramento nelle previsioni del c.c.n.l., il giudice abbia ricondotto le mansioniin concreto svolte ed accertate all’inquadramento ritenuto corretto; il riferimento,all’interno della qualifica di inquadramento corretta, ad una determinatadeclaratoria di lavoratore contrattuale collettiva assolve, come è avvenuto inquesto caso, ad una mera funzione esemplificativa della posizione lavorativainteressata e non estende il decisum oltre il perimetro della domanda.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e o falsa applicazione degli artt.2103 c.c. e 23 del [OSCURATO:PERSONA] 2009, la violazione dell’art. 115 c.p.c.per travisamento della prova; si prospetta la nullità della sentenza per manifestacontraddittorietà della motivazione e, dunque, per violazione dell’art.132, comma2, n. 4 cod.proc.civ. Ciò, rispettivamente, per aver la Corte d’appello: (i)erroneamente ravvisato il discrimen tra il 2° livello e il 3° livello del Ccnl nelpossesso di cognizioni teorico-pratiche; (ii) utilizzato informazioni probatorie chenon esistevano nel processo; (iii) con motivazione contraddittoria ricondottol’accertata attività esecutiva al 3° livello; (iv) fatto malgoverno del procedimentologico-giuridico trifasico che il Giudice deve seguire ai fini del correttoinquadramento del lavoratore subordinato.4.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile; è infondato lì dovedenuncia, in pratica, un erroneo giudizio di sussunzione del fatto (mansioniassegnate ai lavoratori) nella ipotesi contrattuale collettiva (nel terzo livello e nonnel secondo).Invero, l’accertamento espletato dalla Corte di appello per la determinazionedell'inquadramento spettante alla lavoratrice risulta conforme agli insegnamenti diNumero registro generale 21388/2023Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 20710/2026Data pubblicazione 18/06/2026questa Corte che ha chiarito come il giudice del merito, allorché si tratti diindividuare la pertinenza delle mansioni svolte in concreto, rispetto ad unadeterminata posizione funzionale, deve seguire un procedimento logico-giuridicoche non può prescindere da tre fasi successive, costituite dall'accertamento in fattodelle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e deigradi previsti dal contratto collettivo di categoria, nonché dal raffronto tra il risultatodella prima indagine e le previsioni della normativa contrattuale individuati nellaseconda (Cass. n. 7123/2014; Cass. n. 20272/2010).Nel caso concreto, la valutazione compiuta dal giudice di secondo grado sisottrae alle censure che le sono state mosse, atteso che la Corte distrettuale havalutato compiutamente il contenuto professionale delle mansioni in concretoassegnate alla dipendente cogliendo nelle stesse i tratti qualificanti del terzo livelloa cui appartengono “ [..]…i lavoratori che, in possesso di specifiche cognizioniteorico-pratiche, nell’ambito dei metodi di lavoro e procedure definite, svolgonospecifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo,commerciale o tecnico di media complessità […]”; peraltro, tra le mereesemplificazioni delle figure professionali riconducibili al livello in esame, la Corteha rinvenuto la figura dell’addetto ad informazioni telefoniche senior, che noncorrisponde dunque ad una diversa qualifica; della declaratoria stessa ha riportatola definizione contrattuale collettiva, incentrata sulla valorizzazione dell’esperienzalavorativa.Dunque, le concrete mansioni sono state ricostruite mediante l’assunzione delleprove testimoniali, riferite alle pagine 4-6 della sentenza. La Corte territoriale havalutato che le medesime, descritte alla pagina 6, si fossero caratterizzate per laloro natura esecutiva, priva della complessità connessa alle attività di naturatecnico operativa, e non implicanti alcuna attività di elaborazione e valutazione deidati, nonché svolte in assenza della professionalità acquisita attraverso specificipercorsi formativi.Numero registro generale 21388/2023Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 20710/2026Data pubblicazione 18/06/2026Piuttosto le mansioni in concreto accertate sono state ritenute caratterizzatedall’uso di programmi Form e CRM e dall’implementazione della professionalità onthe job, che in fatto si era tradotta nel fornire informazioni telefoniche alla clientelamediante consultazione di dati e videoterminale e nello svolgere le altre attivitàcorrelate, come il controllo dei contratti. Tale attività, dunque, è stata ritenuta dicontenuto non riconducibile al secondo livello di inquadramento, formalmenteconoscenze operative di base, fornisce informazioni telefoniche mediante laconsultazione di dati a videoterminale ed espleta le attività operative correlate […].5. Sono inammissibili le doglianze, ancorché proposte in termini di violazione dilegge, che si sostanziano, quanto alla natura e consistenza dei compiti svolti dallalavoratrice, nella critica alla ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale,censurandosi in realtà la valutazione del materiale probatorio.Tale tipo di doglianza configura in realtà vizio di motivazione e non supera ilvaglio di ammissibilità perché, così qualificata, non indica, nei termini rigorosirichiesti dal vigente testo del predetto art. 360 nr. 5 cod. proc. civ., il «fattostorico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbiacarattere decisivo (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053).In tema di ricorso per cassazione, infatti, una censura relativa alla violazionee falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se sialleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalleparti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovveroabbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, queste, nonravvisabili nel caso in esame (Cass. Sez. Un. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016;Cass. n. 13960/2014). Da ultimo va precisato che il travisamento del contenutooggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in séNumero registro generale 21388/2023Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 20710/2026Data pubblicazione 18/06/2026e non quando si verta in una ipotesi, come nell’analisi effettuata dalla Corteterritoriale nel caso di specie, di verifica logica della riconducibilità dell'informazioneprobatoria al fatto probatorio (Cass. Sez. Un. n. 5792/24).5. Con il quinto motivo, si denuncia la violazione degli artt. 112, 115 e 278c.p.c. per aver la Corte d’appello pronunciato una condanna generica che, da unlato, la lavoratrice non aveva chiesto e, dall’altro, non avrebbe potutoammissibilmente chiedere.Il motivo, presenta un profilo di inammissibilità, non avendo la odierna partericorrente chiarito l’interesse, concreto ed attuale, riferito alla sua posizione adimpugnare la statuizione di condanna generica. In ogni caso la censura è infondataalla luce della giurisprudenza di legittimità la quale , con orientamento consolidatoe mai modificato, ha chiarito che è possibile azionare, in materia di lavoro, lapretesa economica chiedendo solo una condanna generica e non specifica (tra lealtre, cfr. Cass. n. 3503/1992). Tale riconosciuta facoltà esclude,conseguentemente, ogni profilo di abusivo frazionamento del credito da parte deiricorrenti in relazione alla rivendicazione azionata. L’abusivo frazionamento dlcredito non è, altresì, ravvisabile anche in relazione al pregresso contenziosointercorso tra le parti che la Corte territoriale, con una affermazione non smentitacon la censura in esame, ha precisato essere riferibile a controversie aventi causapetendi diversa da quella del presente ricorso.6. Con il sesto motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 132, comma2, n. 4 c.p.c. per aver la Corte d’Appello condannato la sola Accenture (societàutilizzatrice) - e non anche (in solido) [OSCURATO:SOCIETA] (società somministratrice) - alpagamento delle differenze retributive senza spiegarne le ragioni ed in ogni caso inviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, commi 3 e 6, del D.lgs. n. 276/2003.Il motivo è fondato, giacché la sentenza ha del tutto omesso di pronunciarsi sulpunto della relazione di solidarietà tra la società utilizzatrice e quellasomministratrice che pure sono state chiamate in causa dalla lavoratrice.Numero registro generale 21388/2023Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 20710/2026Data pubblicazione 18/06/20267. Alla luce delle su esposte argomentazioni, accolto il sesto motivo e rigettatigli altri, la sentenza impugnata va cassata quanto al motivo accolto e la causa varinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, in relazione allaquestione della relazione di solidarietà passiva invocata dalla ricorrente nel sestomotivo di ricorso, oltreché per la regolazione delle spese anche del presente giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte, accolto il sesto motivo di ricorso e rigettati tutti gli altri, cassa lasentenza impugnata quanto al motivo accolto e rinvia, per il giudizio sul punto,alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Roma, cosi deciso nell'adunanza camerale del 28 maggio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 21388/2023Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 20710/2026Data pubblicazione 18/06/2026
Sentenza Cassazione n. 20710/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris