CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20390/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 5 ottobre 2023, di conferma della condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4, (fatto commesso in Bergamo il 14 novembre 2016) e inflitta, alla sola Quirini, per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. (fatto commesso in località imprecisata in data compresa tra il 2 ed il 14 novembre 2016); - che la comune impugnativa, sottoscritta dal loro difensore, consta di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 648 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione ascrittogli, è generico e manifestamente infondato, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità «Nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori.» (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, Rv. 278225; Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Rv. 257432) e, comunque, non consentito in questa sede, in quanto affidato a generiche censure integralmente versate in fatto (vedasi pagg. 3 e 4, punto 2), - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle ricorrenti quali autrici del reato, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 3, punto 1, della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha giustificato la certa riconducibilità del fatto alle imputate ricorrenti sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e delle riprese delle telecamere di videosorveglianza), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il terzo motivo, che paventa la violazione del principio del "ragionevole dubbio", è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati , A' acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili.» (Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, Rv. 278237); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa