CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2021
Cassazione n. 15587/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s4a4t4e le conclusioni del PG L. • ,Ixrt; Tr.cx (43.4-44.243.0 t-et -e-a? Laze5Q..- ott ( .rtZ. co)0-0 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con una prima decisione, emessa in data 18 novembre 2020, il Tribunale di Cuneo - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di restituzione di un immobile che era stata introdotta da [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di proprietaria). La domanda era fondata sull'intervenuto pagamento delle spese del procedimento penale e sulla intervenuta chiusura del correlato fallimento (in data 18 luglio 2019) per insufficienza dell'attivo. 1.1 L'immobile in questione risulta sito in Caraglio alla via Brofferio n.168 ed era stato sottoposto a sequestro preventivo - in data 17 novembre 2009 - nel corso di un procedimento penale per fatti di bancarotta relativi alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. In detto procedimento penale [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di bancarotta fraudolenta (in concorso), con sentenza definitiva dal 23 ottobre 2018, e condannata al risarcimento dei danni causati dal reato. La decisione di primo grado aveva disposto (ai sensi dell'art.323, comma 4, cod.proc.pen.) il mantenimento del sequestro sull'immobile a garanzia dei crediti indicati dall'art.316 cod.proc.pen. . 1.2 Nella motivazione della decisione emessa il 18.11.2020 il Tribunale evidenzia che: a) il vincolo è stato mantenuto anche a garanzia delle obbligazioni civili ; b) pur non essendosi verificata la conversione del sequestro conservativo in pignoramento - data la genericità della condanna - il vincolo va mantenuto in ragione della possibilità di riapertura del fallimento o di iniziative risarcitorie dei singoli creditori, possibili nel quinquiennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art. 2947 comma 2 cod. civ. 2. Avverso detta decisione è stato proposto ricorso per cassazione, qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod.proc.pen. . 3. Con ordinanza emessa in data 31 marzo 2021, oggi impugnata, il Tribunale di Cuneo - quale giudice della esecuzione - ha dunque respinto la opposizione introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 La decisione riprende i contenuti delle statuizioni di merito ed in particolare evidenzia che il sequestro preventivo dell'immobile (poi convertito in conservativo a garanzia dei crediti risarcitori) si fondava sulla ritenuta pertinenzialità tra l'acquisto dell'immobile in questione e le condotte distrattive oggetto di accertamento nel processo di merito. Si ritiene, inoltre, che l'avvenuta conversione dell'originario sequestro preventivo in conservativo, pur essendo avvenuta in un momento in cui i singoli creditori non portevano costituirsi parte civile (essendo legittimata la sola curatela) possa ritenersi diretta - una volta intervenuta la chiusura del fallimento - a tutelare le pretese risarcitorie dei singoli creditori insoddisfatti, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], condannata in via definitiva. Da ciò deriva la esigenza di mantenimento del vincolo, con diniego della originaria istanza di restituzione. 4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 4.1 D punto oggetto di critica riguarda la possibilità di 'permanenza degli effetti' di un provvedimento di sequestro conservativo emesso a favore di un soggetto giuridico - la curatela del fallimento - oggi venuto meno. Si sostiene che la perenzione del fallimento avrebbe dovuto determinare la revoca del vincolo, non potendosi traslare l'effetto giuridico di vantaggio su soggetti che del procedimento penale non sono stati parti (i singoli creditori). In altre parole data la genericità della condanna il sequestro conservativo non si è convertito in pignoramento e non potrebbe sopravvivere al passaggio in giudicato della sentenza in ragione della alterità soggettiva tra la parte civile costituita (la curatela) e i singoli creditori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Ferma restando la mancata conversione del sequestro conservativo in pignoramento (data la assenza di quantificazione della entità del risarcimento, come precisato tra le altre da Sez. I n.35495 del 22.9.2020, rv 280201), non può accedersi alla tesi difensiva di perenzione del vincolo in forza della intervenuta chiusura del fallimento posteriore alla definitività della sentenza.E' infatti pacifico (120 I.fall.) che i creditori, una volta chiusa la procedura concorsuale, riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti e, nel caso in esame, la obbligazione risarcitoria - da reato - risulta azionabile nei confronti della condannata, titolare dell'immobile in questione. 2.1 L'esigenza di tutela sopravvive alla definitività della sentenza (di condanna) anche se diverso è il centro di imputazione soggettiva del diritto azionabile. Va ritenuto, sul punto, che l'azione del curatore in sede di esercizio dell'azione civile nel processo penale è sempre ricollegabile all'interesse dei creditori della procedura, interesse che viene esercitato dall'organo della curatela a tutela della par condicio creditorum. Si tratta, pertanto, di un esercizio collettivo della pretesa - medio tempore - che non cancella la ricorrenza della titolarità dei diritti e che consente, una volta chiusa la procedura fallimentare, l'esercizio individuale attraverso le medesime forme di garanzia (tra cui il sequestro conservativo) che erano state accordate alla curatela. E' pacifico, infatti, che la fonte dei poteri processuali del curatore fallimentare va individuata negli interessi dei creditori ammessi. Si veda, sul piano generale, quanto affermato da Sez. V n. 48804 del 9.10.2013, rv 257553 secondo cui il curatore fallimentare è legittimato, quale terzo in buona fede, a proporre istanza di revoca del sequestro preventivo disposto, ex art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001, ai fini di confisca in misura equivalente al profitto derivante dal reato, nei confronti di una società fallita, nella cui disponibilità siano confluiti i proventi di un'attività criminosa, considerato che il curatore non fa uso dei beni illeciti esistenti nell'attivo fallimentare ma è viceversa incaricato dell'amministrazione di detto attivo e dei beni che ne fanno parte nell'esclusivo interesse dei creditori ammessi alla procedura concorsuale, i quali, d'altro canto, in virtù di detta ammissione, sono portatori di diritti alla conservazione dell'attivo, nella prospettiva della migliore soddisfazione dei loro crediti, che - pur convivendo fino alla vendita fallimentare con quelli di proprietà del fallito e con il vincolo destinato alla realizzazione della "par condicio creditorum" - trovano riconoscimento e tutela, nel corso della procedura, attraverso l'azione del curatore. 2.2 Correttamente, pertanto, in ragione della concreta azionabilità di pretese individuali da parte dei soggetti portatori di danno da reato, il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda di restituzione del bene. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali .