CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 38860/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 9/12/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 9922 del 2018 il Tribunale di Brescia, giudicando con rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 337 cod. pen. descritto nella imputazione come un «dimenarsi violentemente sferrando calci e spintoni verso il sovrintendente [OSCURATO:PERSONA] e l'agente [OSCURATO:PERSONA]» per opporsi a loro intervenuti per sedare una lite in corso su un veicolo di trasporto pubblico. 2. Nel ricorso presentato ex art. 608, comma 1, cod. proc. pen. il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia chiede l'annullamento della sentenza deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato aumento della pena per il concorso formale di reati nella condotta descritta nel capo di imputazione, in violazione dell'art. 81, primo comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno fissato il principio secondo il quale integra un concorso formale di reati, ex artt. 81, primo comma, e 337 cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio sul presupposto che la resistenza o la minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali, non configurano, anche se attuate nello stesso contesto, un unico reato di resistenza ex art. 337 cod. pen., ma tanti reati di resistenza quanti sono i pubblici ufficiali coinvolti, perché l'azione, pur ledendo unitariamente il pubblico interesse alla tutela del normale funzionamento della pubblica funzione, si traduce in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell'attività da parte di ogni pubblico ufficiale. Questo orientamento - che il Collegio ritiene doversi seguire - considera che le persone fisiche mediante le quali la pubblica amministrazione agisce, pur operando come suoi organi, conservano le loro distinte identità per cui ogni violenza o minaccia arrecata al singolo pubblico agente costituisce resistenza ex art. 337 cod. pen. (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771; Sez. 6, n. 35227 del 25/05/2017, Provenzano, Rv. 270545; Sez. 6, n. 26173 del 5/07/2012, Rv. 253111). 2. Invece, il Tribunale - senza peraltro sviluppare una argomentazione a sostegno della interpretazione adottata - ha recepito la qualificazione giuridica di segno contrario, delineata nel capo di imputazione che richiama semplicemente l'art. 337 cod. pen., ravvisando un unico reato sulla scorta del principio secondo il quale in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un unico reato e non il concorso formale omogeneo di reati, la violenza o la minaccia nei confronti di più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, attuata nel medesimo contesto fattuale per impedire il compimento di uno stesso atto di ufficio o di servizio, atteso che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è il regolare svolgimento dell'attività della Pubblica amministrazione e non l'integrità fisica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (Sez. 6, n. 52725 del 28/09/2017, Diop, Rv. 271559; Sez. 6, n. 4123 del 14/12/2016, dep. 2017, Mozzi, Rv. 269005; Sez. 6, n. 37727 del 09/05/2014, Pastore, Rv. 260374). Va, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la riconfigurazione della fattispecie quale concorso formale omogeneo di reati nei termini che riterrà specificamente aderenti ai dati fattuali e per la conseguente rideterminazione della pena nella linea del principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 40981 del 22 febbraio 2018. Disciplinando l'istituto del ricorso immediato per cassazione, l'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. prevede che «fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello». I casi che nel giudizio di appello danno luogo all'annullamento della sentenza di primo grado, con rinvio al primo giudice, sono quelli disciplinati dall'art. 604, commi 1 e 4, cod. proc. pen. e concernono la corrispondenza tra contestato e giudicato ovvero la ritualità del rapporto processuale. Quel che attiene al merito della decisione, invece, deve essere rinnovato dal giudice di appello ex art. 604, comma 5, cod. proc. pen. Ne deriva che nella fattispecie il rinvio va disposto al giudice competente per l'appello (Sez. 6, n. 24059 del 14/05/2014, Spigarelli, Rv. 259979; Sez. 6, n. 43973 del 01/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256923). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Brescia per il giudizio. Così deciso il 28/09/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente , Angelt CostAnz