CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 23452/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto ricorso per cassazione, tramite difensore difiducia abilitato, avverso l’ordinanza in epigrafe con cui la Corte d’appello di Napoli, Sezioneminorenni, in funzione di giudice dell’esecuzione (n. 3/2025), ha rigettato l’istanza ex art. 671cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le sentenzemeglio indicate nell’istanza medesima;che a base del rigetto la Corte d’appello minorile ha osservato che tra il primo delittocommesso tra il 13 e il 30 dicembre 2003 di cui alla sentenza sub 1 dell’istanza e quelli di cuialla sentenza sub 2, commessi fino al 2007, e alla sentenza sub 3, commessi il 31 ottobre2005, non esiste alcun elemento concreto per ritenere che fossero frutto di un’unica previadeliberazione criminosa apprezzabile ex art. 81 cpv. cod. pen., sia in considerazione deltempo trascorso tra i fatti (oltre tre anni), sia per il differente modus operandi avendo ilricorrente - all’epoca minorenne – ceduto sostanza stupefacente unitamente a dei complici enon essendovi, quindi, alcuna prova che si tratti di attività strutturalmente organizzata ecompiuta nell’ambito di un contesto associativo; ha concluso nel senso che i reati sono fruttodi determinazioni tra loro autonome, insorte ogni qual volta si fosse presentata all’imputatoun’occasione favorevole, dunque frutto di determinazione estemporanea;Che il ricorso – al quale ha fatto seguito il deposito (tardivo) in data 29/5/2026 dimemorie difensive (in ogni caso reiterative dei motivi di ricorso) a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto chesorreggono le richieste, e costituite da mere doglianze in punto di fatto e, in ogni caso è statoproposto per motivi manifestamente infondati perché attinenti ad asseriti difetto ocontraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimentoimpugnato;Che la dedotta censura che lamenta l’illegittimità del diniego della continuazione non siconfronta con il puntuale argomentare del giudice dell’esecuzione, del tutto logico edimmune dai lamentati vizi, il quale, nell’evidenziare la solo parziale omogeneità dei reati incontestazione (violazioni della normativa in materia di stupefacenti), l’estraneità del reato dievasione e soprattutto la distanza cronologica tra gli episodi giudicati con le sentenzeindicate nell’istanza (dicembre 2003, ottobre 2005 e anno 2007, dunque commessi nell’arcotemporale di oltre tre anni: pag. 3 ord. imp.) come pure il diverso modus operandi (pag. 2ord. imp.), ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezzadi disegno criminoso agli effetti dell’art. 81 cpv. cod. pen. stigmatizzando altresì l’assenza dialcun elemento specifico e concreto posto a sostegno dell’istanza ex art. 671 cod. proc.pen., dovendosi a tal fine ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:- l’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazionein fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecitepreviamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un generedi vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv.284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vitadelinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di unnumero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili apriori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, chesi concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»(Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615);- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola basedell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta adelinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico,ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, conla tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenzialicommettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n.12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione dellacondotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dalcrimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso eopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, ispirato al favorrei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012,Abbassi, Rv. 252950-01);- un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarnoper configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., che chiede,come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); - incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazionel'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a unapreventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cuiall'art. 81 cpv. cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente allamera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tracontinuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019,Bencivenga, Rv. 275451-01; conf. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580-01);Che il ricorso è inammissibile anche in quanto propone censure tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), essendo inibite al giudice di legittimità la riletturadegli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l’adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano inipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di unamigliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. U,n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, ripresa da Sez. U, n. 6903 del27/5/2017, Aiello, in motiv. § 1; ex multis, Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A., non mass.;Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025, Lunetta, non mass.; Sez. 6, n. 43139 del 19/9/2019, Sessa,non mass.);Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con oscuramento dei dati identificatidel ricorrente in quanto all’epoca dei fatti minorenne; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.