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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024

Cassazione n. 10564/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pag. 2, ove si esclude che il contegno extraprocessuale ed endoprocessuale dell'odierno ricorrente fosse valutabile positivamente), rispetto alla quale l'affermazione difensiva di omessa valutazione delle spontanee dichiarazioni dell'imputato è apodittica e non corroborata; osservato che la valutazione delle circostanze idonee ad integrare le attenuanti invocate appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, che non può essere oggetto di ri-valutazione nel giudizio di legittimità, se si esprime in una motivazione priva di contraddizioni e di manifeste illogicità; osservato che i cennati vizi (contraddizione, manifesta illogicità) non si riscontrano nella motivazione del provvedimento impugnato, non essendovi alcunché di illogico nell'escludere la possibilità di valutare positivamente una ammissione di responsabilità tardiva (perché successiva alla condanna) e non accompagnata da alcuna concreta riparazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pag. 2, ove si esclude che il contegno extraprocessuale ed endoprocessuale dell'odierno ricorrente fosse valutabile positivamente), rispetto alla quale l'affermazione difensiva di omessa valutazione delle spontanee dichiarazioni dell'imputato è apodittica e non corroborata; osservato che la valutazione delle circostanze idonee ad integrare le attenuanti invocate appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, che non può essere oggetto di ri-valutazione nel giudizio di legittimità, se si esprime in una motivazione priva di contraddizioni e di manifeste illogicità; osservato che i cennati vizi (contraddizione, manifesta illogicità) non si riscontrano nella motivazione del provvedimento impugnato, non essendovi alcunché di illogico nell'escludere la possibilità di valutare positivamente una ammissione di responsabilità tardiva (perché successiva alla condanna) e non accompagnata da alcuna concreta riparazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
Sentenza Cassazione n. 10564/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris