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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21485/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 agosto 1933; avverso la sentenza del 5 ottobre 2021, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Latina, a carico del ricorrente, ritenendolo responsabile, nella sua qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi dichiarata fallita, ed in concorso con il precedente amministratore, [OSCURATO:PERSONA], sua figlia, di bancarotta fraudolenta documentale specifica.

2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando cinque motivi di censura.

In particolare:

2.1. con il primo motivo, si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la corte d'appello avrebbe ritenuto responsabile il Giovannetti per il solo fatto di essere il legale rappresentante della società.

Non avrebbe, invece, considerato che le condotte a lui contestate sarebbero imputabili al precedente amministratore, già condannato per lo stesso reato, che non gli avrebbe mai consegnato, al momento dell'apertura della liquidazione, la documentazione contabile necessaria per ricostruire il patrimonio e le movimentazioni economiche e finanziarie della società.

2.2. Queste stesse circostanze, poi, con il secondo motivo, sono state prospettate sotto il diverso profilo della violazione e falsa applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 42 cod. pen. e 27 della Costituzione.

La corte territoriale, infatti, non solo avrebbe ritenuto responsabile il Giovannetti per il solo fatto di essere il liquidatore della società, ma, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe omesso di valutare le reali condotte poste in essere dall'imputato.

Non avrebbe infatti considerato che proprio il Giovannetti, nonostante le omissioni dell'amministratore, sarebbe riuscito comunque a ricostruire tutte le scritture contabili obbligatorie, poi consegnate al curatore, e a depositare i bilanci d'esercizio mai presentati in precedenza.

Con il terzo, il ricorrente deduce nuovamente manifesta illogicità della motivazione nonché violazione dei criteri di cui all'art. 192 cod proc. pen., nella parte in cui la corte territoriale avrebbe, contrariamente alle evidenze processuali, ritenuto comunque sussistente un accordo criminoso tra l'imputato e sua figlia, finalizzato, in ipotesi a creare un'apparenza contabile fraudolenta.

Secondo la difesa, tale ricostruzione poggerebbe su dati probatori privi di una valenza logica sufficiente e comunque contrasterebbe con l'esplicito riconoscimento di responsabilità da parte della figlia, che avrebbe patteggiato, in separato giudizio, la pena da applicare.

2.4. Con il quarto motivo, poi, si deduce la mancanza o comunque la manifesta illogicità della motivazione offerta dalla corte d'appello nell'accertamento del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

L'imputato, infatti, secondo la difesa, sarebbe stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale per il solo fatto di non aver consegnato la documentazione al curatore.

Tanto, tuttavia, alla luce dell'irregolare tenuta delle scritture contabili accertata dai giudici di merito, avrebbe potuto condurre ad un'affermazione di responsabilità solo per il diverso e meno grave reato di bancarotta semplice, in cui la ratio punitiva, scevra da logiche di profitto, permetterebbe di sanzionare anche la mera condotta negligente.

2.5. Con il quinto motivo, in ultimo, si deduce violazione e falsa applicazione della legge penale, nella parte in cui la corte territoriale, confondendo l'oggetto materiale del reato di bancarotta fraudolenta documentale, avrebbe erroneamente interpretato la norma incriminatrice, ricomprendendo anche libri sociali estranei, afferenti, invece, alla mera organizzazione interna dell'impresa e, quindi, irrilevanti ai finii della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Appare opportuno premettere che all'imputato è contestato, nella sua qualità di liquidatore della società poi fallita, il delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], sua figlia e precedente amministratore della società, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori, avrebbe distrutto o c:omunque occultato i libri e le scritture contabili della società, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

All'esito dell'istruttoria è stato accertato che: - la società è stata costituita il 10 febbraio 2006; ha avuto quale amministratore unico dalla costituzione alla liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], figlia dell'imputato; è stata posta in liquidazione 1'11 novembre 2013 ed è stato contestualmente nominato, quale liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], padre dell'amministratrice ed odierno imputato; il 17 giugno 2015 la società è stata dichiarata fallita; - la documentazione contabile, per come dichiarato dal curatore, è stata consegnata solo nell'aprile 2016; era comunque irregolare (senza bollatura e senza alcuna numerazione) e incompleta (perché relativa ai soli tre anni antecedenti il ricorso prefallimentare).

Mancava, infatti, tutta la documentazione relativa ai primi sei mesi del 2015 e quella antecedente il 2012.

Tale ultima documentazione, tuttavia, era esistente (quanto meno quella relativa al 2011) ed era nella disponibilità del liquidatore, in quanto esaminata nel 2015 da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società e incaricato dal Giovannetti di redigere i bilanci per gli anni 2012-2014 e comunque consegnata al liquidatore dalle figlie, secondo quanto da queste esplicitamente dichiarato; - l'incompletezza documentale e le irregolarità contabili non avevano poi permesso al curatore di ricostruire correttamente il patrimonio della società e le sue movimentazioni economiche e finanziarie, e quindi di apprendere alla massa attiva le uniche residue rimanenze di magazzino, pur registrate nell'ultimo bilancio depositato, ma mai fisicamente rinvenute.2.

Ciò considerato, il ricorrente contesta, con i primi due motivi (intimamente connessi tra loro), la sussistenza di una condotta, di distruzione o occultamento delle scritture contabili, riferibile all'imputato. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non solo non avrebbe ricevuto alcuna documentazione dal precedente amministratore, ma, nonostante ciò, si sarebbe comunque adoperato per ricostruire e poi consegnare al curatore tutta la documentazione necessaria.

Le censure sono infondate.

La corte territoriale dà conto, per come si è detto, che l'imputato non ha depositato né la documentazione relativa al periodo antecedente il 2012 (viceversa esaminata nel 2015 dal Caciotti, quindi esistente), né quella relativa ai primi sei mesi del 2015 (comunque di competenza dell'imputato, liquidatore dal 2013 fino al successivo fallimento del luglio 2015).

Così, parte della documentazione, quella antecedente il 2012, può dirsi essere stata fisicamente sottratta (in quanto esistente e non consegnata); altra parte, quella relativa ai primi mesi del 2015, di diretta competenza dell'imputato, invece, comunque non risulta consegnata e quindi anch'essa sottratta alla disponibilità degli organi fallimentari.

3. Il terzo ed il quarto motivo, anch'essi intimamente connessi tra loro, in quanto attinenti entrambi al profilo soggettivo del reato contestato, sono invece inammissibili, in quanto non evidenziano profili di (manifesta) illogicità della motivazione, ma postulano piuttosto una rivalutazione del compendio probatorio utilizzato dai giudici di merito.

La corte territoriale, infatti, sotto tale profilo, accertate le oggettive carenze documentali, le parallele irregolarità contabili e la conseguente impossibilità di ricostruire la consistenza patrimoniale e le relative movimentazioni, ha ritenuto che fosse verosimile dedurre l'esistenza uno specifico intento fraudolento e di un comune accordo criminoso tra la figlia (precedente amministratore) e il padre (successivo liquidatore) alla luce di una valutazione sistematica delle risultanze istruttorie.

In particolare, la circostanza per cui i bilanci fossero stati depositati solo nel 2015, in prossimità della dichiarazione di fallimento e su specifico incarico del liquidatore, a fronte di una perdurante e significativa pregressa omissione, lascerebbe intendere che il liquidatore avesse il compito di confezionare un'apparenza contabile tale da impedire la ricostruzione della consistenza patrimoniale e delle varie vicende della società.

Circostanza, poi, riscontrata proprio dalla già evidenziata impossibilità, per il curatore, di apprendere alla massa attiva le uniche residue consistenze attive registrate nell'ultimo bilancio depositato.

Tanto renderebbe conto, a posteriori, non solo dell'accordo pregresso, ma anche dell'intento fraudolento con il quale sarebbe stata sottratta alla disponibilità del curatore la documentazione contabile.A fronte di ciò il ricorrente non ha evidenziato profili di specifica (e manifesta) illogicità, ma si è limitato a dedurre l'erroneità delle deduzioni argomentative, prospettando una semplice differente valutazione della valenza probatoria dei dati raccolti, riservata, in quanto tale, al giudice del merito.

E la corte distrettuale, valutando analiticamente i fatti oggetto della contestazione e le relative convergenze processuali, ha offerto, per come si è detto, una motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici e quindi insindacabile in sede di legittimità.

4. In ultimo, con il quinto motivo, il ric:orrente ha dedotto, sotto il profilo della violazione di legge, che la corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la norma incriminatrice, ricomprendendo anche libri sociali estranei al fatto tipico, afferenti, invece, alla mera organizzazione interna dell'impresa e, quindi, irrilevanti ai fini della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Anche questo motivo è infondato.

L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale non è limitato alle sole scritture contabili obbligatorie (come per il reato di bancarotta documentale semplice), ma è rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione (Sez. 5 n. 37459 del 22/09/2021, Rv. 281875).

Ciò premesso ed a prescindere dall'idoneità dei singoli documenti a ricostruire il patrimonio ed il volume d'affari della società, è dirimente che, per come si è detto, l'imputato non abbia depositato alcuna documentazione né per il periodo antecedente il 2012, né per quello compreso nei primi sei mesi del 2015.

Tanto esclude ogni rilevanza alla contestata idoneità degli ulteriori libri richiamati dai giudici di merito.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 agosto 1933; avverso la sentenza del 5 ottobre 2021, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Latina, a carico del ricorrente, ritenendolo responsabile, nella sua qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi dichiarata fallita, ed in concorso con il precedente amministratore, [OSCURATO:PERSONA], sua figlia, di bancarotta fraudolenta documentale specifica. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando cinque motivi di censura. In particolare: 2.1. con il primo motivo, si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la corte d'appello avrebbe ritenuto responsabile il Giovannetti per il solo fatto di essere il legale rappresentante della società. Non avrebbe, invece, considerato che le condotte a lui contestate sarebbero imputabili al precedente amministratore, già condannato per lo stesso reato, che non gli avrebbe mai consegnato, al momento dell'apertura della liquidazione, la documentazione contabile necessaria per ricostruire il patrimonio e le movimentazioni economiche e finanziarie della società. 2.2. Queste stesse circostanze, poi, con il secondo motivo, sono state prospettate sotto il diverso profilo della violazione e falsa applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 42 cod. pen. e 27 della Costituzione. La corte territoriale, infatti, non solo avrebbe ritenuto responsabile il Giovannetti per il solo fatto di essere il liquidatore della società, ma, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe omesso di valutare le reali condotte poste in essere dall'imputato. Non avrebbe infatti considerato che proprio il Giovannetti, nonostante le omissioni dell'amministratore, sarebbe riuscito comunque a ricostruire tutte le scritture contabili obbligatorie, poi consegnate al curatore, e a depositare i bilanci d'esercizio mai presentati in precedenza. Con il terzo, il ricorrente deduce nuovamente manifesta illogicità della motivazione nonché violazione dei criteri di cui all'art. 192 cod proc. pen., nella parte in cui la corte territoriale avrebbe, contrariamente alle evidenze processuali, ritenuto comunque sussistente un accordo criminoso tra l'imputato e sua figlia, finalizzato, in ipotesi a creare un'apparenza contabile fraudolenta. Secondo la difesa, tale ricostruzione poggerebbe su dati probatori privi di una valenza logica sufficiente e comunque contrasterebbe con l'esplicito riconoscimento di responsabilità da parte della figlia, che avrebbe patteggiato, in separato giudizio, la pena da applicare. 2.4. Con il quarto motivo, poi, si deduce la mancanza o comunque la manifesta illogicità della motivazione offerta dalla corte d'appello nell'accertamento del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. L'imputato, infatti, secondo la difesa, sarebbe stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale per il solo fatto di non aver consegnato la documentazione al curatore. Tanto, tuttavia, alla luce dell'irregolare tenuta delle scritture contabili accertata dai giudici di merito, avrebbe potuto condurre ad un'affermazione di responsabilità solo per il diverso e meno grave reato di bancarotta semplice, in cui la ratio punitiva, scevra da logiche di profitto, permetterebbe di sanzionare anche la mera condotta negligente. 2.5. Con il quinto motivo, in ultimo, si deduce violazione e falsa applicazione della legge penale, nella parte in cui la corte territoriale, confondendo l'oggetto materiale del reato di bancarotta fraudolenta documentale, avrebbe erroneamente interpretato la norma incriminatrice, ricomprendendo anche libri sociali estranei, afferenti, invece, alla mera organizzazione interna dell'impresa e, quindi, irrilevanti ai finii della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Appare opportuno premettere che all'imputato è contestato, nella sua qualità di liquidatore della società poi fallita, il delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], sua figlia e precedente amministratore della società, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori, avrebbe distrutto o c:omunque occultato i libri e le scritture contabili della società, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. All'esito dell'istruttoria è stato accertato che: - la società è stata costituita il 10 febbraio 2006; ha avuto quale amministratore unico dalla costituzione alla liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], figlia dell'imputato; è stata posta in liquidazione 1'11 novembre 2013 ed è stato contestualmente nominato, quale liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], padre dell'amministratrice ed odierno imputato; il 17 giugno 2015 la società è stata dichiarata fallita; - la documentazione contabile, per come dichiarato dal curatore, è stata consegnata solo nell'aprile 2016; era comunque irregolare (senza bollatura e senza alcuna numerazione) e incompleta (perché relativa ai soli tre anni antecedenti il ricorso prefallimentare). Mancava, infatti, tutta la documentazione relativa ai primi sei mesi del 2015 e quella antecedente il 2012. Tale ultima documentazione, tuttavia, era esistente (quanto meno quella relativa al 2011) ed era nella disponibilità del liquidatore, in quanto esaminata nel 2015 da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società e incaricato dal Giovannetti di redigere i bilanci per gli anni 2012-2014 e comunque consegnata al liquidatore dalle figlie, secondo quanto da queste esplicitamente dichiarato; - l'incompletezza documentale e le irregolarità contabili non avevano poi permesso al curatore di ricostruire correttamente il patrimonio della società e le sue movimentazioni economiche e finanziarie, e quindi di apprendere alla massa attiva le uniche residue rimanenze di magazzino, pur registrate nell'ultimo bilancio depositato, ma mai fisicamente rinvenute.2. Ciò considerato, il ricorrente contesta, con i primi due motivi (intimamente connessi tra loro), la sussistenza di una condotta, di distruzione o occultamento delle scritture contabili, riferibile all'imputato. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non solo non avrebbe ricevuto alcuna documentazione dal precedente amministratore, ma, nonostante ciò, si sarebbe comunque adoperato per ricostruire e poi consegnare al curatore tutta la documentazione necessaria. Le censure sono infondate. La corte territoriale dà conto, per come si è detto, che l'imputato non ha depositato né la documentazione relativa al periodo antecedente il 2012 (viceversa esaminata nel 2015 dal Caciotti, quindi esistente), né quella relativa ai primi sei mesi del 2015 (comunque di competenza dell'imputato, liquidatore dal 2013 fino al successivo fallimento del luglio 2015). Così, parte della documentazione, quella antecedente il 2012, può dirsi essere stata fisicamente sottratta (in quanto esistente e non consegnata); altra parte, quella relativa ai primi mesi del 2015, di diretta competenza dell'imputato, invece, comunque non risulta consegnata e quindi anch'essa sottratta alla disponibilità degli organi fallimentari. 3. Il terzo ed il quarto motivo, anch'essi intimamente connessi tra loro, in quanto attinenti entrambi al profilo soggettivo del reato contestato, sono invece inammissibili, in quanto non evidenziano profili di (manifesta) illogicità della motivazione, ma postulano piuttosto una rivalutazione del compendio probatorio utilizzato dai giudici di merito. La corte territoriale, infatti, sotto tale profilo, accertate le oggettive carenze documentali, le parallele irregolarità contabili e la conseguente impossibilità di ricostruire la consistenza patrimoniale e le relative movimentazioni, ha ritenuto che fosse verosimile dedurre l'esistenza uno specifico intento fraudolento e di un comune accordo criminoso tra la figlia (precedente amministratore) e il padre (successivo liquidatore) alla luce di una valutazione sistematica delle risultanze istruttorie. In particolare, la circostanza per cui i bilanci fossero stati depositati solo nel 2015, in prossimità della dichiarazione di fallimento e su specifico incarico del liquidatore, a fronte di una perdurante e significativa pregressa omissione, lascerebbe intendere che il liquidatore avesse il compito di confezionare un'apparenza contabile tale da impedire la ricostruzione della consistenza patrimoniale e delle varie vicende della società. Circostanza, poi, riscontrata proprio dalla già evidenziata impossibilità, per il curatore, di apprendere alla massa attiva le uniche residue consistenze attive registrate nell'ultimo bilancio depositato. Tanto renderebbe conto, a posteriori, non solo dell'accordo pregresso, ma anche dell'intento fraudolento con il quale sarebbe stata sottratta alla disponibilità del curatore la documentazione contabile.A fronte di ciò il ricorrente non ha evidenziato profili di specifica (e manifesta) illogicità, ma si è limitato a dedurre l'erroneità delle deduzioni argomentative, prospettando una semplice differente valutazione della valenza probatoria dei dati raccolti, riservata, in quanto tale, al giudice del merito. E la corte distrettuale, valutando analiticamente i fatti oggetto della contestazione e le relative convergenze processuali, ha offerto, per come si è detto, una motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici e quindi insindacabile in sede di legittimità. 4. In ultimo, con il quinto motivo, il ric:orrente ha dedotto, sotto il profilo della violazione di legge, che la corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la norma incriminatrice, ricomprendendo anche libri sociali estranei al fatto tipico, afferenti, invece, alla mera organizzazione interna dell'impresa e, quindi, irrilevanti ai fini della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Anche questo motivo è infondato. L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale non è limitato alle sole scritture contabili obbligatorie (come per il reato di bancarotta documentale semplice), ma è rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione (Sez. 5 n. 37459 del 22/09/2021, Rv. 281875). Ciò premesso ed a prescindere dall'idoneità dei singoli documenti a ricostruire il patrimonio ed il volume d'affari della società, è dirimente che, per come si è detto, l'imputato non abbia depositato alcuna documentazione né per il periodo antecedente il 2012, né per quello compreso nei primi sei mesi del 2015. Tanto esclude ogni rilevanza alla contestata idoneità degli ulteriori libri richiamati dai giudici di merito. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta
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