CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07460/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 42/RG 25300 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata in materia di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata (par. 2.2 pagg. 6-7), e prima ancora da quella di primo grado (pagg. 6-8), in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico con riguardo al tema dell'inutilizzabilità della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che anche il secondo motivo, relativo al travisamento probatorio, è inammissibile in quanto la motivazione della sentenza si fonda non solo sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], per come puntualmente riscontrate, ma anche sulle numerose e convergenti prove acquisite e puntualmente elencate in ordine alla responsabilità penale del ricorrente (pagg. 7-8). rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0