CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 44170/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per i reati di resistenza e lesioni, non sono deducibili in questa sede, in quanto solo formalmente denunciano l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione, deducendo, invece, circostanze di fatto e prospettando una lettura alternativa dei fatti e delle prove; rilevato, peraltro, che i suddetti motivi sono meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 1 e 4 in cui si ricostruisce il fatto, l'evoluzione della condotta e la progressiva insofferenza dimostrata dal ricorrente; si dà atto della reazione violenta dell'imputato all'interno degli uffici e della conseguente necessità di redigere il verbale di identificazione, cui tentava di sottrarsi, reagendo con violenza fisica nei confronti dell'operante, che provava a trattenerlo; della configurabilità del reato di lesioni anche in presenza di una escoriazione); ritenuto che anche il secondo motivo è generico e del tutto infondato a fronte della riconosciuta legittimità della condotta degli operanti e dell'atto di ufficio da compiere nonché dell'irrilevanza dei motivi addotti dal ricorrente per giustificare l'irritazione e il fastidio provati per il ritardo; che sorte analoga merita il terzo motivo, essendo irrilevante che la resistenza non abbia effettivamente impedito dell'atto del pubblico ufficiale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consiglie estensore [OSCURATO:PERSONA]